• Non ci sono risultati.

Danni alle colture ed alle proprietà

Nel documento Valevole dal SAP (pagine 73-76)

8 Materiale d’ufficio, servizi della Posta e Swisscom

9.1 Danni alle colture ed alle proprietà

9101 Utilizzo di terreni privati [art. 134 LM]

¹I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l’utilizzo del loro terreno per esercitazioni militari.

²La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente alla cifra 9102.

9102 Responsabilità della Confederazione [art. 135 LM]

¹La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa nell’esercizio di un’attività mili-tare particolarmente pericolosa o nell’esercizio di un’altra attività di servizio.

²La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato cau-sato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.

³Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre dispo-sizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

4La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

9103 Determinazione delle indennità [Art. 141, cpv 1 LM]

Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni.

9104 Doveri della truppa

¹I comandanti di truppa devono fare in modo di evitare, per quanto possibile, danni alle colture e alle proprietà.

²Per quanto possibile, la truppa provvede essa stessa a riparare immedia-tamente i danni alle colture ed alle proprietà che ha cagionato ed informa il danneggiato.

9105 Regresso dopo risarcimento [Art. 138 LM]

Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

9106 Responsabilità dei militari [Art. 139 LM]

I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confedera-zione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

9.1.2 Competenza Centro danni DDPS

(Per competenza di Forze terresti, Forze Aeree, Base logistica dell’esercito, armasuisse, swisstopo, vedi cifra 10201).

9107 Stime

¹Tutte le stime sono poste sotto l’alta vigilanza del capo del Centro danni DDPS, 3003 Berna.

²Il territorio nazionale è suddiviso in settori d’impiego. Per la valutazione dei danni, per ogni settore d’impiego vengono convocati un commissario di campagna ed ulteriori esperti (indirizzario: vedasi documentazione «Cen-tro danni DDPS, elenco delle persone da contattare», www.schadenzen-trumvbs.ch).

9108 Competenza [Art. 118 OAE]

Il centro danni è competente per:

a) le domande di risarcimento di terzi giusta gli articoli 134 a 136 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio,

b) le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a veicoli dell’esercito (veicoli a motore o biciclette) e a natanti militari giusta l’articolo 139 capoverso 1 LM,

c) le indennità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di proprietà di militari giusta l’articolo 137 LM (cfr cifra 9301 gg),

d) i diritti di regresso nei confronti di militari giusta l’articolo 138 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio.

9.1.3 Procedura Centro danni DDPS

9109 Annuncio del danno

¹Gli incidenti della circolazione e i danni a cose sono sempre da annunciare al superiore.

²ll superiore trasmette la notifica d’incidente/notifica di danno per veicoli della Confederazione (formulario 13.101 «Notifica d’incidente / notifica di danno per autoveicoli della confederazione») quando:

a) la somma del danno supera i CHF 1000.00 per un veicolo a ruote o CHF 2000.00 per un veicolo cingolato;

b) sono state ferite persone o bestiame o vi sono stati decessi;

c) sono rilevati danni a terzi;

d) si suppone negligenza grave o agire intenzionale;

e) un danno è stato causato da terzi.

³Egli la notifica tramite il formulario 13.101 «Notifica d’incidente / notifica di danno per autoveicoli della confederazione» (disponibile sotto www.scha-denzentrumvbs.ch) entro cinque giorni:

a) al Centro Danni del DDPS;

b) al giudice istruttore militare nel caso di un’assunzione prelimiare delle prove o di un’istruzione preparatoria;

c) all’assicurazione militare, nel caso di ferimenti o decessi di militari.

4Nel caso di utilizzo di veicoli privati il (o la) conducente deve pure informare la propria assicurazione del veicolo.

5Danni che vengono constatati dopo la partenza della truppa sono da annun-ciare da parte del danneggiato entro 10 giorni dalla constatazione.

9110 Valutazione del danno

¹La valutazione del danno viene fissata il più precisamente possibile in base al volore della colture, del materiale e della mano d’opera locali.

²I comandanti interessati devono, su richiesta, fornire ai capi esperti ed ai collaboratori del centro danni DDPS le informazioni necessarie, la documen-tazione necessaria e un rappresentante della truppa affinchè il danno possa essere liquidato.

9111 Liquidazione da parte della truppa (OC 61)

¹I comandanti trattano le richieste di risarcimento per danni a colture e pro-prietà (escl. danni ad animali e persone) fino ad un importo di fr.200 per caso in modo bonale e pagano tramite la cassa di servizio. In caso di più eventi, l’importo massimo per servizio é fassato in fr. 600. Questa regola è valida per tutte le scuole e corsi che prestano servizio, al di fuori delle piazze d’armi.

²Con riserva resta la liquidazione di danni a colture e cose su piazze d’armi e terreni d’esercizio particolari dove le richieste di risarcimento danni sono da trasmettere alle intendenze delle piazze d’armi.

è da trasmettere entro 5 giorni al capo esperto della rispettiva regione d’im-piego. Un esemplare è da allegare alla contabilità quale pezza d’uscita.

4Tutti i danni causati ad animali e persone civili devono essere annunciati al Centro danni DDPS.

5Se le richieste al cpv 1 superano gli importi fissati o non possono venir con-clusi accordi di liquidazione, i documenti sono da trasmettere direttamente al Centro danni DDPS.

9112 Decesso o ferimento di militari o persone civili e danni a cose superiori a 50 000 franchi.

In caso di decesso o ferimento di militari o persone civili come pure di danni a cose superiori a 50 000 franchi. è da disporre da parte del comandante di truppa responsabile un’assunzione preliminare delle prove o un’inchiesta preliminare secondo gli art 101 gg del codice di procedura militare.

9.1.4 Prescrizione

9113 Prescrizione [art. 143 cpv. 1/3 LM]

La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando l’atto dannoso è stato compiuto. Se le pretese deriva-no da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all’azione civile.

9.2 Danni derivanti da infortuni

Nel documento Valevole dal SAP (pagine 73-76)

Documenti correlati