4701 Capanne alpine, rifugi di montagna, piazze di tiro e d’esercitazione (numero 4702, OC 48) [art. 76 OAE]
Se la ricognizione, la presa in consegna e la restituzione di capanne alpine e rifugi di montagna isolati, nonché di piazze di tiro e d’esercitazione avviene in presenza del proprietario o di un suo rappresentante, può essere pagata a quest’ultimo un’indennità forfettaria di 30 franchi per ora come indennizzo delle spese.
4702 Presenza del proprietario di capanne e piazze (numero 4701, OC 47) [art. 76 OAE]
Al proprietario o al suo rappresentante che partecipa alla ricognizione, presa in consegna e restituzione di capanne alpine e rifugi di montagna isolati, nonché di piazze di tiro e d’esercitazione, è pagato il prezzo effettivo del
bi-glietto di 2a classe per la tratta percorribile con mezzi di trasporto pubblici.
La truppa deve organizzare il trasporto per tutte le altre tratte.
4703 Alloggio in capanne alpine di proprietà di un’associazione turistica [in colla-borazione con il CAS]
Per quanto riguarda l’alloggio in capanne alpine isolate di proprietà di un’as-sociazione turistica valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’uso della capanna da parte della truppa fa stato il regolamento della capanna, in particolare per quanto concerne i posti riservati ai membri dell’associazione;
b) la truppa può lasciare la capanna soltanto dopo averla riordinata e pu-lita (numero 4307). I lavori di pulizia e di riassetto straordinari eseguiti dal guardiano della capanna devono essere pagati a carico del credito dei comandanti;
c) la truppa farà capo alle scorte di viveri di soccorso soltanto in caso di assoluta necessità informandone la sezione CAS; le scorte dovranno essere immediatamente sostituite;
d) il materiale di soccorso non deve essere trasportato fuori dal settore della capanna; dopo l’uso deve essere riposto accuratamente, pronto per essere nuovamente impiegato. Il materiale mancante o danneggia-to dovrà essere sostituidanneggia-to a spese della truppa.
4704 Tasse per l’alloggio in capanne alpine di proprietà di un’associazione turisti-ca (OC 48) [art. 77 OAE]
¹Per l’alloggio in capanne alpine isolate di proprietà di un’associazione tu-ristica, la truppa paga al massimo la tassa di pernottamento applicata per i membri dell’associazione.
²La tassa di pernottamento comprende l’indennizzo del proprietario della capanna per tutte le spese d’esercizio e di manutenzione (quali le tasse per il combustibile, l’illuminazione e l’eliminazione dei rifiuti).
³Le eventuali spese per prestazioni speciali fornite dal guardiano della ca-panna non possono essere pagate a carico della cassa di servizio.
4705 Chiese e locali di culto (OC 30) [art. 103 OAE]
Per la celebrazione di messe per militari in chiese o altri locali di culto, vie-ne versata un’indennità conformemente alle aliquote solitamente applicate nella parrocchia locale.
4706 Camera propria [art. 104 OAE]
¹Se autorizzato a pernottare in camera propria, il militare non riceve né l’in-dennità per la camera, né quella di pernottamento.
²Nella misura in cui non presti servizio con diritto al soldo, il personale mili-tare deve assumersi personalmente le spese d’alloggio e pagare la camera direttamente al fornitore di alloggi.
4707 Impianti di tiro (numero 4708, OC 107) [art. 80 OAE]
Per l’uso degli impianti di tiro messi a disposizione della truppa dai comuni o dalle società di tiro, viene pagata un’indennità a carico della cassa di ser-vizio.
4708 Impianti di tiro (numero 4708, OC 107) [art. 80 OAE]
¹Ai Comuni e alle società di tiro vengono versate le seguenti indennità per l’uso degli impianti di tiro:
a. Indennità unica:
per la preparazione, la consegna e la riconsegna degli impianti, se non viene richiesta un’indennità oraria secondo la lettera b
Fr. 50.–
b. Indennità oraria:
per la sorveglianza durante il tiro in impianti elettrici con bersa-gli scorrevoli o di duello, nonché in impianti elettronici, all’ora
Fr. 25.–
c. Indennità per colpo:
per l’uso degli impianti di tiro, dei bersagli e del materiale per il marcatore, compresi l’incollatura di nuovi fogli di bersaglio, la colla, i bollini autocollanti, l’elettricità, ecc
1 per impianti semplici (bersagli mobili), per colpo Fr. –.17 2 per impianti con bersagli scorrevoli o di duello elettrici, per colpo Fr. –.25 3 per impianti con dispositivo di marcatura elettronico, per colpo Fr. –.30
²La marcatura e il servizio di sicurezza sono assicurati dalla truppa stessa.
4709 Uso di palestre (sale multiuso) per lo svolgimento di lezioni sportive e test secondo regolamento 51.041 «Sport nell’esercito» (OC 45)
¹Per principio le lezioni sportive e i test devono essere svolti all’esterno.
²Se ciò non è possibile a causa della meteo (in particolare il freddo), si deve utilizzare, come prima priorità, una palestra della Confederazione (sala mul-tiuso). Prima dell’uso è opportuno chiarire le modalità con il settore di coor-dinamento competente.
³In seconda priorità può essere utilizzata una palestra pubblica o privata.
4Le spese vengono pagate secondo le tariffe locali (prezzo indicativo: al mas-simo 100 franchi per singolo uso 300 franchi per servizio). Le spese possono essere addebitate alla cassa di servizio.
5Eventuali eccezioni vengono accordate dalla contabilità della truppa.
4710 Uso di piscine all’aperto e di piscine coperte (OC 44) [art. 69 e appendice all’OAE]
¹I costi per l’uso di piscine all’aperto e di piscine coperte a pagamento vanno a carico della cassa di servizio. Possono essere fatturate le tariffe usuali in loco fino ad un massimo di 7 franchi / milite.
²L’indennità menzionata al capoverso 1 può essere versata una sola volta per mese.
³La Contabilità della truppa decide in merito a eventuali deroghe.
4711 Noleggio di impianti sanitari (WC) (OC 142)
Il noleggio di impianti sanitari dev’essere è accordata dalla BLEs tramite una richiesta di credito secondo il numero 1210. Alla richiesta dev’essere alle-gata un’offerta e un concetto dell’esercizio. Il conteggio avviene tramite la cassa di servizio.