3.2 Sussistenza in natura
3.2.2 Ordinario della truppa
3206 Esigenze
La sussistenza della truppa deve essere semplice, buona, sana e sufficiente.
3207 Ordinario [art. 53 OAE]
¹Di principio, la sussistenza è preparata nell’ordinario della truppa, secondo le disposizioni del regl 60.001 «Sussistenza dell’esercito».
²Ogni unità (stato maggiore) tiene di regola un proprio ordinario. Gli stati maggiori, le unità ed i distaccamenti, per i quali non è possibile o non è op-portuno tenere un ordinario proprio, devono essere aggregati all’ordinario di un’altra unità (stato maggiore) o ad un centro di sussistenza.
3208 Sorveglianza [art. 54 OAE]
¹I comandanti esercitano la vigilanza necessaria affinché, mediante
tempe-²Essi provvedono affinché i viveri non vengano né sprecati né usati abusi-vamente.
3209 Piano di sussistenza
¹L’ordinario della truppa è tenuto conformemente ai piani di sussistenza set-timanali allestiti.
²Nel sito www.armee.ch/verpflegung la BLE mette a disposizione piani di sussistenza stagionali calcolati e allestiti in modo tecnicamente corretto.
³I contabili o i responsabili della procedura hanno la facoltà di adeguare i piani di sussistenza tenendo conto dei fattori d’influsso e nel quadro del cre-dito per la sussistenza.
4E’ opportuno allestire un piano di sussistenza effettivo senza lacune.
3210 Consumo obbligatorio [art. 66 OAE]
Allo scopo di rinnovare le scorte dell’esercito, la Base logistica dell’esercito può ordinare il consumo di determinati viveri e quantità.
3.2.2.1 Acquisto della sussistenza 3211 Modalità [art. 29 OAE-AF]
L’approvvigionamento della sussistenza ha luogo:
a) sotto forma di acquisto libero;
b) sotto forma di rifornimento;
c) dai singoli militi (sussistenza per l’entrata in servizio durante la mobili-tazione).
3212 Consumo di viveri [art. 62 OAE]
¹I viveri forniti alle truppe sono destinati esclusivamente al proprio consu-mo.
²È vietato:
a) il commercio di viveri;
b) dissimulare la situazione effettiva in occasione dell’ordinazione, del prelevamento e del conteggio di viveri.
3.2.2.1.1 Acquisto libero 3213 Principio [art. 61 OAE]
¹Durante il servizio d’istruzione ed il servizio d’appoggio, la truppa si procura i viveri mediante contratti di fornitura o acquisto libero secondo le
prescri-zioni della Base logistica dell’esercito, le CGA applicabili ed il regolamento
«Sussistenza dell’esercito».
²Durante il servizio attivo, l’acquisto libero avviene secondo le istruzioni del comando operazioni.
³I viveri procurati mediante acquisto libero, che non possono essere consu-mati entro la fine del servizio, devono essere venduti alle migliori condizioni possibili. Il ricavo della vendita è versato alla cassa di servizio (OC 54) e ac-creditato nel conteggio della sussistenza.
4La Truppa acquista di principio tutti gli alimenti regionali e stagionali.
5Valgono le seguenti caratteristiche di qualità nonché le seguenti denomi-nazioni:
a) Carne con il sigillo di qualità Suisse Garantie, carne svizzera o prodotto svizzero di provenienza svizzera;
b) Pollame con sigillo di qualità Pollame Svizzero;
c) Uova con sigillo di qualità Uova Svizzere;
d) Pesce con sigillo di qualità MSC, ASC, FOS o Pesce svizzero;
e) Latte e latticini dalla Svizzera.
6Eventuali eccezioni vengono decise dalla contabilità della truppa.
3214 Acquisto di alcol per la preparazione di alimenti
Per la preparazione di alimenti, è possibile l’acquisto di alcolici mediante l’
OC 75. Le quantità indicate nel regolamento 60.006 ricette di cucina sono da seguire obbligatoriamente.
3215 Fornitori
¹Nel limite del possibile, i viveri devono essere acquistati nel luogo di stazio-namento risp. d’impiego oppure nelle immediate vicinanze.
²I fornitori devono recapitare i viveri franco domicilio (luogo di stazionamen-to della truppa).
3.2.2.1.2 Rifornimento 3216 Viveri dell’esercito [art. 63 OAE]
La Base logistica dell’esercito acquista e amministra le scorte di viveri per l’esercito (viveri dell’esercito). Essa provvede al tempestivo rinnovamento delle scorte mediante l’approvvigionamento della truppa e, in via
ecceziona-3217 Ritiro di viveri dell’esercito [art. 87 OAE]
Di regola, la truppa deve ritirare dai magazzini di sussistenza dell’esercito o da altre truppe i viveri indicati sul listino dei prezzi della Base logistica dell’esercito.
3218 Acquisto e vendita di viveri dell’esercito
¹L’acquisto degli articoli dei viveri dell’esercito come pure articoli dello stes-so tipo o simili è autorizzato stes-solo nei seguenti casi:
a) quando, al termine del servizio, per la preparazione di un pasto, devo-no essere acquistati dei complementi;
b) quando non è possibile il ritiro da un’altra truppa;
c) quando l’unità di imballaggio non è razionale per l’utilizzo;
d) quando gli articoli possono essere, per la stessa quantità e qualità, acquistati ad un prezzo inferiore.
²Per quanto concerne i viveri dell’esercito che non sono stati consumati, si deve procedere nel seguente modo:
a) le confezioni multiple devono essere ritornate;
b) Le confezioni aperte e cominciate sono devono essere vendute alle migliori condizioni possibili versando il ricavato nella cassa di servizio (OC 54) e accreditandolo al conteggio della sussistenza.
3.2.2.1.3 Con mezzi dei singoli militi (sussistenza all’entrata in servizio in caso di mobilitazione)
3219 Sussistenza in caso di mobilitazione (OC 141) [art. 51 OAE]
¹Se ogni milite deve assicurare la propria completa autonomia in termini di sussistenza in occasione di una mobilitazione, gli verrà versata un’indennità di 10 franchi per il primo giorno e 15 franchi per il secondo.
²Non esiste nessun altro diritto alla sussistenza durante questi giorni.
³Per altri casi di mobilitazione, la base logistica dell’esercito fissa i gli importi da rimborsare.
3220 Prescrizione d’esecuzione forniture a terzi (OC 53) [art. 56 OAE]
¹Per la fornitura di sussistenza della truppa a terzi, il contabile chiederà le seguenti indennità:
a) gli impiegati dell’amministrazione federale e gli impiegati cantonali stazionati sulle piazze d’armi dovranno pagare 7 franchi per la prima colazione e 10 franchi per il pranzo o la cena.
b) In tutti gli altri casi il prezzo deve coprire i costi, non orientato ad una vincita. I prezzi possono essere sottoposti ad un controllo della base logistica dell’esercito.
²Tutte le entrate provenienti da pasti forniti dalla truppa sono contabilizzate nella cassa di servizio della formazione. I partecipanti devono essere elen-cati su una lista nominativa. Il comandante conferma, apponendo la propria firma, che i pasti sono stati consumati nell’interesse del servizio.
³Il comandante di corpo della truppa, il comandante di scuola o il comandan-te della piazza d’armi decide, in tutti gli altri casi, se la parcomandan-tecipazione all’or-dinario della truppa può essere fornita a terzi. Controllano che non sussista alcuna concorrenza con il settore civile.
4La lista nominativa ed il controllo sono da allegare alla contabilità.
3221 Sussistenza per i pazienti (OC 75) [art. 57 OAE]
I pazienti curati presso la truppa, oppure ospedalizzati in una infrastruttura sanitaria militare, ricevono la sussistenza secondo le istruzioni dei medici di truppa competenti, nei limiti del credito di sussistenza. Le spese supplemen-tari in seguito a prescrizione medica devono essere giustificate.
3.2.2.2 Altro genere di sussistenza in natura 3222 Preparazione delle vivande (OC 37) [art. 58 OAE]
Quando degli stati maggiori e dei piccoli distaccamenti non possono parte-cipare ad un ordinario della truppa, i viveri devono essere consegnati ad un ristorante o ad un privato per la preparazione delle vivande contro pagamen-to dell’indennità stabilita.
3223 Importi (OC 37) [art. 58 OAE]
¹Per la preparazione delle vivande da parte di ristoranti o privati è pagata la seguente indennità, uso della cucina e combustibile compresi:
a. per persona e giorno di sussistenza (fino a 20 persone) (colazione Fr. 1.20, pranzo o cena Fr. 2.40)
6.–
b. a partire da 21 persone per giorno, al massimo (colazione Fr 24.–, pranzo o cena Fr 48.–)
120.–
²In casi speciali, la Contabilità della truppa può aumentare questi importi in misura adeguata.
3.2.2.3 Sussistenza nelle cucine delle piazze d’armi 3224 Condizioni
Il diritto a ricevere la sussistenza da parte delle cucine delle piazze d’ armi è possibile nei seguenti casi:
• La truppa da nutrire non dispone di una propria infrastruttura per la produzione;
• Le cucine delle piazze d’armi dispongono della capacità necessaria.
La decisione finale rimane al comandante della piazza d’armi.
3225 Condizioni generali
Le condizioni generali per la sussistenza di truppe esterne Numero di militi Tempo per l’annuncio /
comanda
Osservazioni
Fino a 20 militi 1 giorno lavorativo (24h) Senza personale di supporto 20–75 militi 2 giorni lavorativi (48h) Senza personale di supporto Da 75 militi per più
di 2 pasti
3 giorni lavorativi (72h) Con personale di supporto secondo regl. 60.001 sussistenza dell’esercito 1 cuoco di trp per 75 militi
I dettagli sono da chiarire direttamente tra i contabilit responsabili per via di servizio.