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Anticipazioni di liquidità

L’Ente si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2, comma 6 D.L. n. 78/2015, come risulta dai dati riportati nel questionario ConTe relativo al rendiconto 2018 (Nella domanda preliminare n. 15.1 l’Organo di revisione dichiara che: l’Ente si è avvalso, ai sensi dell’art.

2, co. 6 del D.L. 19/06/2015, n. 78, della facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, ai fini dell’accantonamento al FCDE). In merito sono state richieste informazioni al riguardo.

L’Ente ha relazionato che “Il rimborso dell’anticipazione di liquidità, erogata nell’esercizio 2013, era iscritto, alla data del 31.12.2014, in conto residui passivi nella parte spesa del titolo 3 - Spese per Rimborso di Prestiti ex D.Lgs. 267/00 (ante armonizzata) per la somma di € 1.397.758,12; con l’entrata in vigore della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.

118/2011, l’ente, con deliberazione GC. n. 74 in data 30.04.2015, ha provveduto ad approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9 del decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2014 ed ha correttamente eliminato il residuo passivo di € 1.397.758,12, con costituzione di apposito vincolo nel risultato di amministrazione, per effetto del punto 5.6 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e integrato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale l’impegno contabile per rimborso di prestiti va imputato al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere l’obbligazione giuridica passiva (rata da piano di ammortamento). In sede di

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approvazione del rendiconto 2015, come da prospetto seguente, l’utilizzo della relativa quota ai fini dell’accantonamento al FCDE ha determinato un minor disavanzo pari alla quota FCDE di € 950.478,86; l’Ente ha mantenuto iscritta nei bilanci successivi la quota annuale di disavanzo da ripiano, di cui alla deliberazione C.C. n. 23 in data 15.06.2015, pari a € 61.200,00”.

Il Comune specifica che: “L’art. 39-ter, comma 2 della Legge n. 8 del 28/2/2020 di conversione del dl 162/2019 consente, in caso di peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2015 0,00

RISCOSSIONI (+) 744.153,97 6.195.517,66 6.939.671,63

PAGAMENTI (-) 1.715.907,06 5.223.764,57 6.939.671,63

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 1.334.713,86 1.023.486,37 2.358.200,23

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 311.499,40 1.815.673,59 2.127.172,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 59.724,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 48.178,11

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 123.124,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 :

Parte accantonata

Totale parte destinata agli investimenti (D) 61.039,59

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.631.492,80 Allegato a) Risultato di amministrazione PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2015)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Conv.ISA)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Vincolo per rimborso anticipazione liquidità DL 35 € 1.366.969,02 compensato con il FCDE ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015)

Altri vincoli formalmente attribuiti dall'Ente a copertura di passività potenziali Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco al 31/12/2015

GESTIONE

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superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo, un ripiano annuale a partire dal bilancio 2020, per una somma pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio. Considerato che la quota da restituire, già prevista nel bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2019, è pari a € 36.340,69, l’Ente provvederà, ai sensi dell’art. 39-ter della Legge n. 8 del 28/2/2020, con apposita variazione di bilancio a stanziare la medesima somma, appena completate le operazioni relative al rendiconto 2019 per la sua approvazione entro il 30.06.2020.“

Si rappresenta che la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015 convertito nella Legge n. 125/2015 e dell’art. 1, comma 814, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta incostituzionalità, comporta la conseguente necessità di una rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione. In merito è intervenuto l’art. 39-ter, della Legge n. 8 del 28/2/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019, richiamato dall’ente, che al comma 2 prevede specifiche modalità di ripiano del maggior disavanzo risultante al 31.12.2019.

L’Ente non ha trasmesso i piani di ammortamento dell’anticipazione di liquidità, né il revisore argomenta sulla sostenibilità nell’ultimo anno di vigenza del piano approvato, per cui si rende necessario che il Comune e l’organo di revisione trasmettano una dettagliata relazione al riguardo, che riferisca sulla sostenibilità di cassa, data la sofferenza di liquidità dell’ente e la difficoltà nella realizzazione dei residui attivi.

Al riguardo questa Sezione, nella deliberazione n. 47/2020 ha già precedentemente evidenziato che:

“Per effetto di quest’ultimo istituto, volto ad accelerare i pagamenti dei debiti da parte degli enti in sofferenza di cassa, il debito derivante dall’obbligo di restituzione dell’anticipazione erogata si è sostituito ai debiti onorati dagli Enti grazie all’anticipazione ricevuta; debiti, quest’ultimi, che già dovevano trovare copertura nei residui attivi maturati e ancora da riscuotere. Tali residui attivi, pertanto, da strumento di copertura dei residui passivi relativi ai debiti pagati, con la nuova disposizione, soprattutto per gli enti [] la cui cassa è pari a zero, diventano necessariamente lo strumento di copertura del debito relativo alla restituzione dell’anticipazione di liquidità. Ne consegue che l’effettiva riscossione di tali residui assume ancor maggiore rilevanza al fine di scongiurare che nel tempo si possano palesare forme di disavanzo occulto dovuto all’inesigibilità di residui attivi che non dovessero trovare adeguata copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Si rappresenta infine che, in merito all’art. 39 ter commi 2 e 3 del D.L. n. 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020, risulta pendente una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione Regionale di controllo per la Puglia con ordinanza n. 39/2020.

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