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Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Si è chiesto all’Ente di attestare che non sono emersi debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio 2019 e di specificare che l’Ente medesimo non è stato destinatario di provvedimenti esecutivi conseguenti a sentenze e di relazionare sullo stato del contenzioso in essere o su eventuali passività potenziali.

L’Ente in risposta ha evidenziato che: “Nel corso del 2019 l’Ente ha riconosciuto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 30/09/2019, la legittimità di un debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 16.896,68 ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett.

a) del d.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 649/2019. La Sentenza n. 649/2019, Repert. n. 1113/2019 del 13/08/2019, pervenuta e protocollata al n. 7342 in data 26.09.2019, è relativa alla causa civile iscritta al n. r.g. 3697/2015 promossa da Sole e Divertimento di Cerrone Edoardo contro il Comune di Ghemme con la quale il Tribunale di Novara ha accolto la domanda di controparte condannando il Comune al pagamento della somma richiesta pari a € 9.444,10 per consumi idrici e al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 4.835,00, oltre il 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre a esborsi documentati. La somma occorrente, pari a € 16.896,68, ha trovato capienza nella dotazione dell’apposito Fondo Contenzioso e la Giunta Comunale ha provveduto con atto n.

188/2019 a prelevare la somma ed integrare la voce di bilancio competente e ha provveduto con immediatezza ed in tempo utile ad effettuare il pagamento nei termini di legge. L’ente non è stato destinatario di provvedimenti esecutivi conseguenti a sentenze. In relazione allo stato del contenzioso in essere si forniscono i seguenti aggiornamenti:

a) giudizio arbitrale promosso dal Comune di Ghemme avverso la società SAIA Spa – A seguito dell’emissione del lodo arbitrale è pervenuto decreto di esecutività del medesimo.

Nel frattempo il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 5 del 21.2.2020 ha dichiarato il fallimento di SAIA S.p.a con udienza di verifica fissata al 16 giugno 2020. L’Ente ha depositato ricorso ex art. 93 L.F. (insinuazione al passivo) per l’ammissione dei seguenti importi:

- € 513.438,51 oltre interessi per complessivi € 9.790,13 in via chirografaria, quale credito derivante dal lodo

- € 215.647,00 oltre interessi in via privilegiata ex art. 2752 c.c. per debiti tributari;

b) giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Novara (atto notificato in data 17.11.2015) per la dichiarazione di responsabilità -ex art. 2051 del codice civile- del Comune di Ghemme in relazione al pagamento di corrispettivi per consumi idrici della piscina comunale nel periodo maggio 2014/maggio 2015. Il Comune si era costituito nel giudizio negando ogni

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propria responsabilità avendo affidato l’impianto in gestione a terzi. Il Tribunale di Novara, con Sentenza n. 649/2019 RG n. 3697/20 ha accolto la domanda della controparte condannando il Comune di Ghemme a tenere indenne parte attrice rispetto a quanto richiesto in pagamento da Acqua Novara vco s.p.a a titolo di consumi idrici limitatamente alla somma di € 9.444,10 e a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 4.835 oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e cpa per legge;

c) giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato promosso per impugnazione sentenza TAR Piemonte n. 04078 in data 05.11.2010 (relativa ad ordinanze sospensioni lavori emesse nell’anno 2010); il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5110/2017 sez. IV ha respinto il ricorso in appello proposto dal Comune di Ghemme e dalla Provincia di Novara e dal Ministero delle Politiche Agricole contro la sentenza del TAR Piemonte n. 4078/2010 e ha condannato il Comune di Ghemme, la Provincia di Novara e il Ministero delle Politiche Agricole al pagamento in solido delle spese di giudizio in complessivi € 7.500,00 in forza della sentenza n. 5110/2017 e delle spese in forza della sentenza T.A.R. Piemonte n. 4078/2010 in complessivi € 5.000,00 oltre all’importo pari ad € 2.000,00 per contributi unificati; la quota dovuta dal Comune di Ghemme è pari ad € 5.953,50;

d) Giudizio pendente alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Civile R.G. 21733/20199 Controricorso ex art. 370 c.p.c nella causa Comune di Ghemme contro Cavanna Alessandra a seguito di sentenza n. 695/2008 del TAR Piemonte e sentenza n. 399/2019 del Consiglio di Stato a favore dell’Ente;

e) vertenza in ambito tributario promossa da Agenzia Territoriale per la Casa di Novara in relazione a rimborsi IMU anno 2012 (€ 6.269,00) chiusasi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Novara con l’accoglimento del ricorso- sentenza n./2016 in data 12.01.2016.

Il Comune si è attivato per l’impugnazione;

f) ricorso pendente al TAR promosso da parte della Soc. Fratelli Francoli S.p.a. e della Soc.

Agr. Torraccia del Piantavigna s.r.l. per l’annullamento di parte della Deliberazione di giunta Comunale n. 188 del 16.11.2018.”

Prendendo atto della risposta dell’Ente si evidenzia che il fondo contenzioso previsto nel rendiconto 2018 è pari euro 5.463,43 e nel bilancio 2019 risulta stanziato da BDAP spese -preventivo 2019 per missioni, nella missione 20, altri fondi, l’importo di euro 26.400,00.

Si rappresenta che l’art. 243 bis comma 6 TUEL prevede che:

“ Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi

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posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”

Il debito fuori bilancio riconosciuto non risulta previsto nel piano approvato e risulta coperto con un fondo passività potenziale che in base al piano originario approvato doveva essere inserito a copertura delle spese ivi previste come risulta dal paragrafo 1.2.

Si richiama al riguardo, l’art. 167, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “è data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”

Anche il principio contabile 4/2 Allegato al D.Lgs. n. 118/2011 paragrafo 9.2 prevede che la quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr ha sottolineato: “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

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Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Conseguentemente l’Ente avrebbe dovuto accantonare una quota al fondo contenzioso sulla base del rischio conosciuto, derivante dalla pendenza di un contenzioso sulla base del quale poi è stato necessario procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a TUEL.

La Sezione rileva un’errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d’amministrazione di cui all’allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2018. Parimenti non risulta alcun accantonamento nei prospetti trasmessi di composizione del risultato di amministrazione, né nei prospetti analitici a pre-consuntivo 2019.

Conseguentemente l’Ente dovrà provvedere ad inserire detto accantonamento in sede di approvazione del rendiconto 2019 e l’Organo di revisione dovrà verificare la congruità dello stesso. Qualora, medio tempore, il rendiconto 2019 sia stato approvato l’ente dovrà procedere mediante conseguente rettifica.

1.5 Indebitamento

In merito ai limiti in materia d’indebitamento come fissati dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del TUEL l’Ente argomenta che “Il Comune di Ghemme rispetta i limiti previsti dall’art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’esercizio 2019.

28 Razionalizzazione annuale delle società partecipate; non sono state previste eventuali azioni da intraprendere volte alla riduzione delle spese di gestione e degli organi politici delle società partecipate in considerazione dell’esigua quota di partecipazione pari allo 0,863% in rapporto alla diseconomicità delle eventuali attività.

La quota di partecipazione della società partecipata Acqua Novara Vco S.p.A. è pari allo 0,863%.

1.7 debiti di funzionamento e regolarità del pagamento delle fatture.

L’Ente ha relazionato quanto segue:

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2017 (G/A)*100

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento ENTRATE DA RENDICONTO 2017

1) Entra te tri butari a (Ti tol o I) 2) Tra s feri menti correnti (Ti tol o II) 3) Entra te extra tri butari e (Ti tol o III)

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA ART. 204 TUEL (10% DI A) ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019

(C) Ammontare compl es s i vo di i nteres s i per mutui , pres titi

obbl i ga zi ona ri , a perture di credi to e ga ra nzi e di cui a l l ’a rticol o 207 del TUEL a l 31/12/2018(1)

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