• Non ci sono risultati.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’analisi sin qui svolta e dal contraddittorio cartolare instaurato con l’Ente in merito alle relazioni redatte dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 243 quater del TUEL con riferimento al primo e secondo semestre dell’anno 2019, la Sezione rileva che la situazione dello stato di attuazione del piano di riequilibrio non è completamente positiva relativamente al primo semestre.

Come elementi positivi, in merito alle entrate va rilevato che l’Organo di revisione ha dichiarato che complessivamente gli accertamenti IMU e Addizionale I.R.P.E.F. sono in incremento rispetto all’anno precedente , di euro 32.458,04 e la riscossione concernente l’evasione tributaria è pari ed euro 94.866,00. Dal dato SIOPE la riscossione dell’evasione tributaria è pari ad euro 71.584,55 (euro 58.370,55 (codice 1.01.01.06.002 -Imposta municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo) ed euro 13.214,00

47

(codice 1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo).

Dal lato delle spese risulta dalle tabelle inserite nei monitoraggi dall’Organo di revisione che l’Ente ha ridotto le spese relative ai servizi a domanda individuale e le prestazioni di servizi secondo gli obiettivi del piano. La riduzione delle spese del personale risulta effettuata sino all’esercizio 2018, come si evince dalla tabella concernente i risparmi rispetto all’esercizio 2015, ma nell’esercizio 2019 mostra un aumento rispetto al dato registrato nell’esercizio 2018.

Come profili di criticità si sottolinea che l’Ente si è trovato in anticipazioni di tesoreria nel 2019 per 314 giorni e dall’estrapolazione dei dati delle disponibilità liquide comunicate tramite SIOPE, al 31 /12/2019, il fondo cassa risulta di nuovo pari a zero.

Inoltre le alienazioni avrebbero dovuto condurre ad incassi, previsti nel piano approvato, per circa euro 665.500,00, ad oggi risultano realizzate parzialmente e per un importo irrisorio (72.050 +81.000).

Va poi evidenziato che l’Ente non ha stanziato la quota originaria prevista dal piano di euro 45.200,00, come argomentato in parte motiva al punto n. 1.2..

Ciò nonostante risulta, dalla tabella degli equilibri inviata, che le entrate correnti accertate pari ad euro 2.965.671,68 sono in linea con quelle del piano approvato, le spese correnti pari ad euro 2.479.699,97 sono in diminuzione rispetto al piano approvato. Anche le spese da rimborso prestiti euro 262.221,26 sono in linea con il piano approvato.

Ciò, induce la Sezione ad evidenziare il parziale rispetto dell’obiettivo intermedio relativamente al primo semestre 2019.

Va, inoltre considerato che, in seguito alla sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 comma 6 del D.L. n. 78/2015 convertito nella Legge n.

125/2015 e dell’art. 1, comma 814, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Ente pur avendo inviato un prospetto di composizione del risultato di amministrazione a pre-consuntivo 2019, deve procedere a rideterminare il risultato di amministrazione, come attualmente previsto dall’art. 39 ter del D.L. n. 162/2019, convertito nella Legge n. 8/2020, con l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2019.

In considerazione della circostanza che dai prospetti a pre-consuntivo 2019 di composizione del risultato di amministrazione e degli equilibri trasmessi dall’Ente risultano una serie di incongruenze e criticità meglio evidenziate in parte motiva (punti n: 1.1; 1.3; 1.4 ) che l’Ente deve correggere in sede di approvazione del rendiconto 2019 o in rettifica dello stesso, qualora medio-tempore fosse stato approvato, si ritiene necessario rinviare il giudizio sulla

48

realizzazione dell’obiettivo intermedio ,relativo al secondo semestre 2019 ,ad una successiva valutazione della situazione contabile a seguito dell’esame di una relazione integrativa che l’organo di revisione dovrà predisporre, secondo quanto indicato in dispositivo, anche in considerazione del fatto che l’Ente si trova nell’ultimo anno di attuazione del piano.

Si rammenta infine che l’attività di controllo in itinere del piano può esitare, secondo il comma 7 dell’art. 243-quater del TUEL, citato, in un “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso”. In tale caso la disposizione richiamata fa conseguire alla mancata o insufficiente attuazione “l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte prende atto del parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Ghemme, relativamente al primo semestre 2019 per le ragioni esposte in parte motiva.

Relativamente al secondo semestre 2019

RINVIA

ogni determinazione in ordine alla valutazione sul raggiungimento o meno degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio del Comune ed invita l’Ente a determinare il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2019 secondo le indicazioni inserite nella presente deliberazione (ai punti n: 1.1; 1.3; 1.4 ) operando i necessari accantonamenti e verificando i vincoli in conformità a quanto previsto dal principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. N.

118/2011 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 FISSA

nei trenta giorni successivi alla ricezione della presente deliberazione, l’obbligo dell’invio di una relazione predisposta dall’Organo di revisione, ad integrazione della relazione del II semestre 2019, in cui si dia conto della corretta contabilizzazione degli accantonamenti, con particolare riferimento al FAL, correggendo le irregolarità e argomentando in modo analitico sulle singole criticità segnalate in parte motiva (con particolare riferimento ai punti n:1.1;

1.2.;1.3; 1.4; 2.7)

INVITA

L’organo di revisione a trasmettere nei termini previsti dall’art. 243-quater comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 la relazione relativa al primo semestre 2020.

49 DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ghemme.

Dispone altresì

- la trasmissione, per quanto di competenza, all’ordine dei dottori commercialisti in considerazione delle modalità e dei tempi con cui i controlli del revisore sono stati svolti, come indicato al punto 3 della motivazione;

- che la medesima deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale in ordine al mancato recupero dei canoni di concessione 2018-2019 della struttura natatoria (punto n. 2.7) e per la connessa spesa per i consumi idrici sostenuti impropriamente dall’Ente, in merito ai quali risulta riconosciuto un debito fuori bilancio (punto n. 1.4 ).

- che la presente deliberazione sia pubblicata ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 luglio 2020 svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore Il Presidente

F.to Dott.ssa Stefania Calcari F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositata in Segreteria 10/07/2020 Il Funzionario preposto

F.to Nicola Mendozza

Documenti correlati