del gruppo multinazionale: L’importanza dell’Action 13 ed il Country by Country Report e la Direttiva UE 2016/881 del 25 maggio 2016.
Nell’ambito del progetto Beps, l’Ocse ha dato un rilievo considerevole all’incremento delle normative nazionali dei paesi aderenti relativamente alla documentazione da prodursi da parte delle singole entità appartenenti ad un gruppo ed allo scambio delle medesime tra i diversi paesi, dedicando a queste problematiche l’intera c.d. “Action 13”.
Il capitolo 5 delle Guidelines OCSE, come aggiornate alla luce delle misure adottate nel contesto del Progetto BEPS, prevede quale documentazione da prodursi oltre ai previgenti Masterfile e Local File, i c.d Country-by-Country Reporting.
Tale documentazione dovrebbe fornire rispetto al Masterfile maggiori informazioni riguardo a tutte le entità appartenenti al Gruppo societario con residenza in altre giurisdizioni.
Tali maggiori informazioni dovrebbero riguardare135:
- la c.d. “Tax Jurisdiction”: si dovranno indicare quelle giurisdizioni nelle quali le entità del gruppo sono residenti ai fini fiscali;
135 Per un’analisi più approfondita si rinvia a P. Valente, Documentazione nel transfer pricing,
- il fatturato di tutte le società del gruppo sia generato da transazioni poste in essere con parti correlate sia da transazioni con parti indipendenti;
- la c.d. “Profit (Loss) Before Income Tax”: dovrà essere indicata la somma di profitti/perdite ante imposte di tutte le entità del gruppo;
- la c.d. “Income Tax Paid (on Cash Basis)”: dovrà essere riportato l’ammontare delle imposte sui redditi effettivamente pagati nel periodo di riferimento da tutte le società del gruppo;
- dovrà essere indicato il numero di dipendenti di ogni società del gruppo, prendendo come riferimento il numero medio di dipendenti alla fine dell’esercizio;
- Tangible Assets: dovrà essere indicata la somma dei valori netti di bilancio dei beni tangibili delle società del gruppo, escludendo da tale indicazione valori monetari, finanziari e intangibili.
È importante evidenziare anche il ruolo funzionale in termini di attività svolta da ciascuna società del gruppo, mediante la compilazione di apposita tavola.
L’implementazione del c.d. Country by country reporting (in seguito anche CbC reporting) è considerate un obiettivo primario per una corretta applicazione della disciplina del transfer pricing e degli altri rischi fiscali colllegati al Beps; il report relativo all’Action 13 raccomandava che le modifiche legislative consigliate fossero operative a partire dall’annualità fiscale del 2016.
In attuazione dell’Action 13 è stata emanata dal Consiglio Europeo la Direttiva (UE) 2016/881 del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale introducendo tra gli altri l’articolo 8 bis136 .
Il Consiglio Europeo valuta la trasparenza delle informazioni per i Gruppi di Imprese Multinazionali elemento essenziale per evitare l’erosione della base imponibile ed il trasferimento di utili in giurisdizione a bassa fiscalità.
La Direttiva rappresenta l’attuazione dell’Action 13 al livello europeo. Impone i paesi aderenti l’introdurre una disciplina prescrivente gli obblighi informativi raccomandati dall’Ocse entro il 7 giugno 2017 e prevede l’obbligo dello scambio di informazioni da
136 Articolo 8 bis della Direttiva del Consiglio Europeo la Direttiva (UE) 2016/881 del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE: “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese 1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'imposta di Rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente alla sezione II dell'allegato III. 2.L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. 3.La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di Imprese Multinazionali: a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di Imprese Multinazionali; b) l'identificazione di ogni Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale Entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale Entità costitutiva. 4.La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale Periodo d'imposta.».
parte dei singoli paesi aderenti relativamente al Country by Coiuntry documentation. Lo scambio di comunicazioni ed informazioni dovrà avvenire automaticamente attraverso la “rete CCN”: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
La Direttiva indica chiaramente quali finalità sono perseguite dallo scambio automatico delle informazioni ricavabili dal Country by Country report. In particolare, all'articolo 16 della Direttiva sulla scambio di informazioni è aggiunto il seguente paragrafo: «6.In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le informazioni comunicate tra Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di Imprese Multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali degli Stati membri riceventi non si basano sulle informazioni scambiate a norma dell'articolo 8 bis bis. In deroga a quanto sopra non è vietato usare le informazioni comunicate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis come base di ulteriori indagini relativamente agli accordi sui prezzi di trasferimento del gruppo di Imprese Multinazionali o ad altre questioni fiscali durante una verifica fiscale, a seguito delle quali potrà essere opportunamente rettificata la base imponibile di un'Entità costitutiva.».
Dal punto di vista della disciplina nazionale, in attuazione alle indicazioni fornite dall’Ocse, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce nell’ordinamento italiano specifici obblighi di rendicontazione a carico delle imprese (cfr. in particolare, i commi da n. 145 a n. 147 dell’art. 1 della Legge)137.
Ai sensi dell’art. 73 del T.U.I.R., L’obbligo di rendicontazione incombe sulle società controllanti del gruppo residenti in Italia tenute alla redazione del bilancio consolidato, se il gruppo registra un fatturato consolidato nel periodo d’imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e se le società non sono, a loro volta, controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il medesimo obbligo ricade anche in capo alle società controllate residenti in Italia, se la controllante è residente in uno Stato “che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese” (cfr. il comma 146).
Costituiscono oggetto di rendicontazione l’ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di attività economica effettiva.
L’Amministrazione finanziaria italiana assicura la riservatezza delle informazioni oggetto di rendicontazione in conformità con gli obblighi di confidenzialità di cui alla
137 F. Telch Francesco, Country by Country reporting: le linee guidea, Pratica Fiscale e
Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. il comma 145).
Il comma 147 affida a un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di fissare le condizioni affinché le società controllanti, che presentano determinati requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese, relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate e agli altri elementi indicatori di una attività economica effettiva.
A seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. 23 febbraio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2017), sono state introdotte le regole operative per l'assolvimento dell'adempimento, ossia: le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione telematica della predetta rendicontazione all'Agenzia delle Entrate. E’ prevista altresì una disciplina regolamentare per lo scambio di informazioni.
Nell’ambito della detta Action 13 e nel tentativo di fornire un aggiornamento al Finale report del 2015, recentemente in data 17 luglio 2017 è stata pubblicata la Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting presentando delle ulteriori innovazioni.
Capitolo. 5 Ulteriori metodologie di determinazione
del valore dei beni intangibili.
La difficoltà di risolvere le criticità del Residual Profit Shift dovrebbe portare gli operatori ad individuare ulteriori criteri di determinazione del valore dei singoli intangibles.
Nel meeting del 22 giugno 2017 del Joint Transfer Pricing Forum si è appunto analizzata la possibilità anche in riferimento della determinazione del prezzo di libera concorrenza nel Transfer Pricing di utilizzare valutazioni di natura tecnica economica138. Con riguardo
ai metodi di valutazione di natura tecnico economica si dovrebbe ulteriormente fare riferimento alle International Valuation Standards 2017, che dedicano un intero paragrafo all’individuazione dei metodi di determinazione del valore degli intangibili.
Le International Valuation Standard in sintonia e conformità con i dettami Ocse innanzitutto esprimono il principio del most appropriate method under particular circustances; altresì, indicano la possibilità di utilizzare due metodologie diverse insieme. L’utilizzo di due metodologie insieme se portano a risultati similari sono da
138 Il meeting si è concluso con il “DRAFT REPORT ON THE USE OF ECONOMIC VALUATION
TECHNIQUES IN TRANSFER PRICING” in
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/jtpf003rev2017enecovaldraft_en.pdf . Si precisava che: In particolare si precisa che: “1. Chapter VI and IX of the OECD Transfer
Pricing Guidelines (“TPG”) recognise economic valuation techniques as useful for determining the transfer pricing consequences of a transfer of intangibles, rights in intangibles or the transfer of a business/part of a business (an ongoing concern)1,2. 2. The objective of this report is to build a bridge between general practice of economic valuation and transfer pricing. It is therefore addressed to both, valuation experts having to apply their expertise in the context of transfer pricing and transfer pricing practitioners who are faced with the application of economic valuation techniques. 3. It is important to highlight that when using economic valuation techniques for transfer pricing purposes3, the principles set out in the TPG should be fully considered and the techniques should be adjusted accordingly. This paper is particularly relevant for the application of the guidance in the revised Chapter VI of the TPG as well as with regards to the application of the guidance in Chapter IX of the TPG. Chapter VI notably provides guidance relating to the determination of cash flows attributable. Chapter IX notably provides guidance relating to the sale of assets as part of restructuring.”.
apprezzare. Vengono in particolare descritti una pluralità di approcci diversi meglio descritti nel capitolo IVS 105: il criterio del costo, il criterio del mercato ed il criterio del reddito.
Il criterio del costo rappresenta una metodologia fondata sul
principio per cui nessun imprenditore sosterrebbe costi per l’acquisizione di un bene se non nel presupposto che vengano remunerati, anche se nel lungo termine. Nell’ambito di tale criterio si includono:
- il Replacement Cost Method, che valuta i costi che un imprenditore dovrebbe sostenere per sostituire il prodotto con un altro avente le medesime funzionalità; tale metodologia trova prevalente utilizzazione in caso di intangibles in stato di deterioramento;
- il Reproduction cost method per il quale si deve procedere all’individuazione dei costi storicamente sostenuti ed alla loro rivalutazione all’epoca dell’analisi, tenendo conto degli indici espressivi del tasso di inflazione; si tratta di una metodologia adatta nel caso in cui solo la replica dell’intangibile può dare la corretta utilità.
In secondo luogo, rileva il metodo di mercato: tale
metodologia si fonda sul riconoscimento ad un intangibles specifico del valore corrispondente ai prezzi praticati in transazioni aventi ad oggetto beni similari. Le IVS indicano i criteri di individuazione degli adeguati comparables che si uniformano a quelli Ocse. .
Infine, rilevano il criterio del reddito tra cui si includono i
- Il Metodo dei differenziali di risultato, che consente di valutare i vantaggi differenziali di risultato derivanti dall’utilizzo dell’intangibile. Il vantaggio economico (premium price) è la differenza tra il prezzo imputabile al prodotto supportato dall’intangibile e quello conseguibile con un uguale prodotto non supportato da un bene immateriale. Il metodo dei differenziali di risultato può essere utile nel caso di impresa che distribuisca i medesimi beni con l’apposizione del marchio e senza l’apposizione del marchio stesso. In tal caso, il differenziale del prezzo potrebbe essere imputato al marchio, salvo i maggiori costi di marketing del marchio. Tale metodologia poi si può riproporre con sfacecttature diverse, tra cui la differenza tra margini operativi tra i costi sostenuti per la produzione ed il prezzo di vendita medio dei prodotti.
- Il Multiperiod Excess Earning Method, secondo
cui il valore dell’asset oggetto di valutazione è pari al
present value di tutti gli excess earning lungo la vita utile del bene. Al fine di generare uno straem di cash flow il bene deve avvalersi della contribuzione derivante dall’impiego di altri assets facenti capo alla società. Tale beni devono essere valorizzati prima dell’asset oggetto di valutazione in modo che il costo del capitale investito possa essere dedotto dai cash flows stimati per il bene immateriale.
- Il relief from royalty method, che consiste nella stima di valore di un bene immateriale (marchio
o brevetto), determinando i flussi attualizzati delle royalties derivanti dalla cessione a terzi del bene. L’attuale prospettiva internazionale volta anche a dare rilievo a tali metodi valutativi, dimostra ancora una volta la consapevolezza della fallibilità del principio dell’arm’s lenght e della necessarietà di trovare alternative valide ed efficaci. Ed ancora, una volta si deve rilevare che la soluzione non può essere in alcun modo univoca e deve tener conto di una pluralità di fattori.
In particolare, le metodologie di cui sopra nella loro tecnicità tendono a dare una valutazione economica del singolo intangible, ma non sono in grado di dare una valutazione a tutti gli elementi interessati da una transazione. Allorquando si analizza una transazione oltre al valore del singolo oggetto trasferito, si devono analizzare le condizioni contrattuali e tutti gli altri elementi anche funzionali che caratterizzano la transazione. Ne discende che, seppur tali metodologie debbano essere considerate anche come paramentro di riferimento, le criticità derivanti dall’applicazione di tali metodi, portano sempre più gli autori ad analizzare l’opportunità di utilizzare una formulary apportment139.
139Come definito nelle linee guida dell'OCSE, il “formulary apportionment” è un approccio 1
allocare i profitti globali di un gruppo multinazionale su una base consolidata tra le imprese associate in diversi paesi, utilizzando una formula predeterminata che molto probabilmente sarebbe basata su una combinazione di costi, attività, retribuzioni e vendite. Le linee guida dell'OCSE definiscono, quindi, due aree in cui la ripartizione globale delle formule non deve essere confusa con i metodi o le pratiche accettabili secondo il principio della libera concorrenza.