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L’ARBITRATO AMMINISTRATO DAL C.O.N.I.: IL PERIODO DI TRANSIZIONE

CAPITOLO IV – TIPOLOGIA E FORMA DEGLI ARBITRATI E DEI LODI SPORTIVI

13. L’ARBITRATO AMMINISTRATO DAL C.O.N.I.: IL PERIODO DI TRANSIZIONE

Il periodo di transizione dalla “vecchia” Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport al “nuovo” Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport non è stato sottovalutato dalla normativa C.O.N.I.; l’art. 33 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, rubricato “Entrata in vigore e disciplina transitoria”, ha disciplinato le possibili ipotesi di procedure arbitrali iniziate sotto la vigenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato C.O.N.I. e proseguite dopo l’entrata in vigore del detto Codice dei Giudizi. Più correttamente, la disciplina che interessa è dettata dai commi II e III del citato art. 33, i quali hanno testualmente stabilito che:

a) “Salvo quanto previsto al successivo comma 3, fino all’entrata in vigore del Codice le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che le definisce, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo” ( art. 33, comma II Cod. Giud. T.N.A.S. );

b) “Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell’organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa” ( art. 33, comma III Cod. Giud. T.N.A.S. ).

Si tratta evidentemente di disposizioni transitorie, destinate ad individuare l'organo di giustizia sportiva competente a provvedere agli atti occorrenti al funzionamento del

collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie sportive449; norme ispirate, come logico, al principio del tempus regit actum, cosicché, individuato l’esatto termine di entrata in vigore del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ( 22 gennaio 2009450 ), le istanze arbitrali proposte prima di tale data saranno decise dalla C.C.A.S. e secondo le regole procedurali e di giudizio previste dal previgente Statuto C.O.N.I., mentre quelle successive verranno sottoposte al vaglio del T.N.A.S., nei modi e nelle forme previste dalla riformata disciplina del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

A ben vedere, pertanto, non è stata creata una sorta di diritto intermedio differente tanto dal vecchio regime, quanto dal nuovo, ma si è semplicemente provveduto a tracciare una netta linea di demarcazione tra il prima ed il dopo; operazione questa molto importante e delicata, ancor più se si pensa al fatto che, almeno nelle intenzioni degli interpreti del diritto, la giurisprudenza dovrebbe considerare differentemente le nuove ipotesi di arbitrato amministrato C.O.N.I., con la conseguenza di individuare finalmente vere e proprie procedure arbitrali e veri e propri lodi arbitrali. E’ evidente, infatti, che la sorte dei lodi pronunciati dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato anche nel corso del 2009, ossia durante la piena operatività del Tribunale Nazionale, sarà già segnata ed il loro eventuale approdo al Giudice Amministrativo comporterà l’adeguamento del collegio giudicante, concretamente investito della questione, all’orientamento prevalente, vale a dire l’adeguamento alla teoria dell’atto sostanzialmente amministrativo, con ogni relativa conseguenza in tema di impugnazione.

A chiarire quale debba essere considerata la linea di demarcazione tra vecchio e nuovo regime concorre, più precisamente, l’art. 33, comma III Cod. Giud. T.N.A.S., il quale, più che un eccezione alla regola generale posta dal comma II del medesimo articolo, appare una specificazione di quest’ultimo, individuando quale elemento discriminante la data di realizzazione della procedura di nomina dell’organo arbitrale. In tal senso si possono efficacemente richiamare le parole del lodo T.N.A.S. 4 Giugno 2009, pronunciato tra l’agente di calciatori Tullio Tinti e la

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Si consideri il Lodo T.N.A.S. 04.06.2009, in www.coni.it. Cfr. pure il Lodo T.N.A.S. 21.10.2009.

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Il Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport, dopo l'approvazione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva avvenuta in data 15 Dicembre 2008, nonché dopo la pubblicazione in data 7 Gennaio 2009, infatti, é entrato in vigore il successivo 22 Gennaio 2009, a compimento del periodo dei 15 giorni di vacatio legis ivi stabiliti nel primo comma del medesimo art. 33.

Società Sportiva Lazio S.p.A., in merito al mancato pagamento da parte di quest’ultima dei compensi di procuratore per la cessione del giocatore di calcio Luciano Zauri; il collegio arbitrale composto dall’Avv. Sergio Santoro ( Presidente ), dal Dott. Antonio Camozzi e dal Prof. Avv. Filippo Lubrano, rilevando a maggioranza451 la propria incompetenza ratione temporis a favore della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, così interpretava il combinato disposto dei commi II e III dell’art. 33 Cod. Giud. T.N.A.S.: “Ora, mentre il secondo comma dell'articolo 33 cit. dichiaratamente consente, in via transitoria, che l'entrata in vigore del nuovo codice e l'introduzione della nuova disciplina del contenzioso di cui trattasi, non abbia effetto sulle controversie sportive che siano state presentate alla camera antecedentemente tale data, il successivo terzo comma contribuisce a chiarire, a complemento di quanto detto dal comma precedente, che il momento determinante l'applicazione ( in via transitoria ) del vecchio ovvero ( in via definitiva ) del nuovo

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Il parere minoritario attiene, tuttavia, solo ad una questione di fatto, più che di diritto ( integrazione della fattispecie astratta di riferimento ), con salvezza della bontà dell’interpretazione delle norme de quibus seguita dalla maggioranza dei membri del collegio arbitrale. Per completezza si riporta il testo della relazione di minoranza a firma dell’arbitro Prof. Avv. Filippo Lubrano, rinvenibile in www.coni.it. Le ragioni dell’arbitro di minoranza sono le seguenti: “Il Collegio arbitrale ha ritenuto, a maggioranza, che nella specie non debba trovare applicazione il terzo comma dell’art. 33 del Codice, ai sensi del quale la domanda deve essere riproposta al Tribunale per le istanze di accesso per le quali - alla data di entrata in vigore del Codice (22 gennaio 2009) – non sia stata completata la nomina dell’organo arbitrale: il Collegio arbitrale ha, infatti, ritenuto che, nella specie, si fosse completata la procedura di nomina, oltre che degli Arbitri, anche del Presidente in quanto la relativa proposta, formulata dall’Arbitro Armosino con fax in data 21 gennaio 2009, n. 0125, sarebbe stata accettata dall’arbitro Viglione nella stessa data del 21 gennaio 2009 mediante comunicazione telefonica allo stesso Arbitro Armosino. La motivazione appare inesatta, in quanto, ai sensi del Regolamento di arbitrato della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, la nomina degli arbitri deve essere effettuata a mezzo comunicazione trasmessa alla Segreteria della Camera (art. 5, 1 f e 2, per la nomina dell’Arbitro della parte ricorrente, e art. 6, 1c, per la nomina dell’Arbitro della parte resistente), onde nelle stesse modalità

deve avvenire anche la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. Ciò, del resto, risponde alla circostanza che, ove la nomina del Presidente non venga comunicata dagli Arbitri alla Camera, diventa applicabile la disposizione che, per una tale ipotesi, prevede la nomina da parte del Presidente della Camera. Secondo principi generalissimi dell’ordinamento processuale, infatti, ogni determinazione delle parti assume rilievo per l’organo (giurisdizionale) investito della decisione solo ove comunicata nelle forme previste alla Segreteria dello stesso organo (giurisdizionale): eventuali comunicazioni tra le parti destinate ad avere rilievo per il predetto organo (giurisdizionale) sono del tutto irrilevanti ove non estrinsecate nella forma prevista al predetto organo (giurisdizionale). Nella specie, quindi, la richiamata accettazione telefonica formulata dall’avv. Viglione all’altro Arbitro circa il proprio assenso alla designazione del Presidente del Collegio è irrilevante per la Camera arbitrale prima della comunicazione formale, in effetti mai pervenuta essendo stata solo accennata (peraltro tardivamente) dall’Arbitro Armosino nella e-mail inviata in data 23 gennaio 2009 all’Arbitro Viglione e alla Camera. La necessità di una formale comunicazione alla Camera dell’accordo per la nomina del terzo Arbitro (e, quindi, dell’assenso dell’Arbitro Viglione) è nella specie confermata, oltre che dalla richiamata (ma tardiva) e-mail in data 23 gennaio 2009, dal fax in data 21 gennaio 2009 con il quale l’Arbitro Armosino ha comunicato alla Camera la propria proposta di nomina del Presidente, risultando da questi atti evidente la consapevolezza della necessità di una comunicazione alla Camera ai fini della costituzione dei componenti del Collegio arbitrale (e, quindi, per il completamento della nomina dell’organo arbitrale)”.

regime del contenzioso sportivo, deve considerarsi la data di completamento della nomina dell'organo arbitrale, rispetto alla data di entrata in vigore del codice ( 22 gennaio 2009 )”.

Pur a fronte della assoluta chiarezza del testo, vi è da chiedersi, però, quando la nomina degli arbitri debba considerarsi completata; non si tratta né di una questione prettamente dogmatica, né di secondario valore applicativo, dal momento che, come poco sopra detto, ritenere varcata la linea tra vecchio e nuovo regime comporta la possibilità di sottrarre la controversia sportiva e la relativa procedura arbitrale ( lodo compreso, ovviamente ) alla certa ( ma pur sempre eventuale nell’an ) declaratoria giudiziale della natura amministrativa dell’arbitrato amministrato C.O.N.I. da parte del T.A.R. Lazio e/o del Consiglio di Stato. Orbene, sull’argomento non può che farsi rinvio, quanto meno per logica, ma anche per coerenza sistematica con i dati sinora raggiunti dalla presente ricerca, a quanto previsto e stabilito dalla disciplina e dalla prassi per l’arbitrato vero e proprio. Come pure rilevato dal collegio arbitrale nel predetto lodo T.N.A.S. del 4 Giungo 2009, l’art. 33, comma III, nel fare riferimento al completamento della nomina dell'organo arbitrale, non richiede che entro la data di entrata in vigore del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ( lo si ricorda: 22 Gennaio 2009 ) sia stata acquisita l'accettazione da parte del Presidente designato del collegio; per di più, non può essere ignorata la prassi prevalente in argomento, secondo cui, come noto, l’accettazione del terzo arbitro e/o Presidente del collegio arbitrale può intervenire nello stesso momento di insediamento del collegio stesso, appartenendo, quindi, ad una fase diversa da quella della nomina in senso stretto ovvero ad un fase “di cui la norma transitoria in esame non si è preoccupata, ai fini dell'individuazione del regime da applicare ratione temporis alla controversia sportiva”452.

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Cfr. Lodo T.N.A.S. 04.06.2009, in www.coni.it. Nel caso esaminato dal collegio presieduto dall’Avv. Sergio Santoro era accaduto che la nomina del collegio arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport risultava già completata alla data del 22 Gennaio 2009, essendo il giorno antecedente intervenute entrambe le designazioni, da parte degli arbitri, del presidente del collegio, e ciò secondo quanto esposto nelle premesse in fatto, e non soltanto non smentito, ma addirittura concordemente confermato dai difensori delle parti all'udienza del 20 aprile 2009, soprattutto dall'avv. Viglione, che in quella sede rivestiva la posizione di difensore dell'istante, ma che nella precedente procedura rivestiva addirittura la posizione di arbitro, competente in prima persona, insieme all'altro arbitro, alla designazione del Presidente di quel collegio, e, dunque, certamente il più idoneo a confermare gli atti dallo stesso posti in essere. Si concluse, pertanto, che competente a risolvere la controversia circa gli onorari dovuti al procuratore di giocatori di calcio fosse il collegio arbitrale già costituito in data 21 Gennaio 2009, nelle persone del Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni ( Presidente ), dell’Avv. Giancarlo Viglione e dell’Avv. Maria Teresa

Anche la fase intermedia deve, per intuitive ragioni di ordine fattuale e pratico, considerarsi definitivamente compiuta.

Armosino, secondo il rito precedentemente in vigore presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.