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LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO SPORTIVO PREVISTE DALLE FEDERAZIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE PRESSO IL C.O.N.I

CAPITOLO IV – TIPOLOGIA E FORMA DEGLI ARBITRATI E DEI LODI SPORTIVI

10. LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO SPORTIVO PREVISTE DALLE FEDERAZIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE PRESSO IL C.O.N.I

L’autonomia organizzativa riconosciuta ai singoli enti dell’ordinamento giuridico consente a questi ultimi di poter regolare le loro istituzioni ed attività interne persino in deroga alle norme generali ed astratte della Repubblica, purché la loro disciplina risulti rispettosa del paradigma normativo di riferimento ( si legga: la legge che riconosce e concede l’autonomia, la qual cosa vuol dire, nel caso in esame, soprattutto la Legge 280/2003 ) ovvero non sia in contrasto con i principi fondamentali dello Stato. Ciò vale, ancor più, per quegli enti che siano parte di un ordinamento giuridico speciale cui quello generale riconosce piena autonomia, come accade, per quanto qui interessa, per l’ordinamento sportivo, i cui soggetti rilevanti sono il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, organo esponenziale e di riferimento per l’intero ordinamento sportivo, nonché le quarantacinque Federazioni e le sedici Discipline sportive presso di esso accreditate e riconosciute.

Un tale effetto nei rapporti tra ordinamento generale e micro-ordinamenti, tra cui proprio quello sportivo, può prodursi, è bene precisarlo, anche intendendo l’autonomia ( lo si ricorda, non l’indipendenza ) in senso non necessariamente positivo: l’auto-organizzazione, così come l’autonormazione e l’autodichia, possono trovare riconoscimento da parte dell’ente “sovraordinato” anche perché il fenomeno di cui l’ente “sottoordinato” è espressione risulta irrilevante agli occhi del primo. In altri termini, la riconosciuta autonomia da parte dello Stato del fenomeno sportivo potrebbe essere avvenuta non come manifestazione di un favor dettato dalla volontà di “delegare” il controllo su di una parte di ordinamento comunque importante per la Repubblica, ma in ragione di un sostanziale disinteresse dello Stato per alcuni aspetti del mondo dello Sport373 ( in tal senso si può spiegare la limitazione legislativa delle questioni coperte dal vincolo di giustizia ex art. 2, comma I, lett. a) e b) D.L. 220/2003 ).

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Sic: F.P. LUISO, Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in www.judicium.it, 2010; A.M. MARZOCCO, Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in www.judicium.it, 2010.

A prescindere dalla natura dei motivi a base del riconoscimento normativo, che almeno per l’argomento ora trattato non produce particolari effetti, va detto che l’autonomia statutaria prevista per ogni Federazione e Disciplina impone un’analisi preliminare, ma puntuale dei singoli Statuti e Regolamenti di Giustizia, affinché si possano così individuare ed interpretare correttamente le varie clausole compromissorie in essi presenti ed operare una classificazione che tenga conto delle varie peculiarità e sia, quindi, chiarificatrice in ordine alla natura ed all’efficacia da attribuire successivamente ai singoli arbitrati e lodi.

Giungendo al merito del discorso, l’esame degli Statuti e dei Regolamenti di Giustizia delle Federazioni e delle Discipline sportive italiane rivela l’esistenza di varie tipologie di arbitrato, sia rituale che libero, sia di diritto che di equità; tenuto conto della varietà e molteplicità delle clausole compromissorie, un ottimo elemento discriminante per la distinzione e la classificazione appare essere il criterio di riparto tra “giurisdizioni” ( rectius: competenze cognitive ) definitivamente elaborato dal Legislatore con la Legge 280/2003; ciò in ragione del carattere alternativo-derogatorio rispetto agli organi giurisdizionali istituzionali ( statali e sportivi ) che il giudizio arbitrale sportivo dovrebbe avere, laddove, come questa ricerca ritiene, questo risultasse riconducibile alla fattispecie astratta dell’art. 806 c.p.c.. In considerazione del detto parametro legale, perciò, possono distinguersi differenti categorie, in parte afferenti ad un determinato gruppo di questioni e, conseguentemente, ad una specifica giurisdizione ( Autorità Giudiziaria Ordinaria, Giudice Amministrativo e cosiddetta “Giustizia sportiva” ), ed in parte concernenti classi generiche di questioni rientranti o solo nella giurisdizione statale o potenzialmente involgenti la giurisdizione statale ed quella domestica “sportiva”.

Per quanto attiene all'ambito delle controversie aventi ad oggetto i rapporti

patrimoniali tra società, atleti, tesserati ed associati e, quindi, attribuite ex art. 3 D.L.

220/2003 alla cognizione del giudice ordinario, possono individuarsi:

a) le clausole compromissorie contenute nei singoli contratti di lavoro sportivo ex art. 4 Legge 91/1981.

Si tratta di un arbitrato che, in analogia con quanto disposto dai riformulati374 artt. 412, 412 ter e 412 quater c.p.c, appare avere oggi indiscussa natura irrituale; sotto la vigenza della precedente disciplina, il giudizio arbitrale de quo era ritenuto irrituale quasi esclusivamente dal punto di vista formale, in quanto, come noto, la disciplina dell’arbitrato in materia di lavoro ( e si deve ritenere anche in materia previdenziale, a meno che non si riconosca natura indisponibile alla specifica situazione giurdicia azionata ) risultava caratterizzata da una serie di garanzie sostanziali a favore della parte debole del rapporto ( oggi in parte eliminate ed in parte rivisitate ), che non a torto faceva dubitare della natura veramente libera della procedura e del conseguente lodo. Come si vedrà nell’apposita sede trattativa, l’arbitrato in materia laburistica intesa in senso lato andrà più in generale coordinata con le nuove disposizioni di cui alla Legge 04 Novembre 2010, n. 183;

b) le clausole compromissorie contenute negli atti di incarico degli agenti procuratori degli sportivi.

Il riferimento, qui, è ad una serie di previsioni contenute nei contratti di ingaggio stipulati tra atleti e propri procuratori, in cui il fenomeno sportivo fa solo da sfondo ad un rapporto prettamente privatistico, in buona sostanza assimilabile a quello che nell’ordinamento generale potrebbe aversi, mutatis mutandis, tra rappresentante e rappresentato ovvero tra mandante e mandatario. Nonostante ciò, la maggior parte delle volte l’arbitrato previsto è quello disciplinato dallo Statuto o dal Regolamento della singola Federazione. Simili clausole compromissorie variano, quanto a forma della procedura arbitrale ed al relativo canone di giudizio, da atto ( di incarico ) ad atto. Tra le più importanti si possono citare: quelle previste per i giocatori di calcio ex art. 23 “Regolamento Agenti Calciatori”, per arbitrato rituale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ( circa i richiami alla C.C.A.S., valga quanto si dirà tra poco per l’art. 30 Statuto F.I.G.C. ) ; quelle esistenti per i giocatori di pallacanestro ex art. 20 “Regolamento Procuratori di Giocatori Professionisti”, per l’arbitrato irrituale di cui al Regolamento F.I.P.; quelle valevoli per gli appartenenti alla federazione

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Riformulati, come meglio si vedrà più avanti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 04.11.2010, n. 183 ( cosiddetto “Collegato lavoro” ).

di atletica leggera ex art. 9 “Regolamento Agenti degli Atleti”, per l’arbitrato libero di cui allo Statuto F.I.D.A.L.;

c) le clausole compromissorie contenute in tutti gli Statuti e Regolamenti di Giustizia di Federazioni e Discipline ( eccetto A.E.C.I., F.I.G.C. e F.I.PAV. )375. Tali clausole consentono di risolvere, attraverso un arbitrato rituale o irrituale ( a seconda delle singole specifiche previsioni ) prevalentemente di diritto, le controversie derivanti da attività sportiva o associativa tra i singoli affiliati e/o associati, le quali siano compromettibili per arbitri ex art. 806 c.p.c. e non rientrino nella competenza normale della giustizia interna o esclusiva del giudice amministrativo. In considerazione del mero dato letterale, pertanto, l’ambito di compromettibilità risulta limitato alle sole dispute tra appartenenti a vario titolo alle Federazioni e Discipline e concernenti mere questioni patrimoniali genericamente intese. Per espressa previsione statutaria, poi, queste procedure arbitrali, che costituiscono gran parte del nucleo dei cosiddetti arbitrati federali, hanno prevalenza su quello esofederale del C.O.N.I. ( della C.C.A.S., prima, e del T.N.A.S., ora ).

Per quanto riguarda l'ambito delle controversie rientranti nella giurisdizione del

giudice statale in generale ( giudice ordinario e giudice amministrativo ):

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Per le Federazioni sportive accreditate dal C.O.N.I., cfr. Reg. C.S.A.I. artt. 33.1 e 39 e R.N.S.. artt. 7 quater ACI; St. artt. 40 e 41 e Reg.Gius. art. 27 FIDAL; St. artt. 47 e 48 e Reg.Gius. art. 6 FIBA; St. art.54 FIBS; St. artt. 50 e 51 FIB; St. artt. 70 e 71 e Reg.Gius. artt. 52, 53 e 54 FIDS; St. artt. 36, 37 e 38 e Reg.Gius. art. 30 FIDASC; St. artt. 62 e 63 FICK; St. artt. 90, 91 e 92 FIC; St. artt. 44 e 45 FCI; St. artt. 27 e 28 FICR; St. art. 21, 22 e 23 e Reg.Gius. art. 25 FGDI; St. artt. 80 e 81 e Reg.Gius. artt. 42 e 43 FIG; St. artt. 54 e 55 FIGH; St. artt. 61 e62 FIGS; St. art. 61 e 62 e Reg.Gius. artt. 86 e 87 FIH; St. artt. 79 e 80 FIHP; St. artt. 11 e 12 e Reg.Gius. artt. 2 e 3 FIJLKAM; St. artt. 34 e 35 e Reg.Gius. art. 56 FMSI; St. artt. 31, 32 e 33 FMI; St. artt. 47 e 48 FIM; St. art. 28 e 30 e Reg.Gius. art. 1 FIN; St. art. 44 e Reg.Gius. art. 103 FIP; St. 20 e 63 FIPAV; St. artt. 54 e 55 e Reg.Gius. art. 34 FIPM; St. art. 72, 73 e 74 FIPSAS ; St. artt. 11 e 12 e Reg.Gius. artt. 2 e 3 FIPCF; St. artt. 48 e 49 e Reg.Gius. art. 31 FPI; St. art. 51 e Reg.Gius. art. 93 FIR; St. art. 66 e Reg.Gius. art. 58 FIS; St. art. 50 e 51 e Reg.Gius. art. 88 FISN; St. artt. 53, 54 e 55 e Reg.Gius. art. 76 FISG; St. 11 e 12 CIP; St. artt. 60, 61 e 62 FISE; St. art. 60 FISI ; St. artt. 24, 25 e 26 FITA; St. art. 59, 60 e 61 FIT; St. art. 67 e Reg.Gius. art. 51 FITET; St. art. 36 UITS; St. art. 19 e Reg.Gius. art. 46 FITAV; St. art. 29 e 30 e Reg.Gius. art. 10 FITARCO; St. artt. 54, 55, 56 e Reg.Gius. art. 40 FITRI; St. art. 64 e 65 e Reg.Gius. art. 25 FIV.

Per le Discipline sportive accreditate dal C.O.N.I., cfr. St. artt. 58, 59 e 60 e Reg.Gius. art. 6 FASI; St. artt. 61 e 62 e Reg.Gius. artt. 6 e 74 FIBIS; St. artt. 61, 62 e 63 FISB; St. artt. 70, 71 e 72 e Reg.Gius. art. 41 FIGB; St. artt. 29 e 30 FCRI; St. art. 50 FID; St. artt. 41 e 42 FIGEST; St. artt. 30, 36 e 37 e Reg.Gius. art. 89 FISO; St. artt. 20 e 21 e Reg.Gius. art. 36 FIPT; St. artt. 5, 6 e 7 e Reg.Gius. art. 47 FIPAP; St. artt. 48 e 49 e Reg.Gius. art. 35 FSI; St. artt. 59 e 60 FICSF; St. artt. 49 e 50 e Reg.Gius. artt. 4 e 81 FIKB; St. art. 23 e Reg.Gius. art. 29 FITW; St. artt. 59 e 60 FITETREC – ANTE.

d) la clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 Statuto F.I.G.C..

Si è in presenza di una clausola per arbitrato irrituale amministrato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano attraverso i propri organi arbitrali, la quale indica in modo espresso e specifico le classi di res controversae da non sottoporre alla procedura arbitrale in argomento: “non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo”. In ogni caso, tenuto conto dell’esistenza della previsione del diritto delle parti della controversia sportiva di ricorrere al giudice statale per l'annullamento del lodo, è certamente necessario ricondurre all’alveo delle questioni da escludere, anche le controversie con rilevanza meramente interna, vale a dire quelle coperte dal vincolo di giustizia, in quanto la possibilità da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio di autorizzare dell’adizione del giudice statale anche in tali casi, deve considerarsi assolutamente eccezionale ( si parla espressamente di: “gravi ragioni di opportunità” ). Della portata degli effetti dell’applicazione della clausola de qua si dirà ampiamente a proposito del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, poiché il dato letterale della stessa, stante la cronologia della propria elaborazione, fa riferimento esplicito alla sola Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, cosicché si è logicamente dubitato dell’idoneità della clausola compromissoria ad operare validamente anche in relazione al nuovo organo arbitrale C.O.N.I.; dubbi, peraltro, accresciuti dalla forma libera dell’arbitrato F.I.G.C., a fronte di quella essenzialmente rituale amministrata dal T.N.A.S..

Per quanto riguarda le controversie con sola rilevanza interna per l'ordinamento

categoria in esame, ritengono che una singola determinata questione ora involga, ora no, posizioni giuridiche rilevanti anche per lo Stato376 ), si indicano:

e) le clausole compromissorie contenute nelle domande di iscrizione ai campionati professionistici, in particolar modo di Calcio e Pallacanestro.

Si tratta di clausole compromissorie per arbitrato irrituale, amministrato dalla C.C.A.S. e disciplinato da apposito regolamento. Senza nulla anticipare e richiamando l’accenno fatto poco sopra a proposito dell’art. 30 F.I.G.C., qui si vuole solo chiarire che la previsione della forma libera della procedura arbitrale de qua non nasce solo a causa del rinvio all’ormai conclusasi esperienza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ma trova più profonde ragioni nella necessità di sottrarre, al di là dell’operatività del vincolo di giustizia ( dal 2003 riconosciuto anche dalla Repubblica ), la specifica res controversa con rilevanza interna alla possibile cognizione del giudice statale e, quindi, all’ingerenza dello Stato in materia domestica. Quanto detto vale, ovviamente, anche per le altre clausole compromissorie appartenenti al gruppo ora sottoposto a più puntuale esame;

f) la clausola compromissoria contenuta nel “Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA” della F.I.G.C..

Trattasi, ancora una volta, di clausola per arbitrato libero, amministrato dalla C.C.A.S. e disciplinato da regolamento ad hoc, relativo a controversie sull'applicazione-interpretazione del manuale ed alle dispute in materia di provvedimenti di diniego di licenza;

g) la clausola compromissoria ex art. 9 Statuto F.I.B. ( Federazione italiana bocce ).

Previsione federale di arbitrato irrituale, amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato del CONI ( che, come si vedrà, dal 22 Gennaio 2009 si è sostituito alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ) secondo il proprio specifico

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Sul punto si è ampiamente argomentato in precedenza; qui si vuole solo ricordare che l’orientamento ( di poco minoritario, ma autorevolmente sostenuto in dottrina ) preferito dalla presente ricerca è quello di ritenere tutte le questioni tecnico-sportive e disciplinari sottratte al vaglio del giudice statale, senza alcuna distinzione di sorta.

regolamento, per controversie sui provvedimenti di radiazione irrogati dagli organi di giustizia interna. Sebbene il T.N.A.S. amministri quasi esclusivamente arbitrati rituali, le norme statutarie e regolamentari C.O.N.I. possono essere interpretate nel senso di fare salva la possibilità di instaurazione di giudizi arbitrali liberi, laddove la deroga sia in primis consentita dagli stessi Statuto C.O.N.I. 2008 e Regolamento T.N.A.S.; la sottrazione all’impugnazione per nullità del lodo pronunciato nelle materie di cui all’art. 2, comma I, lett. a) e b) D.L. 220/2003, dovrebbe, inoltre, garantire una tale conclusione.

Per quanto riguarda ogni tipo di controversia insorta nell'ordinamento sportivo, senza distinzione apparente:

h) le clausole compromissorie contenute negli Statuti delle Leghe, con particolare riferimento a quelli della Lega A e Legadue di Pallacanestro.

Si tratta di clausole compromissorie che introducono una forma particolare di procedura arbitrale che ha prevalenza, per le materie concorrenti, su quella federale; è il cosiddetto arbitrato delle Leghe, il quale è doppiamente subordinato, da un lato, all’esistenza all’interno della Federazione di quelle associazioni private che prendono proprio il nome di “Lega”, e, dall’altro, all’esistenza di una specifica previsione federale di “delega” a conosecere e decidere una data questione in favore della Lega stessa. Per questo più ristretto ambito di cognizione, in genere, non cambiano le caratteristiche della procedura arbitrale prevista a livello federale; può accadere, tuttavia, che la Federazione e/o la Lega dispongano diversamente, come nel caso delle clausole contenute negli Statuti e Regolamenti della Lega A e della Lgeadue di basket italiano. Più precisamente, le clausole compromissorie de quibus sono per arbitrato rituale e relative a controversie:

- di qualsiasi natura, tra Lega e società affiliate ( è da ritenere che, considerata la veste rituale, debbano essere certamente eccettuate quelle coperte dal vincolo di giustizia, oltre quelle patrimoniali espressamente indicate dal secondo punto ), previo, comunque, esaurimento della giustizia interna. Il riferimento pare evidente alla materia residuale ex art. 3, comma I D.L. 220/2003;

- con carattere patrimoniale e/o sportivo connesse alla partecipazione alla Lega, insorte tra società affiliate ( formulazione sibillina che, se per l’espressione “carattere patrimoniale” non pone problemi, ne crea, invece, per il riferimento al “carattere [… ] sportivo” della controversia, atteso che un tale carattere si rinviene, soprattutto, a proposito delle questioni tecniche e disciplinari, costituenti il nucleo originario ed indiscutibile dell’autonomia sportiva e, pertanto, insuscettibili di risoluzione mediante arbitrato rituale. Una soluzione potrebbe essere quella di interpretare la previsione nel senso di consentire la sottoposizione della querelle tecnico-sportiva o disciplinare ad arbitrato rituale tutte quelle volte in cui la stessa involga posizioni giuridiche rilevanti anche per l’ordinamento generale377; oppure si potrebbe ipotizzare l’impiego atecnico del termine “sportivo” per indicare, in una sorta di endiadi ed in una sorta di tautologia, l’origine sportiva della disputa patrimoniale ).

In ogni caso, considerato il dato letterale della previsione de qua, le clausole compromissorie si mostrano di una certa rilevanza, visto che, a differenza di molte altre, prevedendo sempre un arbitrato rituale e di diritto, attuando così, ancor prima della costituzione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il precetto di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 per la compromettibilità ( quanto meno ) dei diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, se si accoglie l’orientamento preferito dalla presente ricerca, persino degli interessi legittimi. Tutto ciò, si ritiene, con la conseguenza di non poterli mai considerare come una fase ( l’ultima ) di un procedimento sostanzialmente amministrativo;

i) la clausola compromissoria ex artt. 7 quater Regolamento Nazionale Sportivo C.S.A.I. ( A.C.I. ) e 6 Nota Supplementare 21.

Clausola per arbitrato libero, avente ad oggetto qualsiasi controversia nell'ambito sportivo tra affiliati C.S.A.I. e tra la stessa Federazione ed i propri appartenenti. L’irritualità consente di ricomprendervi senza riserve anche le materie coperte da vincolo di giustizia.

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Teoria non condivisa dalla presente ricerca, ma prevalente nella giurisprudenza del giudice amministrativo.

In conclusione, si deve notare, poi, come, lungi dal costituire vere e proprie clausole compromissorie, ogni Statuto e Regolamento di Giustizia che preveda un giudizio arbitrale del tipo di cui alla lettera c) della presente elencazione, enunci pure la possibilità per le parti di una eventuale controversia sportiva di fare ricorso:

- all'arbitrato irrituale della C.C.A.S., per querelles insorte tra la Federazione ed i propri affiliati/associati, pur sempre una volta esaurita la giustizia interna, la qual cosa fa presumere che si tratti di dispute vertenti in materia residuale ex art. 3, comma I D.L. 220/2003 ( nulla osta, dal punto di vista dogmatico, alla conversione del rinvio alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in un rinvio al nuovo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, avendo ben presente quanto osservato alla lett. g) del presente paragrafo in ordine alla possibilità che dinanzi al T.N.A.S. possano tenersi giudizi arbitrali liberi378 );

- all'arbitrato irrituale ex art. 12, comma VIII Statuto C.O.N.I. 2004 ( ormai non più in vigore ) ovvero, per le più recenti formulazioni, ex art. 12 ter Statuto C.O.N.I. 2008 ( cui, si crede, rinviino i richiami degli Statuti più risalenti ), per controversie con sola rilevanza interna, stabilendo in questo caso una concorrenza con quello eventualmente istituito all’interno della singola Federazione e, ove prevista, della singola Lega.

11. L’ARBITRATO AMMINISTRATO DAL C.O.N.I.: L’ESPERIENZA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT.

L’esperienza della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport nella regolamentazione in forma arbitrale delle dispute sportive costituisce, proprio perché definitivamente cristallizzatasi dopo la sua sostituzione con il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, un campo di analisi molto interessante e ricco di spunti critici per il tema della corretta qualificazione della natura e dell’efficacia delle procedure arbitrali realizzate in relazione al fenomeno sportivo e dei lodi conseguentemente pronunciati. Come in parte anticipato, l’attività svolta dalla C.C.A.S., infatti, ha dato vita ad un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che, sebbene l’istituzione

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Ovvero, testualmente, che: “Sebbene il T.N.A.S. amministri quasi esclusivamente arbitrati rituali, le norme statutarie e regolamentari C.O.N.I. possono essere interpretate nel senso di fare salva la possibilità di instaurazione di giudizi arbitrali liberi, laddove la deroga sia in primis consentita dagli stessi Statuto C.O.N.I. 2008 e Regolamento T.N.A.S”.

dell’organo arbitrale del C.O.N.I. ed il suo Regolamento siano anteriori al D.L. 220/2003, si è sviluppato durante la piena vigenza del detto decreto legge e della successiva legge di conversione379, risentendo in ogni caso delle scelte successivamente operate dal Legislatore.

Dall’analisi del mero dato normativo380, emergeva una serie di dati a dir poco significativi che inducevano a ritenere la Camera di Conciliazione ed Arbitrato esofederale un vero e proprio organo arbitrale. In particolare:

a) la C.C.A.S. aveva “funzione consultiva, conciliativa ed arbitrale”, dovendo svolgere, poi, “le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione” ( cfr. art. 12, comma I, Statuto C.O.N.I.; la disposizione era confermata dall’art. 1, comma I, Regolamento C.C.A.S., secondo cui la Camera era istituita “al fine di assicurare la risoluzione delle controversie in materia di sport”, e ciò svolgendo funzioni consultive, promuovendo la conciliazione e presiedendo alle procedure arbitrali, secondo le