5. Il controllo giurisdizionale »
6.2 Archiviazione del caso »
Come già chiarito precedentemente, una volta concluse le indagini preliminari, il
Procuratore europeo può decidere di archiviare il caso.
Più precisamente, l‟articolo 28 della proposta di Regolamento in esame distingue
le ipotesi di archiviazione “obbligatoria” (individuate nel paragrafo 1) dalle ipotesi di
archiviazione “facoltativa” (previste nel paragrafo 2).
L‟archiviazione del caso è obbligatoria “se l‟esercizio dell‟azione penale è
impossibile” per uno dei seguenti motivi:
a) morte dell'indagato;
b) la condotta oggetto di indagine non costituisce reato;
c) amnistia o immunità concessa all‟indagato;
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e) l‟indagato è già stato assolto o condannato nell‟Unione a seguito di una
sentenza penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità
dell‟articolo 29, quindi si è concluso con il c.d. “compromesso”. (Si precisa che se nei
casi di cui alla lettera e) fosse esercitata l‟azione penale, si configurerebbe senz‟altro una
violazione del principio del ne bis in idem, valutato, ovviamente, su scala europea).
L‟archiviazione del caso è, invece, facoltativa:
a) quando ci si trovi dinanzi ad un “reato minore”, considerato tale dalla legge
nazionale di attuazione dell‟adottanda direttiva PIF;
b) quando manchino delle “prove pertinenti”.
Quest‟ultimo riferimento alle “prove pertinenti” appare piuttosto generico e, di
conseguenza, sembra lasciare un eccessivo margine di discrezionalità, in capo al
Procuratore europeo, in ordine alla decisione sull‟archiviazione del caso. Tale situazione
potrebbe porsi in contrasto con il principio di obbligatorietà dell‟azione penale, sancito
nel considerando n. 20
300, in cui si legge che “è necessario che le attività di indagine e
relative all‟azione penale della Procura europea si informino al principio
dell‟obbligatorietà dell‟azione penale, in base al quale la Procura europea avvia le
indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di sua competenza”.
300 Nel considerando n. 20 si afferma: “Al fine di garantire la certezza del diritto e una politica di tolleranza zero verso i reati che ledono gli interessi finanziari dell‟Unione, è necessario che le attività di indagine e relative all‟azione penale della Procura europea si informino al principio dell‟obbligatorietà dell‟azione penale, in base al quale la Procura europea avvia le indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di sua competenza”.
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Invero, tale principio trova un primo temperamento nell‟espressione “fatte salve
alcune condizioni”, condizioni che vengono poi indicate nel considerando n. 31
301, in cui
si afferma che “se non sussistono prove solide ed è altamente improbabile che siano
prodotte durante il processo, il caso può essere archiviato. Inoltre la Procura europea
dovrebbe avere la possibilità di archiviare il caso qualora si tratti di un reato minore”.
La possibilità di archiviare il caso, dunque, risulta astrattamente compatibile con il
principio di obbligatorietà dell‟azione penale, nella misura in cui mira ad evitare
l‟instaurarsi di un processo oggettivamente superfluo. A tal fine, però, è necessario che il
caso venga archiviato esclusivamente nelle ipotesi appena descritte.
In proposito, emerge la stessa questione già esposta con riferimento alla scelta del
foro competente: la proposta, infatti, non prevede alcun meccanismo di controllo sulla
scelta posta in essere dal Procuratore europeo, il quale potrebbe – considerando la
flessibilità dei criteri sopra elencati – decidere arbitrariamente di archiviare il caso, in
particolare valutando con eccessiva discrezionalità il requisito della “non pertinenza”
delle prove raccolte.
301 Nel considerando n. 31 si dichiara quanto segue: “Tenuto conto del principio dell‟obbligatorietà dell‟azione penale, in presenza di prove solide e in assenza di impedimenti giuridici le indagini della Procura europea dovrebbero di norma comportare l‟azione penale dinanzi all‟organo giurisdizionale nazionale competente. Se non sussistono prove solide ed è altamente improbabile che siano prodotte durante il processo, il caso può essere archiviato. Inoltre la Procura europea dovrebbe avere la possibilità di archiviare il caso qualora si tratti di un reato minore. Se non sussistono gli estremi per archiviare il caso ma l‟azione penale non si giustifica, è opportuno che la Procura europea abbia la possibilità di proporre un compromesso, qualora ciò sia nell‟interesse della buona amministrazione della giustizia. Le norme applicabili al compromesso e al calcolo delle sanzioni pecuniarie irrogabili dovrebbero essere chiarite nelle regole amministrative della Procura europea. La chiusura di un caso mediante compromesso ai sensi del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l‟applicazione di misure amministrative da parte delle autorità competenti, purché tali misure non comportino sanzioni assimilabili a sanzioni penali”.
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Nelle Model Rules, invece, era stata prevista la possibilità, per l‟Unione europea o
per la parte lesa, di impugnare il provvedimento di archiviazione dinanzi alla European
court (Rule 65).
La medesima esigenza – che, tra l‟altro, era stata evidenziata già nella
raccomandazione n. 19 del 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d‟Europa
302, in cui si sottolineava la necessità di introdurre un meccanismo di controllo
sull‟inazione dell‟organo di accusa europeo, al fine di salvaguardare i diritti delle parti
interessate – è stata ulteriormente ribadita dal Parlamento europeo nella Risoluzione del
29 aprile 2015
303, con riferimento non solo alla decisione di archiviazione del caso, bensì
a tutta l‟attività posta in essere dalla Procura europea e a tutte le decisioni dalla stessa
assunte(tra cuila scelta del foro per l‟azione penale, l‟archiviazione o riassegnazione di
un caso e, ovviamente, il compromesso)
304.
Anche in questo caso, dunque, l‟assenza di un controllo giurisdizionale che vegli
sull‟operato dell‟EPPO può essere considerata come un ulteriore passo indietro compiuto
dal legislatore europeo.
302
Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Role of Public Prosecution in
the Criminal Justice System, 6.10.2000, Rec(2000)19.
303 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP)).
304
Nella Risoluzione citata vi è una specifica sezione (punti 24-25) concernente l‟ “Accesso al controllo giurisdizionale”, in cui si precisa che il Parlamento europeo:“24. afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in relazione all‟attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest‟ultima operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla Corte competente; sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l‟azione penale, l‟archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle Corti dell‟Unione; 25. ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre misure procedurali adottate nell‟esercizio dell‟azione penale, la Procura europea dovrebbe essere considerata un‟autorità nazionale dinanzi alle Corti competenti degli Stati membri”.