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5. Il controllo giurisdizionale »

6.2 Archiviazione del caso »

Come già chiarito precedentemente, una volta concluse le indagini preliminari, il

Procuratore europeo può decidere di archiviare il caso.

Più precisamente, l‟articolo 28 della proposta di Regolamento in esame distingue

le ipotesi di archiviazione “obbligatoria” (individuate nel paragrafo 1) dalle ipotesi di

archiviazione “facoltativa” (previste nel paragrafo 2).

L‟archiviazione del caso è obbligatoria “se l‟esercizio dell‟azione penale è

impossibile” per uno dei seguenti motivi:

a) morte dell'indagato;

b) la condotta oggetto di indagine non costituisce reato;

c) amnistia o immunità concessa all‟indagato;

190

e) l‟indagato è già stato assolto o condannato nell‟Unione a seguito di una

sentenza penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità

dell‟articolo 29, quindi si è concluso con il c.d. “compromesso”. (Si precisa che se nei

casi di cui alla lettera e) fosse esercitata l‟azione penale, si configurerebbe senz‟altro una

violazione del principio del ne bis in idem, valutato, ovviamente, su scala europea).

L‟archiviazione del caso è, invece, facoltativa:

a) quando ci si trovi dinanzi ad un “reato minore”, considerato tale dalla legge

nazionale di attuazione dell‟adottanda direttiva PIF;

b) quando manchino delle “prove pertinenti”.

Quest‟ultimo riferimento alle “prove pertinenti” appare piuttosto generico e, di

conseguenza, sembra lasciare un eccessivo margine di discrezionalità, in capo al

Procuratore europeo, in ordine alla decisione sull‟archiviazione del caso. Tale situazione

potrebbe porsi in contrasto con il principio di obbligatorietà dell‟azione penale, sancito

nel considerando n. 20

300

, in cui si legge che “è necessario che le attività di indagine e

relative all‟azione penale della Procura europea si informino al principio

dell‟obbligatorietà dell‟azione penale, in base al quale la Procura europea avvia le

indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di sua competenza”.

300 Nel considerando n. 20 si afferma: “Al fine di garantire la certezza del diritto e una politica di tolleranza zero verso i reati che ledono gli interessi finanziari dell‟Unione, è necessario che le attività di indagine e relative all‟azione penale della Procura europea si informino al principio dell‟obbligatorietà dell‟azione penale, in base al quale la Procura europea avvia le indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di sua competenza”.

191

Invero, tale principio trova un primo temperamento nell‟espressione “fatte salve

alcune condizioni”, condizioni che vengono poi indicate nel considerando n. 31

301

, in cui

si afferma che “se non sussistono prove solide ed è altamente improbabile che siano

prodotte durante il processo, il caso può essere archiviato. Inoltre la Procura europea

dovrebbe avere la possibilità di archiviare il caso qualora si tratti di un reato minore”.

La possibilità di archiviare il caso, dunque, risulta astrattamente compatibile con il

principio di obbligatorietà dell‟azione penale, nella misura in cui mira ad evitare

l‟instaurarsi di un processo oggettivamente superfluo. A tal fine, però, è necessario che il

caso venga archiviato esclusivamente nelle ipotesi appena descritte.

In proposito, emerge la stessa questione già esposta con riferimento alla scelta del

foro competente: la proposta, infatti, non prevede alcun meccanismo di controllo sulla

scelta posta in essere dal Procuratore europeo, il quale potrebbe – considerando la

flessibilità dei criteri sopra elencati – decidere arbitrariamente di archiviare il caso, in

particolare valutando con eccessiva discrezionalità il requisito della “non pertinenza”

delle prove raccolte.

301 Nel considerando n. 31 si dichiara quanto segue: “Tenuto conto del principio dell‟obbligatorietà dell‟azione penale, in presenza di prove solide e in assenza di impedimenti giuridici le indagini della Procura europea dovrebbero di norma comportare l‟azione penale dinanzi all‟organo giurisdizionale nazionale competente. Se non sussistono prove solide ed è altamente improbabile che siano prodotte durante il processo, il caso può essere archiviato. Inoltre la Procura europea dovrebbe avere la possibilità di archiviare il caso qualora si tratti di un reato minore. Se non sussistono gli estremi per archiviare il caso ma l‟azione penale non si giustifica, è opportuno che la Procura europea abbia la possibilità di proporre un compromesso, qualora ciò sia nell‟interesse della buona amministrazione della giustizia. Le norme applicabili al compromesso e al calcolo delle sanzioni pecuniarie irrogabili dovrebbero essere chiarite nelle regole amministrative della Procura europea. La chiusura di un caso mediante compromesso ai sensi del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l‟applicazione di misure amministrative da parte delle autorità competenti, purché tali misure non comportino sanzioni assimilabili a sanzioni penali”.

192

Nelle Model Rules, invece, era stata prevista la possibilità, per l‟Unione europea o

per la parte lesa, di impugnare il provvedimento di archiviazione dinanzi alla European

court (Rule 65).

La medesima esigenza – che, tra l‟altro, era stata evidenziata già nella

raccomandazione n. 19 del 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio

d‟Europa

302

, in cui si sottolineava la necessità di introdurre un meccanismo di controllo

sull‟inazione dell‟organo di accusa europeo, al fine di salvaguardare i diritti delle parti

interessate – è stata ulteriormente ribadita dal Parlamento europeo nella Risoluzione del

29 aprile 2015

303

, con riferimento non solo alla decisione di archiviazione del caso, bensì

a tutta l‟attività posta in essere dalla Procura europea e a tutte le decisioni dalla stessa

assunte(tra cuila scelta del foro per l‟azione penale, l‟archiviazione o riassegnazione di

un caso e, ovviamente, il compromesso)

304

.

Anche in questo caso, dunque, l‟assenza di un controllo giurisdizionale che vegli

sull‟operato dell‟EPPO può essere considerata come un ulteriore passo indietro compiuto

dal legislatore europeo.

302

Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Role of Public Prosecution in

the Criminal Justice System, 6.10.2000, Rec(2000)19.

303 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP)).

304

Nella Risoluzione citata vi è una specifica sezione (punti 24-25) concernente l‟ “Accesso al controllo giurisdizionale”, in cui si precisa che il Parlamento europeo:“24. afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in relazione all‟attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest‟ultima operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla Corte competente; sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l‟azione penale, l‟archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle Corti dell‟Unione; 25. ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre misure procedurali adottate nell‟esercizio dell‟azione penale, la Procura europea dovrebbe essere considerata un‟autorità nazionale dinanzi alle Corti competenti degli Stati membri”.

193

Per quanto concerne, tuttavia, il principio di obbligatorietà dell‟azione penale, si

precisa che esso può in ogni caso trovare applicazione e tutela in sede nazionale, poiché il

paragrafo 3 dell‟articolo 28 della proposta in esame prevede che la Procura europea può

rinviare i casi che ha archiviato alle autorità giudiziarie nazionali competenti e queste,

ovviamente, possono procedere secondo la disciplina statale.

In proposito, si riporta il punto 5 viii) della Risoluzione del Parlamento europeo

del 12 marzo 2014 – già citata nel paragrafo precedente – in cui si legge: “le disposizioni

di cui all‟articolo 28 della proposta devono indicare chiaramente che dopo

l‟archiviazione di un caso relativo a reati minori da parte della Procura europea, alle

procure nazionali non viene impedito di indagare ulteriormente e di perseguire un caso

qualora le leggi del Paese glielo consentano, e che, qualora ulteriori misure investigative

proporzionate non possano prevedibilmente porre rimedio alla mancanza di elementi di

prova pertinenti, l‟archiviazione è obbligatoria; inoltre, l‟esistenza di motivi di

archiviazione obbligatoria va verificata al più presto nel corso dell‟inchiesta e

l‟archiviazione deve avvenire non appena sia appurata l‟applicabilità di uno dei motivi

obbligatori”.