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La valutazione di tre diversi modelli strutturali »

4. La competenza della Procura europea »

5.1 La valutazione di tre diversi modelli strutturali »

Fatte tali premesse in ordine alla competenza della Procura europea, è giunto ora

il momento di esaminarne lo status, l‟organizzazione e la struttura.

Nell‟articolo 3

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si afferma che la Procura europea è istituita come “organismo

dell‟Unione a struttura decentrata”, è dotata di “personalità giuridica” e “coopera con

Eurojust” avvalendosi del suo sostegno amministrativo, in conformità a quanto stabilito

dall‟articolo 57 della proposta di Regolamento nonché – è bene precisarlo – in attuazione

dell‟articolo 86 TFUE nella misura in cui prevede che l‟EPPO sia istituito “a partire da

Eurojust”.

Per quanto concerne la “struttura decentrata”, bisogna evidenziare che questa

scelta rappresenta il risultato di una serie di discussioni

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, sorte fra i giuristi impegnati

nella fase preparatoria dell‟iniziativa legislativa della Commissione, in merito al modello

239 L‟articolo 3, rubricato “Istituzione”, è così formulato: “1. La Procura europea è istituita come organismo dell‟Unione a struttura decentrata. 2. La Procura europea ha personalità giuridica. 3. La Procura europea coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno amministrativo in conformità dell‟articolo 57”.

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Per approfondimenti sul tema si rinvia a: K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public

Prosecutor‟s Office: Towards a Truly European Prosecution Service?, in NJECL, 2013, p. 12 ss.; R.A.

MORÀN MARTINEZ, Intervento, in J.A. ESPINA RAMOS e I. VICENTE CARBAJOSA (a cura di), The

Future European Public Prosecutor‟s Office, Madrid, 2009, p. 113 ss.; S. WHITE, Towards a

Decentralised European Public Prosecutor‟s Office?, in NJECL, 2013, p. 30 ss.; S. WHITE, A

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organizzativo dell‟istituenda Procura europea, discussioni che poi hanno condotto

all‟elaborazione di tre diverse tesi e, dunque, tre diversi modelli

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:

1) il modello collegiale;

2) il modello centralizzato;

3) il modello decentrato.

1) In base al “modello collegiale”, che si ispira alla struttura di Eurojust, la

Procura europea sarebbe stata composta da un Prosecutor posto al vertice

dell‟Ufficio e da Pubblici Ministeri designati dai Paesi aderenti; le decisioni

riguardanti l‟avvio dei procedimenti e l‟esercizio dell‟azione penale sarebbero

state assunte collegialmente a maggioranza, mentre gli Stati membri avrebbero

dovuto disciplinare e svolgere i singoli atti investigativi, scambiando poi con il

Collegio le informazioni relative agli elementi probatori raccolti. Se tale

modello può apparire positivo per i singoli Stati

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– che, in assenza di norme

comuni che regolamentano la fase delle indagini, conservano la propria

autonomia normativa in materia e sono vincolati solamente al rispetto di

alcune istruzioni impartite dal Collegio – è evidente come esso non sia utile ed

idoneo alla realizzazione degli scopi per cui l‟EPPO stesso è stato previsto,

241 Per approfondimenti, si rinvia a F. SPIEZIA, Gli scenari di struttura per l‟istituzione del Procuratore

europeo alla luce del Trattato di Lisbona. Le questioni in gioco, in G. GRASSO, G. ILLUMINATI, R.

SICURELLA, S. ALLEGREZZA (a cura di), Le sfide dell‟attuazione di una Procura europea: definizione

di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, Milano, 2014, p. 555 e ss.

242 I Ministri della Giustizia di Francia e Germania, nella posizione del 4 marzo 2013, hanno manifestato il proprio apprezzamento nei confronti di tale modello collegiale. Anche se la proposta franco-tedesca non ha trovato accoglimento, le osservazioni espresse dai Paesi suddetti sono state comunque rilevanti nella definizione di altri profili concernenti l‟istituenda Procura europea. Per approfondimenti si veda Common

Position of the Ministers of Justice of France and Germany on the European Public Prosecutor‟s Office (current as of 4 March 2013), rinvenibile online sul portale www.eppo-project.eu.

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poiché lascia irrisolto, da una parte, il problema della frammentazione dello

spazio europeo di giustizia e, dall‟altra, quello dell‟inefficienza dell‟attività

investigativa, considerando la lentezza nell‟assumere le decisioni da parte di

un organo avente natura collegiale.

2) Se la Commissione avesse optato per il “modello centralizzato”, detto anche

“sovranazionale”, l‟EPPO sarebbe stato in ogni caso composto da un

Procuratore Capo e dai magistrati designati dai singoli Stati membri

incardinati a livello europeo, tuttavia l‟attività investigativa sarebbe stata

svolta dalla Procura europea in completa autonomia (con riferimento sia al

personale che alle risorse) rispetto alle autorità nazionali e seguendo regole

comuni, sia sostanziali che processuali, per tutti i Paesi aderenti. In tal caso

l‟EPPO avrebbe operato con rapidità

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ed in maniera uniforme in tutto il

territorio dell‟Unione, però gli Stati membri non sono stati disposti a

rinunciare totalmente alla propria partecipazione all‟attività d‟indagine.

3) Il “modello decentrato” – che, com‟è ben noto, è quello su cui si fonderà

l‟istituenda Procura europea, in base a quanto previsto dal sopra citato articolo

3 della proposta in esame – è caratterizzato da una forte integrazione fra i

magistrati dell‟EPPO ed i Pubblici Ministeri operanti negli ordinamenti

nazionali, legati da un obbligo di assistenza e cooperazione. Il primo a parlare

pubblicamente di questa struttura “integrata” è stato G. Kessler, Direttore

243 L‟esigenza di rapidità nel processo decisionale e nello svolgimento delle indagini dell‟EPPO è sottolineata nel considerando n. 8 della proposta di Regolamento che istituisce la Procura europea, ai sensi del quale: “La struttura organizzativa della Procura europea dovrebbe altresì consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell'azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri”.

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Generale dell‟OLAF, durante la decima Conferenza sul tema delle indagini in

materia di frode, svoltasi a Berlino dal 7 al 9 novembre 2011.

Pare utile sottolineare che in tutti i modelli appena descritti si rinviene un

principio inderogabile, in base al quale la Procura europea esercita l‟azione penale

dinanzi al giudice nazionale e, di conseguenza, il relativo procedimento si svolge nel

territorio dei singoli Stati membri, in quanto l‟articolo 86, paragrafo 2, TFUE prevede

espressamente che: “La procura europea […] esercita l‟azione penale […] dinanzi agli

organi giurisdizionali competenti degli Stati membri”.

Siffatta soluzione – che è stata definita “formalmente ineccepibile, dato che i

giudici nazionali sono considerati anche „primi giudici dell‟Unione‟ e dato che anche gli

Stati membri sono chiamati a perseguire gli illeciti finanziari dell‟Unione” – può essere

inequivocabilmente considerata come l‟estrinsecazione del “timore di creare uno

strumento che difficilmente gli Stati membri, gelosi delle loro prerogative sovrane,

sarebbero disposti ad accettare: una giurisdizione penale dell‟Unione” e ciò rappresenta

senza dubbio un “limite di partenza” nella creazione dell‟EPPO

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