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5. Il ruolo del Consiglio europeo nello sviluppo della cooperazione in materia

1.3 Le «disposizioni comuni» »

Infine, nel Corpus sono state introdotte le c.d. «disposizioni comuni», che

disciplinano alcuni aspetti processuali: i diritti dell‟indagato e dell‟imputato (art. 29

99

),

99

Nell‟articolo 29 del Corpus Juris si afferma quanto segue: “1.Una persona non può essere sentita come testimone ma deve essere considerata come persona sottoposta ad indagine a partire da qualsiasi atto che constati, denunci o riveli l‟esistenza di indizi di colpevolezza a suo carico gravi e concordanti e, al più tardi, al momento del primo interrogatorio da parte di un‟autorità a conoscenza dell‟esistenza di tali indizi. 2.Durante tutto il procedimento aperto per uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8), la persona sottoposta ad indagini o l‟imputato beneficia dei diritti della difesa che gli sono accordati dalla Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e dal Patto internazionale dell‟ONU sui diritti civili e politici. Egli deve essere informato, prima di qualunque interrogatorio, del diritto di tacere. 3.Al più tardi al momento del primo interrogatorio, la persona sottoposta ad indagini ha il diritto di conoscere il contenuto degli elementi che esistono a suo carico”.

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l‟onere della prova (art. 31

100

), le prove ammesse (art. 32

101

) e l‟esclusione di quelle

ottenute illegittimamente (art. 33

102

) nonché i rapporti tra pubblicità e segreto (art. 34

103

).

100 L‟articolo 31 del Corpus stabilisce che: “1.Ogni persona imputata di uno dei reati sopra definiti (artt. 1- 8) è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente dimostrata con sentenza passata in giudicato. 2.Salvo l‟obbligo di produrre certi documenti che può derivare dal diritto nazionale o dal diritto comunitario, nessuno è tenuto a contribuire in maniera attiva, direttamente o indirettamente, a dimostrare la propria colpevolezza”.

101 Nell‟articolo 32 del Corpus si legge: “1.Negli Stati membri dell‟Unione europea sono ammesse le seguenti prove: a) le testimonianze sia dirette, sia presentate all‟udienza tramite collegamento audiovisivo, sia raccolte dal P.M.E. sotto forma di un «verbale europeo di audizione» che implica che l‟audizione sia effettuata dinnanzi ad un giudice, che la difesa sia presente e che le sia accordata la possibilità di porre domande; infine, che l‟operazione sia videoregistrata; b) gli interrogatori della persona sottoposta alle indagini o dell‟imputato, sia diretti sia raccolti dal P.M.E. sotto forma di un «verbale europeo di interrogatorio» che implica che l‟interrogatorio sia effettuato dinnanzi ad un giudice, che la persona sottoposta alle indagini o l‟imputato siano assistiti da un difensore di propria scelta che ha avuto comunicazione del fascicolo in tempo utile e al più tardi quarantotto ore prima dell‟interrogatorio e, all‟occorrenza, di un interprete; infine che l‟operazione sia videoregistrata; c) le dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell‟imputato, indipendentemente da ogni interrogatorio, dal momento che esse sono state effettuate dinnanzi all‟autorità competente (autorità amministrativa, P.M.E. o giudice), che la persona sottoposta alle indagini o l‟imputato sono state precedentemente avvertite del proprio diritto di tacere e di beneficiare dell‟assistenza di un difensore di propria scelta e che le dichiarazioni sono state registrate con qualsiasi mezzo secondo le vie legali; d) i documenti presentati da un perito designato dal giudice competente fra le persone fisiche o giuridiche che figurano in una lista europea approvata dagli Stati membri su proposta del P.M.E., nel corso della fase preliminare o all‟inizio della fase del giudizio; e) i documenti esistenti che l‟imputato è stato obbligato a produrre in un‟indagine preliminare amministrativa o durante le indagini penali, così come i documenti prodotti da terzi. 2.Le presenti disposizioni non escludono l‟utilizzabilità di altri mezzi di prova considerati ammissibili dal diritto nazionale in vigore nello Stato da cui dipende il giudice del dibattimento”.

102 L‟articolo 33 del Corpus prevede: “1.Nel procedimento per uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8), una prova deve essere esclusa se è stata ottenuta dagli organi comunitari o nazionali in violazione dei diritti fondamentali consacrati dalla Convenzione europea dei diritti dell‟uomo o in violazione delle regole europee sopra enunciate (artt. 31 e 32) o ancora in violazione del diritto nazionale applicabile, senza che una tale violazione sia giustificata dalle regole europee sopra citate. Tuttavia, una tale prova deve essere esclusa solamente allorquando la sua ammissione sarebbe lesiva dei principi del giusto processo. 2.Il diritto nazionale applicabile al fine di sapere se la prova è stata ottenuta legalmente o illegalmente deve essere il diritto del paese in cui tale prova è stata ottenuta. Quando una prova è stata legalmente ottenuta in tal modo, non deve essere consentito poter opporre all‟utilizzazione di tale prova il solo fatto che il conseguimento sarebbe stato illegale nel paese di utilizzazione. Deve tuttavia essere sempre possibile opporre all‟utilizzazione di una tale prova il fatto che il suo conseguimento, benché apparentemente conforme al diritto del paese in cui essa è stata ottenuta, ha violato i diritti consacrati dalla Convenzione europea dei diritti dell‟uomo o dalle norme europee (artt. 31 e 32)”. Nella disposizione di attuazione dell‟articolo de

quo, inoltre, si legge: “In materia di prova, le tecniche processuali del diritto nazionale (cfr. art.35) si

applicano nella misura in cui le regole del Corpus juris non contengano disposizioni specifiche (cfr. altresì la disposizione di attuazione relativa all‟art. 20 par.3, d). La prova ottenuta deve essere esclusa soltanto allorquando la sua ammissione sarebbe lesiva dei principi del giusto processo. Il giudice deve pertanto verificare se l‟irregolarità abbia avuto come conseguenza di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, relativamente alla persona sottoposta alle indagini o all‟imputato. Se l‟ammissione lede esclusivamente gli interesse dei terzi, non sussiste alcun obbligo di esclusione della prova”.

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Pare opportuno aggiungere che nella versione del 1997 del Corpus Juris era stata

inserita anche una norma, l‟articolo 30, che si occupava dei diritti della Commissione

come parte civile, tuttavia tale disposizione è stata eliminata nella versione del 2000,

ritenendosi che la vittima delle frodi finanziarie è sempre la Commissione ed è proprio al

fine di tutelare questi interessi economici che è stata prevista la creazione della Procura

europea

104

.

Volendo soffermarci sugli elementi di maggior interesse contenuti nelle

«disposizioni comuni», si osserva che, in primo luogo, il Corpus ci fornisce una

definizione di indagato, precisando che una persona deve essere considerata tale “a

partire da qualsiasi atto che constati, denunci o riveli l‟esistenza di indizi di colpevolezza

a suo carico gravi e concordanti e, al più tardi, al momento del primo interrogatorio da

parte di un‟autorità a conoscenza dell‟esistenza di tali indizi”.

103 L‟art. 34 del Corpus afferma:“1.Le indagini condotte sotto la direzione del P.M.E. sono segrete e le autorità che partecipano a tali indagini sono tenute al rispetto del segreto d‟ufficio. 2.Le udienze dinnanzi al giudice delle libertà possono essere rese pubbliche se tutte le parti vi acconsentono, salvo che la pubblicità sia di natura tale da nuocere al corretto svolgimento delle indagini, agli interessi di un terzo, all‟ordine pubblico o al buon costume. 3.L‟udienza dinnanzi alla giurisdizione di merito è pubblica, ma l‟accesso alla sala d‟udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico, durante tutto o una parte del processo, nei casi previsti dall‟art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo. Tale pubblicità dell‟udienza può includere la registrazione e la diffusione audiovisiva del processo se il diritto nazionale dello Stato in cui il processo si svolge lo prevede e alle condizioni che esso impone. In ogni caso, la sentenza deve essere resa Pubblicamente”. Nella disposizione di attuazione della norma citata, inoltre, si legge che: “La nozione di segreto professionale iscritta al par. 1 deve essere interpretata conformemente al diritto nazionale applicabile (cfr. art. 35)”.

104 Si veda M. DELMAS-MARTY, Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, in Il Corpus Juris

2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, a cura di G. GRASSO e R. SICURELLA,

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Fatta tale premessa, nell‟individuare i diritti dell‟indagato e dell‟imputato opera un

rinvio ai diritti della difesa riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e

dal Patto internazionale dell‟ONU sui diritti civili e politici

105

.

In materia probatoria, viene affermato, da una parte, il principio della presunzione

di innocenza

fino a quando la… colpevolezza non sia stata legalmente dimostrata con

sentenza passata in giudicato”

106

; dall‟altra, il principio nemo tenetur se detegere

107

.

Per quanto concerne le prove ammesse “negli Stati membri dell‟Unione europea”,

l‟articolo 32, paragrafo 1 del Corpus ne fornisce un elenco, passando dalle più

tradizionali (testimonianze e interrogatori diretti ovvero resi in udienza nonché talune

prove documentali) – ammissibili sic et simpliciter – a quelle maggiormente dibattute,

come il “verbale europeo di audizione” («European deposition») ed il “verbale europeo

di interrogatorio” («European interrogation report»): in tali ultimi due casi la

disposizione in esame stabilisce che le dichiarazioni (del testimone nella prima ipotesi e

dell‟indagato o imputato nella seconda), raccolte dal P.M.E., vengano rese dinanzi ad un

Giudice ed in presenza di un difensore (che abbia la possibilità di porre domande nella

105 Nella versione originaria del Corpus Juris, quella del 1997, la disposizione in esame conteneva un rinvio specifico all‟articolo 6 CEDU ed all‟articolo 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Nella versione del 2000, invece, tale rinvio è stato ampliato, infatti si fa un generico riferimento alla Convenzione ed al Patto nel loro complesso. Sul punto, si veda M. DELMAS-MARTY, Necessità, legittimità e fattibilità

del Corpus Juris… op.cit., p. 339 e ss. Autorevole dottrina, invero, ha sottolineato come nel testo inglese –

ma non anche in quello francese – sia ancora presente, probabilmente per un mero difetto di coordinamento, il rinvio specifico alle norme sopra citate. Inoltre, appare non corretto il riferimento all‟articolo 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, poiché «la norma pendant dell‟art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo [è] l‟art. 14 e non l‟art. 10 del Patto internazionale». Tanto è stato segnalato da B. PIATTOLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo… op.cit., p. 216. 106 Nell‟art. 6, par. 2 della CEDU, invece, l‟innocenza dell‟accusato è presunta “sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”, dunque, perché la presunzione cada, non è necessario attendere il momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L‟articolo 31 del Corpus Juris, pertanto, appare più garantista rispetto all‟art. 6 CEDU.

107 La locuzione latina nemo tenetur se detegere (anche nella forma nemo tenetur se ipsum accusare) esprime il principio di diritto processuale penale in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale (auto-incriminazione).

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prima ipotesi e che abbia avuto comunicazione del fascicolo in tempo utile nella

seconda), inoltre le operazioni devono essere videoregistrate. Anche per le dichiarazioni

comunque rese, “indipendentemente da ogni interrogatorio”, dall‟indagato o

dall‟imputato dinanzi all‟autorità competente (autorità amministrativa, P.M.E. o Giudice)

sono previsti alcuni requisiti ai fini dell‟ammissibilità: in particolare, l‟accusato deve

essere informato del proprio diritto al silenzio e all‟assistenza di un difensore e le

dichiarazioni devono essere registrate “con qualsiasi mezzo secondo le vie legali”.

L‟elenco riportato nel paragrafo 1 dell‟articolo oggetto di analisi non deve essere

considerato esaustivo, poiché, in base a quanto affermato nel paragrafo 2 della stessa

disposizione, non è esclusa – conformemente al principio di applicazione complementare

del diritto nazionale («complementarity of national law») di cui all‟articolo 35 del

Corpus

108

– “l‟utilizzabilità di altri mezzi di prova considerati ammissibili dal diritto

nazionale in vigore nello Stato da cui dipende il giudice del dibattimento”.

Sempre in materia probatoria, è importante sottolineare l‟inammissibilità, nei

procedimenti che rientrano nella sfera di applicabilità del Corpus, delle prove ottenute

illegittimamente: tanto si verifica nei casi in cui vengono violati i diritti fondamentali

sanciti dalla CEDU, le regole europee fissate nel Corpus medesimo (articoli 31 e 32) o le

norme di diritto interno applicabili, “senza che una tale violazione sia giustificata dalle

regole europee sopra citate”.

108 Si veda la nota n. 94.

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Si precisa, poi, che le predette violazioni comportano l‟inutilizzabilità delle prove

così ottenute esclusivamente nelle ipotesi in cui l‟ammissione delle stesse implichi una

lesione del principio del giusto processo.

Al fine di verificare la legalità o meno del conseguimento della prova, occorre

applicare “il diritto del paese in cui tale prova è stata ottenuta”; quando, all‟esito della

predetta verifica, la prova risulta ottenuta legalmente, non è possibile sollevare eccezioni

di inutilizzabilità della stessa fondate sull‟illegalità del suo ottenimento in base al diritto

interno applicabile nello Stato di utilizzazione.

L‟articolo 34 del Corpus, infine, disciplina i rapporti tra pubblicità e segreto.

Più precisamente, il segreto caratterizza tutta la fase delle indagini.

Solo le udienze dinanzi al Giudice delle libertà possono, col consenso di tutte le

parti, svolgersi in pubblico, “salvo che la pubblicità sia di natura tale da nuocere al

corretto svolgimento delle indagini, agli interessi di un terzo, all‟ordine pubblico o al

buoncostume”.

La fase del giudizio, invece, è contraddistinta dall‟elemento della pubblicità: ciò

comprende – nei casi e con le modalità previste dal diritto interno del Paese in cui il

processo si svolge – la registrazione e la diffusione audiovisiva del processo e, in ogni

caso, la pubblicità della sentenza.

Tale regola, tuttavia, prevede un‟eccezione, poiché “l‟accesso alla sala d‟udienza

può essere vietato alla stampa ed al pubblico, durante tutto o una parte del processo, nei

casi previsti dall‟articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti

dell‟uomo”.

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I casi previsti dall‟articolo 6, paragrafo 1 CEDU appena richiamato sono i

seguenti:

nell‟interesse della morale, dell‟ordine pubblico o della sicurezza

nazionale in una società democratica;

 quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle

parti nel processo;

 nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in

speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della

giustizia.

La novità maggiormente significativa del progetto de quo è costituita dalla

scissione fra azione e giurisdizione: mentre la prima, infatti, viene esercitata dal

Procuratore europeo, la seconda resta nelle mani dei Giudici nazionali.

Al fine di consentire un efficace funzionamento del sistema così delineato, i

componenti della Procura europea indossano il c.d. “doppio cappello”, rivestendo al

contempo sia la carica di Pubblici Ministeri europei che di organi titolari della funzione

di accusa all‟interno dei singoli ordinamenti nazionali, ma tale aspetto verrà approfondito

nel capitolo successivo, ove sarà esaminata la medesima previsione inserita nella

proposta di Regolamento che istituisce la Procura europea, adottata il 17 luglio 2013.

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