7. Procedure di nomina e di revoca »
7.1 Nomina del Procuratore europeo e dei suoi Sostituti »
Il Procuratore europeo ed i suoi Sostituti sono nominati – per un periodo, non
rinnovabile, di 8 anni – dal Consiglio, che decide a maggioranza semplice, con
l‟approvazione del Parlamento europeo.
Essi vengono scelti “tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza
e riuniscano le condizioni richieste per l‟esercizio delle alte funzioni giurisdizionali e che
posseggano una grande esperienza in materia di azione penale”.
Al riguardo, preme sottolineare che – come evidenziato da autorevole dottrina
260–
la genericità di tali requisiti non consente di garantire che la procedura di nomina del
Procuratore europeo e dei suoi Sostituti si svolga nel rispetto del principio di
meritocrazia, non essendo previsto un criterio realmente selettivo per la scelta dei
candidati.
Al fine di nominare il Procuratore europeo, in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato
“un invito generale a presentare candidature”; successivamente la Commissione –
acquisito “il parere di un comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità
scelte tra ex membri della Corte di giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali
nazionali, membri delle procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei
quali è proposto dal Parlamento europeo, nonché dal presidente di Eurojust in qualità di
della Procura europea, i procuratori europei delegati possono essere revocati dall'incarico di pubblico ministero nazionale per iniziativa delle autorità nazionali competenti soltanto previo consenso del procuratore europeo”.
260
E. SQUILLACI, In margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli
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osservatore” – stabilisce una rosa dei candidati e la presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio.
Anche per la nomina dei Sostituti viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale un invito
generale a presentare candidature, ma in questo caso la Commissione non necessita del
parere di alcun comitato, bensì opera “di concerto con il Procuratore europeo”, insieme
al quale “redige una rosa dei candidati che consenta di riflettere la molteplicità
demografica e geografica degli Stati membri, e la presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio”.
La proclamata indipendenza della Procura europea sembrerebbe essere messa in
discussione da questa nomina in un certo senso “politica” del Procuratore europeo e dei
suoi Sostituti: tale nomina, infatti, essendo effettuata dal Consiglio con l‟approvazione
del Parlamento europeo, lascia trasparire una sorta di «cordone ombelicale»
261fra
l‟EPPO ed i rappresentanti politici dei Paesi membri, nel senso che questi ultimi
potrebbero interferire nelle attività del primo, in contrasto con quanto previsto dal già
citato articolo 5 della proposta
262.
D‟altra parte, bisogna però osservare che il mandato del Procuratore europeo e dei
suoi Sostituti presenta una durata di otto anni – quindi piuttosto lunga se paragonata, ad
esempio, a quella del mandato dei membri del Parlamento europeo (5 anni)
263– e non è
261 L. CAMALDO, Il pubblico ministero europeo dal Corpus Juris al Trattato di Lisbona: un fantasma si
aggira nell‟unione europea, in P. CORSO ed E. ZANETTI (a cura), Studi in onore di Mario Pisani, vol. II,
Piacenza, 2010, II, p. 82. Si veda anche T. ALESCI, La procura europea per i reati lesivi di interessi
finanziari: la proposta di regolamento tra luci ed ombre, cit., p. 9.
262 E. SQUILLACI, In margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli
interessi finanziari dell‟Unione, op.cit., p. 5.
263
L‟articolo 14, comma 3, TUE prevede che: “I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni”.
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rinnovabile: ciò dovrebbe essere sufficiente a garantirne l‟indipendenza rispetto a
qualsiasi interferenza politica.
È stato, altresì, evidenziato che la scelta di affidare alla Commissione il compito
di redigere la rosa dei candidati appare di certo preferibile rispetto all‟ipotesi in cui tali
candidati fossero selezionati sulla base di indicazioni nominative provenienti dai vari
Stati membri, e ciò “non solo perché le indicazioni nazionali – se non regolate
opportunamente – avrebbero potuto soggiacere a criteri estranei a quello della
competenza e capacità professionale, ma anche perché è consono e opportuno che il
primo organo della giustizia penale europea, il quale ha per compito la tutela
degl‟interessi finanziari dell‟Unione, sia scelto direttamente dai massimi organi di
quest‟ultima senza l‟intermediazione e le interferenze dei Paesi membri”
264.
Si segnala, inoltre, che la descritta procedura di nomina appare, per alcuni versi,
molto simile a quella prevista per i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia
dell‟Unione europea: anche questi, infatti – in base a quanto sancito dagli articoli 19,
paragrafo 2, ultimo capoverso TUE
265nonché 253, comma 1
266, 254, comma 2
267e 255
264 A. CANDI, Struttura, compiti, indipendenza e responsabilità del Pubblico Ministero Europeo… op.cit., p. 11.
265 L‟articolo 19, paragrafo 2, ultimo capoverso TUE afferma che: “I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell‟Unione europea. sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati”.
266 Ai sensi dell‟articolo 253, comma 1, TFUE: “I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l‟esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all‟articolo 255”.
267 Nell‟articolo 254, comma 2, TFUE si legge che: “I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l‟esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa