5. Il controllo giurisdizionale »
6.1 Esercizio dell‟azione penale e scelta del foro competente »
Con riferimento all‟esercizio dell‟azione penale ed al conseguente rinvio a
giudizio, nel paragrafo 1 dell‟articolo 27 si specifica che: “Il Procuratore europeo e i
Procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei Pubblici Ministeri nazionali […]
in particolare il potere di formulare l‟imputazione, partecipare all‟assunzione delle
prove ed esercitare i rimedi disponibili”.
prova; d) il luogo in cui le vittime dirette hanno la residenza abituale. 5. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell‟Unione interessate”. 295 L‟articolo 28, rubricato “Archiviazione del caso”, prevede che: “1. Il procuratore europeo archivia il caso se l‟esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi: a) morte dell'indagato; b) la condotta oggetto di indagine non costituisce reato; c) amnistia o immunità concessa all‟indagato; d) scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale; e) l'indagato è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità dell‟articolo 29. 2. Il procuratore europeo può archiviare il caso per uno dei seguenti motivi: a) il reato è un reato minore ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva 2013/xx/UE
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell‟Unione mediante il diritto penale; b)
mancanza di prove pertinenti. 3. La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all‟OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo o monitoraggio. 4. La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l‟indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite”.
296 L‟articolo 29, rubricato “Compromesso”, sancisce quanto segue: “1. Quando il caso non deve essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all‟indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l‟indagato versa l‟importo forfettario all‟Unione. 2. La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso. 3. Quando il compromesso è accettato e l‟indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell‟Unione interessate. 4. L‟archiviazione di cui al paragrafo 3 non è soggetta a controllo giurisdizionale”.
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La scelta concernente l‟esercizio o meno dell‟azione penale spetta sempre al
Procuratore europeo, il quale decide sulla base di “una sintesi del caso e una bozza
dell‟imputazione, unitamente all‟elenco delle prove” presentati dal Procuratore europeo
delegato competente.
Esaminati tali documenti, se non ritiene che il caso debba essere archiviato o che
sia necessario effettuare ulteriori indagini, il Procuratore europeo esercita personalmente
l‟azione penale o affida tale incarico al Procuratore europeo delegato, il quale formula,
dinanzi all‟organo giurisdizionale nazionale competente, l‟imputazione con richiesta di
rinvio a giudizio, contenente il relativo elenco delle prove.
È interessante notare come la scelta dell‟ “organo giurisdizionale nazionale
competente” dinanzi al quale incardinare il giudizio sia compiuta dal Procuratore europeo
“in stretta consultazione”con il Procuratore europeo delegato che presenta il caso e “in
considerazione della corretta amministrazione della giustizia”, sulla base dei seguenti
criteri:
a) il luogo in cui è stato commesso il reato (locus commissi delicti) o, nel caso di
più reati, la maggioranza dei reati;
b) il luogo in cui l‟imputato ha la residenza abituale;
c) il luogo in cui è ubicata la prova;
d) il luogo in cui le vittime dirette hanno la residenza abituale.
Invero, il legislatore europeo non specifica se tali criteri siano elencati secondo un
ordine gerarchico o se, al contrario, si pongano tutti sullo stesso piano, in alternativa
l‟uno all‟altro.
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In tale ultima ipotesi – che, tra l‟altro, secondo un‟interpretazione letterale
dell‟articolo 27, paragrafo 4, appare la più plausibile – il Procuratore europeo avrebbe la
facoltà di scegliere discrezionalmente presso quale organo giurisdizionale radicare la
competenza e, di conseguenza, anche quale sarebbe il diritto nazionale – sia sostanziale
che processuale – applicabile durante il giudizio
297(in particolare, si pensi alle sanzioni e
alle garanzie previste per l‟imputato!): appare evidente come ciò potrebbe costituire una
violazione del principio di precostituzione per legge del Giudice, principio sancito
dall‟articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea, nella parte in cui
dichiara che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] da un
giudice […] precostituito per legge”
298. In virtù di tale principio, infatti, il Giudice
297 In proposito, si vedano: E. SELVAGGI, Il P.M. non può scegliersi il giudice: un ammonimento quanto
al pubblico ministero europeo (EPPO)?, in Cassazione penale, 2013, p. 4692; S. RECCHIONE, European
Public Prosecutor‟s Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?,in Diritto penale contemporaneo, 2013. Si precisa che simili rilievi sono già stati sollevati in relazione alle analoghe previsioni contenute nel
Corpus Juris. Per approfondimenti sul punto, si rinvia a: M. BUSETTO, Un accusatore dai molti poteri, in
L. PICOTTI (a cura di), Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione, Padova, 2004, p. 225 ss.; M. DANIELE, Organi giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali, in Cassazione
penale, 2006, p. 4238; M. PANZAVOLTA, Il giudice naturale nell‟ordinamento europeo: presente e futuro, in M.G. COPPETTA (a cura di), Profili del processo penale nella Costituzione europea, Torino,
2005, p. 129 s.; C. VAN DEN WYNGAERT, Corpus Juris, european public prosecution and nationals
trials for eurocrimes: is there a need for a european pre-trial chamber?, in Agon, 1999 (24), p. 6 ss. In
particolare, si veda M. DONINI, Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell‟espansione del diritto
penale economico, in Cassazione penale, 2003, p. 1818 ss. L‟autore, infatti, sottolinea come il “disegno”
sarebbe quello di “aggirare le garanzie del diritto penale sostanziale mediante meccanismi processuali”. Infatti, attraverso la scelta del foro, “la procura europea potrebbe fare applicare, di volta in volta, non solo le regole processuali e probatorie più utili al caso concreto, ma altresì le norme di parte generale che preferisce per la singola decisione. Una soluzione, francamente, che produrrebbe una manipolazione completa delle garanzie del diritto penale sostanziale attraverso il dominio, su di esso, del processo. Continuino pure a discutere i professori di quale parte generale adottare in una futura unificazione europea: tanto se ne possono scegliere 15 (o 25) a propria discrezione, mutabili per ogni caso e per ogni fase del procedimento!”. Ancora, nel Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli
interessi finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea, 19.3.2003, COM(2003)128 final, §
3.2.2.2, è possibile osservare come numerose reazioni proponevano di determinare i criteri per la scelta del foro competente in modo chiaro e preciso, in particolare utilizzando un elenco di criteri gerarchicamente ordinati.
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Si noti come l‟articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea - nell‟affermare il principio di “precostituzione” per legge del Giudice - offra una garanzia più ampia rispetto all‟analoga