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il 10% dell’area deve essere piantumato con arbusti ed alberi di alto fusto

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 152-156)

In tali zone si procede per progetti.

11. Fonti di energia rinnovabile

Gli interventi rilevanti di produzione di energie rinnovabili dovranno essere concertati con l’Amministrazione comunale che valuterà la posizione del sito e la necessità di stipulare apposita convenzione con il privato che intenda proporre la costruzione di tali impianti; fra tali interventi rientrano anche quelli che producono energia mediante trattamento rifiuti (biogas). Per interventi rilevanti si deve intendere quelli capaci di produrre energia per oltre 30 kwatt; per impianti eolici è fatto comunque obbligo, indipendentemente dalla potenza nominale delle pale, presentare un progetto di prefattibilità che dovrà ottenere il parere di fattibilità dei competenti uffici comunali con riguardo alle specificità ambientali dell’ambito in cui dovrebbero ricadere tali impianti.

Il Regolamento Urbanistico individua le aree destinate ad interventi pubblici per impianti di produzione di energie rinnovabili e relative volumetrie strettamente connesse con gli interventi.

parcheggio;

 il 10% dell’area deve essere piantumato con arbusti ed alberi di alto fusto.

In tali zone si procede per progetti.

11. Fonti di energia rinnovabile

Il Regolamento Urbanistico individua, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/11, le aree destinate ad interventi privati e pubblici per impianti di produzione di energie rinnovabili e relative volumetrie strettamente connesse con gli interventi. Vanno a far parte di tali aree ‘relitti rurali’ censiti dal Comune, a far data dall’

approvazione di tale censimento e discariche dismesse.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzati alla vendita di energia con potenza oltre 30 Kw è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune con modalità, impegni, obblighi e garanzie normate con apposito Regolamento comunale che stabilisce il concorso del privato alla valorizzazione e riqualificazione energetico- ambientale del patrimonio comunale. Detto Regolamento ed il regolamento edilizio dettano norme per l’installazione di impianti di produzione energetica e termica da fonti rinnovabili ed incentivi per l’edilizia sostenibile’. Negli ambiti dove è prescritto un numero massimo di alloggi (completamenti edilizi o ambiti della trasformazione) e nel rispetto del contingentamento del numero di alloggi del PS, tenuto conto che sono previsti incentivi volumetrici collegati a classi di sostenibilità, potrà essere costruito un numero superiore di alloggi rispetto a quello consentito utilizzando un parametro dell’alloggio di 200 mc anziché quello utilizzato per

12 .Riorganizzazione infrastrutture : servizi

Gli edifici risultano individuati in cartografia, suddivisi fra quelli ricadenti in zone storiche e quelli non ricadenti nell’ambito della conservazione. Per gli edifici di proprietà comunale sono ammissibili, compatibilmente con gli involucri edilizi e con le direttive impartite nelle schede norma, le destinazioni d’uso pubblico, di interesse generale e

il dimensionamento di detti ambiti; il nuovo numero degli alloggi massimi si determinerà con la seguente formula:

volumetria ammissibile per l’ambito e/o lotto edificabile, comprensiva dell’incentivo, diviso 200.

Gli incentivi volumetrici soprarichiamati sono cumulabili con altri eventualmente previsti dal Comune (es per cohousing).

Per gli impianti a biomasse il regolamento comunale verrà integrato tenuto conto delle peculiarità del territorio (infrastrutture viarie, vicinanza a presidi umani, ecc) e dell’evoluzione della normativa di settore.

Al fine di incentivare migliori soluzioni per il montaggio di pannelli solari e/o fotovoltaici integrati, destinati all’autoconsumo, sono ammesse strutture di altezza non superiore a mt 2.20 realizzate con materiali leggeri e semplicemente ancorate al suolo a servizio di insediamenti esistenti e da costruire; la superficie di dette strutture deve risultare strettamente limitata all’

auto consumo e comunque non superiore a 30 mq per le abitazioni e altre attività che ricadono fuori dalle zone produttive, a 60 mq per le attività in zone produttive e 200 mq per le zone sportive. Tali strutture dovranno essere rimosse unitamente allo smontaggio dei pannelli.

12. Riorganizzazione infrastrutture : servizi

Gli edifici risultano individuati in cartografia, suddivisi fra quelli ricadenti in zone storiche e quelli non ricadenti nell’ambito della conservazione. Per gli edifici di proprietà comunale sono ammissibili, compatibilmente con gli involucri edilizi e con le direttive impartite nelle schede norma, le destinazioni d’uso pubblico, di interesse generale e

le utilizzazioni collegate alle attività istituzionali, fatto salvo dismissioni e poteri di deroga ammessi a norma di legge. Per gli altri edifici sono ammessi i servizi di interesse generale strettamente connessi alle urbanizzazioni cui afferiscono. Per gli interventi ammessi si fa riferimento a quanto disposto all’art.

8, comma 4; per gli edifici che dovessero risultare nulli per caratteristiche storico/architettoniche, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.

13.Trasferimento di volumetrie da terreni assoggettati all’espropriazione

Il proprietario che intenda trasferire le volumetrie di fabbricati legittimi che insistono, anche parzialmente, su terreni assoggettati all’espropriazione, in sede di procedimento espropriativo può presentare richiesta di sostituzione edilizia dei manufatti, con incentivo del 30%, su terreno di proprietà contiguo, con le caratteristiche tipologiche indicate all’art. 20 a seconda dell’ambito rilocalizzativo”.

le utilizzazioni collegate alle attività istituzionali, fatto salvo dismissioni e poteri di deroga ammessi a norma di legge. Per gli altri edifici sono ammessi i servizi di interesse generale strettamente connessi alle urbanizzazioni cui afferiscono. Per gli interventi ammessi sul patrimonio si fa riferimento a quanto disposto all’art. 8, comma 4; per gli edifici che dovessero risultare nulli per caratteristiche storico/architettoniche, sono consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia; per addizioni volumetriche, ampliamenti e per interventi di sostituzione edilizia si potrà utilizzare gli indici edificatori ed i parametri edilizi previsti per l’ambito di riferimento, riportati all’ art 15 delle presenti N.T.A. e nella N.T.A. del PEEP del capoluogo per l’ambito di riferimento che ricade all’interno di detto Piano di Zona; parimenti per le destinazioni d’uso.

13.Trasferimento di volumetrie da terreni assoggettati all’espropriazione

Il proprietario che intenda trasferire le volumetrie di fabbricati legittimi che insistono, anche parzialmente, su terreni assoggettati all’espropriazione, previo accordo con il Comune può presentare richiesta di sostituzione edilizia di tali volumetrie, con incentivo del 30%, prevedendone la ricostruzione sul restante terreno di proprietà.

14. Impianti per telecomunicazioni ed impianti fissi per telefonia mobile

In relazione alle maggiori possibilità di preventi- vo controllo degli aspetti di mitigazione visiva e costante controllo degli aspetti legati alla

Art. 42 – Orti periurbani

1. E’ prevista la possibilità di realizzare orti periurbani per attività amatoriali negli ambiti previsti dalle presenti norme.

Art. 43 – Barriere architettoniche

1. Con riferimento all’art. 55, comma 4, lett.

F), della LRT 1/2005, il Comune ha predisposto il Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.A.B.A.) allegata al presente R.U.

2. Per la definizione degli interventi ancora necessari per l’abbattimento delle barriere all’interno degli insediamenti si specifica:

- le barriere architettoniche, come definite dalla normativa vigente, rappresentano elementi che impediscono o limitano la percezione, la riconoscibilità, l’orientamento, la

permanenza umana, la possibilità di installare impianti fissi di telefonia mobile è prevista esclusivamente nei siti seguenti di proprietà pubblica:

- cimitero del capoluogo;

- cimitero della frazione di S. Pietro Belvedere;

- magazzino comunale, adiacente piattaforma ecologica e depuratore in località Reggina;

- Campo sportivo del capoluogo in località Camporovaio.

Gli impianti dovranno essere progettati adottando opportuni accorgimenti atti a mitigare l’ impatto con il contesto ambientale; è vietata l’ installazione di impianti temporanei o con sostegni su ruote.

Art. 42 – Orti periurbani

1. E’ prevista la possibilità di realizzare orti periurbani per attività agricole amatoriali, negli ambiti previsti dalle presenti norme, con modalità indicata all’art. 20. .

Art. 43 – Barriere architettoniche

1. Con riferimento all’art. 55, comma 4, lett.

F), della LRT 1/2005, il Comune ha predisposto il Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.A.B.A.) allegata al presente R.U.

2. Per la definizione degli interventi ancora necessari per l’abbattimento delle barriere all’interno degli insediamenti si specifica:

- le barriere architettoniche, come

definite dalla normativa vigente,

rappresentano elementi che

impediscono o limitano la percezione, la

riconoscibilità, l’orientamento, la

comunicazione, l’utilizzo di oggetti e

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 152-156)