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Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate nella tav. AG02-Uso agricolo del

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 80-94)

1.Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che necessitano di titolo abilitativo sono riferiti

1. Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate nella tav. AG02-Uso agricolo del

suolo del quadro conoscitivo del PS.

2. Gli interventi in queste aree, riportate nella tav.

AG02, sono tesi alla manutenzione e valorizzazione

del ruolo agricolo.

3. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello della salvaguardia delle caratteristiche tipologiche (vedi schede delle invarianti).

4. All’interno di tali aree, sono ammesse le seguenti attività, destinazioni d’uso ed interventi:

 la coltivazione dei terreni

 la selvicoltura

 allevamenti che non costituiscono, per entità e qualità compromissione dell’ambiente agricolo circostante ;

 l’attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli

 attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);

 la residenza agricola

 la residenza di soggetti non impegnati nell’agricoltura con recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con modesti ampliamenti degli immobili privi di valore storico e architettonico, per esclusive esigenze dei nuclei familiari già inseriti o da reinserire, per una superficie utile massima di 25 mq anche con interventi di frazionamento dello stesso;

del ruolo agricolo.

3. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello della salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, in particolar modo per i fabbricati che ricadono nell’elenco dell’edilizia rurale significativa (vedi schede delle invarianti strutturali).

4. All’interno di tali aree, sono ammesse le seguenti attività, destinazioni d’uso ed interventi:

 la coltivazione dei terreni

 la selvicoltura

 allevamenti che non costituiscono, per entità e qualità compromissione dell’ambiente agricolo circostante ;

 l’attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli

 attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);

 attività culturali, didattiche, ricreative per il tempo libero;

 interventi pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi gli interventi finalizzati a promuovere la produzione di energie da fonti rinnovabili;

 la residenza agricola;

 la residenza di soggetti non impegnati nell’agricoltura con recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di addizione funzionale agli organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente e per una superficie utile massima non superiore a 30 mq oltre a mq 15 di superficie di superficie accessoria fuori terra, sempreché non si

 ogni altra attività per la quale venga dimostrata la compatibilità con l’ambiente rurale e l’utilizzazione del territorio attraverso il recupero, riqualificazione e adeguamenti volumetrici del Patrimonio edilizio esistente nel contesto urbanistico ambientale circostante per una superficie utile massima di 25 mq anche con interventi di frazionamento; per i fabbricati che ricadono nell’allegato relativo a “schede invarianti strutturali” sono segnalati i caratteri e le emergenze architettoniche da salvaguardare come invarianti. Per utilizzazioni compatibili vengono individuate le seguenti attività:

- abitazioni ordinarie;

- abitazioni specialistiche;

- artigianato di produzione e vendita di beni artistici, connesso con le abitazioni

configurino nuovi organismi edilizi; per le due terminologie utilizzate nel R.U. “superficie utile

“ e “superficie accessoria” si dovrà far riferimento alle definizioni di “su “ ed “snr”

riportate nel D.M. LL.PP. n 801 del 10.05.1977.

sono ammessi interventi di cohousing.

 ogni altra attività per la quale venga dimostrata la compatibilità con l’ambiente rurale e l’utilizzazione del territorio attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di addizioni funzionali che non configurino nuovi organismi edilizi nel limite del 20% del volume esistente e per un superficie utile massima di 30 mq.

 le addizioni funzionali dovranno risultare localizzate tenuto conto della specificità del fabbricato; per la verifica dell’altezza, fatto salvo quanto annotato al punto seguente, è ammessa la sopraelevazione di un solo piano rispetto all’esistente.

 per i fabbricati che ricadono nel catalogo dell’edilizia rurale significativa per ogni intervento edilizio si dovrà, per la verifica della fattibilità del progetto, consultare l’allegato al R.U. relativo alle “schede delle invarianti strutturali” dove sono segnalati i caratteri e le emergenze architettoniche da salvaguardare, modalità e limitazioni.

 Per utilizzazioni compatibili vengono individuate le seguenti attività:

- abitazioni ordinarie;

- abitazioni specialistiche;

- artigianato di produzione e vendita di beni artistici, connesso con le abitazioni

dell’operatore;

- attività commerciali di vicinato che interessano esclusivamente la vendita di prodotti per l’agricoltura ed il tempo libero e prodotti tipici;

- studi professionali;

- sedi espositive;

- strutture associative;

- sale da ritrovo e da gioco;

- attività turistico ricettive;

- spazi per attività culturali;

 ogni forma di agriturismo, turismo verde e ricettività connesse;

 impianti per attività equestri di maneggio, secondo le disposizioni stabilite dalle presenti norme;

 l’attività di ristorazione nel patrimonio edilizio esistente fino ad un max di 120 coperti; nella somministrazione di cibi e bevande dovranno essere utilizzati prodotti enogastronomici dell’area almeno per il 70%;

Per le aziende agrituristiche le attività di ristorazione è disciplinata dalla normativa di settore.

 le attività legate al tempo libero e allo sport, le attività didattiche e culturali (escursionismo, senti eristica, ippovie, manifestazioni culturali e sportive), anche con l’ausilio di strutture temporanee legate alla durata della manifestazione o dell’attività, previa presentazione di un progetto che dimostri la necessità della loro realizzazione e supporti la dimensione plano volumetrica proposta;

 il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi

dell’operatore;

- attività commerciali di vicinato che interessano esclusivamente la vendita di prodotti per l’agricoltura ed il tempo libero e prodotti tipici;

- studi professionali;

- sedi espositive;

- strutture associative;

- sale da ritrovo e da gioco;

- attività turistico ricettive;

- spazi per attività culturali;

 ogni forma di agriturismo, turismo verde e ricettività connesse;

 impianti per attività equestri di maneggio, secondo le disposizioni stabilite dalle presenti norme;

 l’attività di ristorazione nel patrimonio edilizio esistente fino ad un max di 120 coperti; nella somministrazione di cibi e bevande dovranno essere utilizzati prodotti enogastronomici toscani almeno per il 70%;

Per le aziende agrituristiche l’ attività di ristorazione è disciplinata dalla normativa di settore.

 le attività legate al tempo libero e allo sport, le attività didattiche e culturali (escursionismo, senti eristica, ippovie, manifestazioni culturali e sportive), anche con l’ausilio di strutture temporanee legate alla durata della manifestazione o dell’attività, previa presentazione di un progetto che dimostri la necessità della loro realizzazione e supporti la dimensione plano volumetrica proposta;

 il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi

 le attività in edifici esistenti connesse ed integrate con l’agricoltura o compatibili con l’assetto dell’area agricola;

 le destinazioni ad uso pubblico;

 gli interventi pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi gli interventi finalizzati a promuovere le energie rinnovabili;

 la conservazione, la manutenzione o il ripristino della rete idrica e di canalizzazione del sistema delle acque al fine di prevenire esondazioni o il ristagno delle acque;

 tutti gli interventi che concorrano alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale;

5. Per l’allevamento intensivo di conigli esistente in località Tegolaia è consentito, per le finalità dell’art. 41 comma 7 della L.R. 1/2005 e dell’art. 5 comma 1 del regolamento di attuazione 5R, l’ampliamento una-tantum degli annessi destinati all’allevamento per un max del 20% delle volumetrie esistenti.

6. Nel territorio agricolo, all’esterno delle due UTA, sono consentiti interventi di ricettività per un numero di posti letto come indicati nel dimensionamento del Regolamento Urbanistico.

Da tale dimensionamento sono esclusi gli interventi a carattere agrituristico.

7. Il PAPMAA è lo strumento attraverso il quale l’azienda agricola, in funzione delle proprie esigenze di sviluppo, programma per la propria attività colturale e gli interventi edilizi necessari alla conduzione dei fondi.

Il PAPMAA in territorio agricolo ha valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove

 le attività in edifici esistenti connesse ed integrate con l’agricoltura o compatibili con l’assetto dell’area agricola;

 le destinazioni ad uso pubblico;

 gli interventi pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi gli interventi finalizzati a promuovere le energie rinnovabili;

 la conservazione, la manutenzione o il ripristino della rete idrica e di canalizzazione del sistema delle acque al fine di prevenire esondazioni o il ristagno delle acque;

 tutti gli interventi che concorrano alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale;

5. Per l’allevamento intensivo di conigli esistente in località Tegolaia è consentito, per le finalità dell’art. 41 comma 7 della L.R. 1/2005 e dell’art. 5 comma 1 del regolamento di attuazione 5R, l’ampliamento una-tantum degli annessi destinati all’allevamento per un max del 20% delle volumetrie esistenti.

6. Nel territorio agricolo, all’esterno delle due UTA, sono consentiti interventi di ricettività per un numero di posti letto come indicati nel dimensionamento del Regolamento Urbanistico.

Da tale dimensionamento sono esclusi gli interventi a carattere agrituristico.

7. Il PAPMAA è lo strumento attraverso il quale l’azienda agricola, in funzione delle proprie esigenze di sviluppo, programma per la propria attività colturale e gli interventi edilizi necessari alla conduzione dei fondi.

Il PAPMAA in territorio agricolo ha valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove

abitazioni rurali o a carattere agrituristico per una volumetria complessiva superiore a 600 mc mediante interventi di nuova edificazione, di trasferimenti di volumetria o di ristrutturazione urbanistica nonché per interventi di realizzazione di nuovi annessi per una superficie d calpestio superiore a 1000 mq.

8.Per gli interventi sul p.e.e. in zone agricole e per i PAPMAA si richiamano integralmente le disposizioni contenute:

-nella LRT 1/2005, titolo IV, capo III (artt- 39-47) (Territorio rurale);

-nel DPGR Toscana 9 febbraio 2007 n. 5R, Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Territorio rurale) della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) che contiene le norme per l'attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della LRT 1/2005, (Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale 24/2006;

-nel PTCP di Pisa, approvato con Del. C.P. n. 100 del 27 luglio 2006.

9 Per quanto riguarda gli interventi di deruralizzazione si richiamano le prescrizioni contenute nell’articolo precedente delle presenti NTA.

10Per quanto riguarda le “Normative speciali di ambito agricolo”, riportate nello stato di attuazione del PRG ricompreso nella Relazione del P.S. vigente, queste vengono confermate così come dettagliato

abitazioni rurali o a carattere agrituristico per una volumetria complessiva superiore a 600 mc mediante interventi di nuova edificazione, di trasferimenti di volumetria o di ristrutturazione urbanistica nonché per interventi di realizzazione di nuovi annessi per una superficie d calpestio superiore a 1000 mq.

8. Per gli interventi sul p.e.e. in zone agricole e per i PAPMAA si richiamano integralmente le disposizioni contenute:

-nella LRT 1/2005, titolo IV, capo III (artt- 39-47) (Territorio rurale);

-nel DPGR Toscana 9 febbraio 2007 n. 5R, Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Territorio rurale) della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) che contiene le norme per l'attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della LRT 1/2005, (Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale 24/2006;

-nel PTCP di Pisa, approvato con Del. C.P. n. 100 del 27 luglio 2006.

9. Per quanto riguarda gli interventi di deruralizzazione e di costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo si richiamano le prescrizioni contenute nell’articolo precedente delle presenti NTA. Per annessi agricoli, manufatti per l’agricoltura amatoriale, manufatti pertinenziali o autonomi e serre si fa rinvio all’art 20.

10. Per quanto riguarda le “Normative speciali di ambito agricolo”, riportate nello stato di attuazione del PRG all’interno della Relazione del P.S. vigente, queste vengono confermate, adeguate e riportate negli specifici ambiti agricoli in cui ricadono gli

nella disciplina allegata alle presenti norme.

11 In riferimento alle recinzioni, si veda l’apposita disposizione contenuta nelle seguenti norme tecniche di attuazione.

12 Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del

dimensionamento del RU che prevede 60 alloggi.

In tutti i casi di ristrutturazione edilizia che comportino un numero di alloggi superiori a quelli esistenti, nei casi di ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, riuso di volumi dimessi dall’uso agricolo (annessi) etc., la superficie utile dell’alloggio non dovrà risultare inferiore ad 85 mq (ivi compreso l’eventuale adeguamento di quelli preesistenti).

Si potrà derogare a quanto sopra nel caso in cui, mediante gli interventi edilizi sopra indicati, si producano residenze da destinare alle esigenze del nucleo familiare dei proprietari; tale finalità verrà garantita nelle forme appositamente stabilite dall’A.C. Ugualmente potrà essere derogato se gli interventi edilizi rientrano in un PAPMAA.

Quanto sopra stabilito si applica anche nelle UTA.

immobili.

11. In riferimento alle recinzioni, si veda l’apposita disposizione contenuta nelle seguenti norme tecniche di attuazione e nel regolamento di polizia rurale.

12. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento del RU che prevede 60 alloggi.

In tutti i casi di restauro, ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di sostituzione edilizia di fabbricati principali che comportino l’inserimento di alloggi o un numero di alloggi superiori a quelli esistenti, la superficie utile dei nuovi alloggi (fabbricato non precedentemente utilizzato per scopo residenziale) o degli ulteriori alloggi (fabbricato precedentemente utilizzato in tutto od in parte per l’ uso residenziale) non dovrà risultare inferiore ad 85 mq .

Si potrà derogare a quanto sopra nel caso in cui, mediante gli interventi edilizi sopra indicati, si producano residenze da destinare alle esigenze dei proprietari o del nucleo familiare dei proprietari;

tale finalità verrà garantita nelle forme appositamente stabilite dall’A.C.. Ugualmente potrà essere derogato, se gli interventi edilizi rientrano in un PAPMAA o sono destinati al cohousing.

Quanto sopra stabilito si applica anche nel territorio agricolo a prevalente funzione agricola compreso nelle UTA e nelle UTOE.

I posti letto per le attività ricettive sono riportati nel dimensionamento del R.U.

13. Nel territorio agricolo, anche interno ad UTE ed UTOE, risultano catalogati i fabbricati di edilizia rurale significativa; per ogni intervento edilizio ed in

particolare per quelli di ristrutturazione, si dovrà consultare Il documento allegato al RU relativo alle

“schede delle invarianti strutturali” dove sono segnalati i caratteri e le emergenze architettoniche da salvaguardare, modalità e limitazioni.

Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola (o che mutano la destinazione d’uso agricola) sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, anche con interventi di addizione funzionale agli organismi edilizi, nei limiti e secondo disciplina indicati al comma 4.

Per interventi di restauro e ristrutturazione edilizia che prevedono l’inserimento di alloggi o l’aumento del numero degli alloggi si dovrà rispettare le condizioni e le superfici previste al comma 12.

Per i fabbricati che non risultano catalogati nell’elenco dell’edilizia rurale significativa e che, comunque, risultano essere stati costruiti successivamente al catasto d’impianto sono ammessi interventi di sostituzione edilizia.

La sostituzione edilizia dei fabbricati principali è consentita con incremento volumetrico del 30% del volume esistente ed eventuale accorpamento di volumi secondari provenienti da demolizioni di manufatti edilizi esistenti incongrui e/o privi di valore formale (vedi sottostante disciplina relativa a demolizione e riorganizzazione volumi secondari), nel rispetto dell’indice di permeabilità dei suoli, delle distanze regolamentari e dell’altezza massima pari a mt 6,50; è ammesso l’aumento delle unità immobiliari; per interventi di sostituzione edilizia che prevedono l’inserimento di alloggi o l’aumento del numero degli alloggi si dovrà rispettare le condizioni e le superfici previste al comma 12;

ogni intervento è subordinato, oltre ad una

dimensione del lotto che consenta le verifiche sopraindicate, alla verifica urbanistica prevista per le nuove costruzioni in materia di parcheggio privato, nonché alla verifica del grado di urbanizzazione primaria presente, ovvero all’assunzione da parte della proprietà dell’immobile della spesa per l’approvvigionamento idropotabile, per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche e per gli altri servizi pubblici a rete.

Per interventi di cohousing si fa rinvio all’art 54.

E’ ammessa, altresì, la sostituzione edilizia di volumi secondari e/ o fabbricati esistenti pertinenziali incongrui o privi di valore formale (es box, baracche, annessi, etc), purché se ne possa dimostrare la legittimità edilizia e purchè si dimostri, mediante apposita relazione, rilievi e altra idonea documentazione, che le caratteristiche costruttive dell’immobile siano scarsamente rappresentative delle tipologie storiche rappresentative del consolidato locale; l’intervento di sostituzione edilizia può prevedere l’accorpamento a fabbricati principali o l’autonomia dei volumi sostituiti.

In ambedue i casi è prevista la possibilità di un incremento della volumetria esistente non superiore a 30 mq di superficie utile, oltre a mq 15 di superficie accessoria fuori terra; per le due terminologie utilizzate nel R.U. “superficie utile “ e

“superficie accessoria” si dovrà far riferimento alle definizioni di “su “ ed “snr” riportate nel D.M.

LL.PP. n 801 del 10.05.1977.

Ogni intervento dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnico-ambientale che dimostri la compatibilità del nuovo fabbricato (ovvero l’accorpamento volumetrico al fabbricato

principale) con l’ambito di riferimento.

Gli interventi di sostituzione edilizia di cui sopra sono subordinati a prevedere:

a) la demolizione di tutti i manufatti edilizi regolarmente condonati o autorizzati, incongrui o impropri, che ricadono sul terreno di proprietà;

b) adeguamenti ai distacchi minimi previsti nel R.E. da confini, fabbricati e strade e verifica della permeabilità dei suoli;

c) rispetto della Legge 64/74 (normativa antisismica);

d) altezze massima mt. 6,50;

Gli interventi di sostituzione edilizia per l’uso residenziale sono condizionati:

a) alla verifica della disponibilità di alloggi, nel numero massimo previsto nel dimensionamento del R.U. per finalità di osservatorio ;

b) alla verifica del grado di urbanizzazione primaria presente nell’ambito, ovvero all’assunzione da parte della proprietà dell’immobile della spesa per l’approvvigionamento idropotabile, per il sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche e per gli altri servizi pubblici a rete.

c) alla seguente verifica: la percentuale di volumetria di tutti i manufatti edilizi che

Art. 26 - Ambito paesaggistico del versante collinare

1. Costituisce l’ambito paesaggistico di connessione e contestualizzazione del sistema edificato con il territorio aperto e può interessare anche aree libere periurbane e spazi liberi ai margini dell’edificato esistente e del margine dell’abitato verso le colline.

Comprendono, in generale, il crinale o l’ambito paesaggistico contiguo ai centri storici che ne costituisce la matrice territoriale e la cornice naturale. Tale ambito è da preservare e valorizzare per le funzioni paesaggistiche, ecologiche ed ambientali.

2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:

attività residenziali, attività terziarie e di servizio a livello urbano, direzionali, attività culturali e museali, strutture di vendita di vicinato e medie

ricadono sul terreno di proprietà da demolire che potrà essere utilizzata per residenza non potrà portare ad un numero di alloggi superiori ad uno; le eventuali volumetrie residue potranno essere utilizzate per le destinazioni d’uso consentite nella zona.

Per tutti gli interventi di sostituzione edilizia si dovrà evitare, nella ricostruzione, le tipologie insediative riconducibili alle lottizzazioni.

La disciplina del presente articolo, fatto salvo specifica disciplina più favorevole di ambito, trova applicazione anche nel territorio agricolo a prevalente funzione agricola ricadente nelle UTA e nelle UTOE.

Per quanto non espressamente disciplinato, in particolare per interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola si farà riferimento alla normativa regionale di settore.

Art. 26 - Ambito paesaggistico del versante collinare

1. Costituisce l’ambito paesaggistico di connessione e contestualizzazione del sistema edificato con il territorio aperto e può interessare anche aree libere periurbane e spazi liberi ai margini dell’edificato esistente e del margine dell’abitato verso le colline.

Comprendono, in generale, il crinale o l’ambito paesaggistico contiguo ai centri storici che ne costituisce la matrice territoriale e la cornice naturale. Tale ambito è da preservare e valorizzare per le funzioni paesaggistiche, ecologiche ed ambientali.

2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:

attività residenziali, attività terziarie e di servizio a livello urbano, direzionali, attività culturali e museali, strutture di vendita di vicinato e medie

strutture di vendita, attività turistico-ricettive e di ristorazione, attività tradizionali ed artigianali compatibili con la residenza, non rumorosi né inquinanti, destinazioni ad uso pubblico, interventi pubblici o di interesse pubblico ivi compresi quelli finalizzati a promuovere le energie rinnovabili.

3. In riferimento alle recinzioni, si veda l’apposita disposizione contenuta nelle seguenti norme.

4. In riferimento alla disciplina relativa alla riqualificazione e realizzazione degli annessi si rinvia alla specifica normativa contenuta nelle presenti norme.

5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nell’ambito paesaggistico del versante collinare è consentito l’ ampliamento una tantum indicato nell’

UTOE di appartenenza.

Art. 27 - Ambito paesaggistico della pianura 1. Costituisce l’ambito paesaggistico di connessione e contestualizzazione del sistema edificato con il territorio aperto e può interessare anche aree libere

Art. 27 - Ambito paesaggistico della pianura 1. Costituisce l’ambito paesaggistico di connessione e contestualizzazione del sistema edificato con il territorio aperto e può interessare anche aree libere

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 80-94)