• Non ci sono risultati.

– NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 137-142)

LE PISTE CICLABILI E LA VIABILITÀ TERRITORIALE DELLA PIANA

Art. 36 - Mobilità sostenibile ed accessibilità.

Percorsi ciclabili, pedonali ed escursionistici 1. Il RU promuove e favorisce la mobilità sostenibile e favorisce l’accessibilità delle diverse parti del territorio comunale, compatibilmente con le caratteristiche del territorio e delle aree edificate e con la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

2. Il R.U. promuove la mobilità pedonale e ciclabile come componente essenziale della mobilità urbana data la particolare struttura morfologica del territorio. Il sistema dei percorsi interessa l’intero territorio comunale risultando elemento alternativo di connessione fra le diverse frazioni e nuclei abitati. Il R.U. fa proprio il “Progetto della sentieristica guidata sul territorio comunale utilizzando la viabilità minore”, approvato con delibera di G.M. n. 91 del 21.12.2004 per la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agricolo e rurale e per creare nuova accessibilità, anche attraverso l’individuazione di un’ippovia, negli ambiti di valore paesaggistico. Tutti gli

TITOLO VI – NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ.

LE PISTE CICLABILI E LA VIABILITÀ TERRITORIALE DELLA PIANA

Art. 36 - Mobilità sostenibile ed accessibilità.

Percorsi ciclabili, pedonali ed escursionistici 1. Il RU promuove e favorisce la mobilità sostenibile e favorisce l’accessibilità delle diverse parti del territorio comunale, compatibilmente con le caratteristiche del territorio e delle aree edificate e con la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

2. Il R.U. promuove la mobilità pedonale e ciclabile come componente essenziale della mobilità urbana data la particolare struttura morfologica del territorio. Il sistema dei percorsi interessa l’intero territorio comunale risultando elemento alternativo di connessione fra le diverse frazioni e nuclei abitati. Il R.U. fa proprio il “Progetto della sentieristica guidata sul territorio comunale utilizzando la viabilità minore”, approvato con delibera di G.M. n. 91 del 21.12.2004 per la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agricolo e rurale e per creare nuova accessibilità, anche attraverso l’individuazione di un’ippovia, negli ambiti di valore paesaggistico. Tutti gli

interventi interessati ad aree attraversate o lambite da percorsi pedonali o ciclabili hanno l’obbligo di predisporre opportuni accorgimenti per la realizzazione e la previsione di possibili accessi.

3. Nella cartografia del RU è indicata la rete delle piste ciclabili. E’ indicato un corridoio infrastrutturale all’interno del quale verrà realizzata la pista e tutte le opere collegate. Successivamente al collaudo della pista le aree non espropriate assumeranno la destinazione delle zone contigue.

All’interno di tali fasce, fino al collaudo della pista, non sono consentiti interventi edilizi da parte dei privati.

4. Nella cartografia del RU sono inoltre indicati i passi pedonali pubblici e/o di uso pubblico le cui dimensioni verranno indicate nel progetto di opera pubblica per una larghezza minima di mt 1,5. Il proprietario del sedime potrà proporre un tracciato alternativo da concordare con la pubblica amministrazione.

Art. 37 – La nuova viabilità territoriale della piana 1. Il RU, in attuazione del PS, definisce il corridoio di

interventi interessati ad aree attraversate o lambite da percorsi pedonali o ciclabili hanno l’obbligo di predisporre opportuni accorgimenti per la realizzazione e la previsione di possibili accessi.

3. Nella cartografia del RU è indicata la rete delle piste ciclabili. E’ indicato un corridoio infrastrutturale all’interno del quale verrà realizzata la pista e tutte le opere collegate. Successivamente al collaudo della pista le aree non espropriate assumeranno la destinazione delle zone contigue.

All’interno di tali fasce, fino al collaudo della pista, non sono consentiti interventi edilizi da parte dei privati.

4. Nella cartografia del RU sono inoltre indicati i passi pedonali pubblici e/o di uso pubblico le cui dimensioni verranno indicate nel progetto di opera pubblica per una larghezza minima di mt 1,5. Il proprietario del sedime potrà proporre un tracciato alternativo da concordare con la pubblica amministrazione.

5. I marciapiedi che vengono realizzati dai privati lungo le strade pubbliche, dietro disposizione contenuta nel regolamento edilizio, possono essere acquisiti in forma gratuita dal Comune per dare continuità agli allineamenti, senza necessità di procedere con variante alle previsioni di spazi pubblici dettate dal R.U.. I privati che intendono proporre il trasferimento di detti spazi devono aver disposto i necessari frazionamenti catastali.

Quanto sopra stabilito si potrà utilizzare anche per i

“parcheggi visitatori” realizzati a stretto margine della strada pubblica.

Art. 37 – La nuova viabilità territoriale della piana 1. Il RU, in attuazione del PS, definisce il corridoio di

salvaguardia per la localizzazione della nuova viabilità territoriale, alternativa alla SRT 439 Volterrana , finalizzata alla realizzazione di una nuova infrastruttura viaria che consenta una alternativa all’attraversamento del paese incanalando il traffico verso la nuova arteria della Fila.

2. La nuova tangenziale costituisce l’occasione per un processo di generale riqualificazione del fronte orientale dell’abitato, e il nuovo limite del sistema urbano di Capannoli verso la piana.

3. Il Regolamento Urbanistico favorisce così:

 la riduzione del traffico di attraversamento del centro abitato di Capannoli;

 la riorganizzazione della viabilità che valorizzi quella “storica”, creando opportune connessioni con la rete stradale principale;

 la creazione di una connettività all’interno della rete stradale interna secondo precise gerarchie;

 la previsione di opportune alberature per alcuni percorsi al fine di ottenere un corretto inserimento paesaggistico;

 la razionalizzazione e potenziamento del sistema della sosta sia per l’ambito residenziale sia per quello produttivo.

4. Eventuali nuove intersezioni e varianti alle strade regionali esistenti (SRT 439 Sarzanese Valdera) dovranno rispettare quanto previsto dal DPR n.

41/R del 02/08/2004 relativo al Regolamento Regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità ai sensi dell’art. 22 comma 4 della legge regionale 1/12/1998 n. 88.

salvaguardia per la localizzazione della nuova viabilità territoriale, alternativa alla SRT 439 Volterrana , finalizzata alla realizzazione di una nuova infrastruttura viaria che consenta una alternativa all’attraversamento del paese incanalando il traffico verso la nuova arteria della Fila.

2. La nuova tangenziale costituisce l’occasione per un processo di generale riqualificazione del fronte orientale dell’abitato, e il nuovo limite del sistema urbano di Capannoli verso la piana.

3. Il Regolamento Urbanistico favorisce così:

 la riduzione del traffico di attraversamento del centro abitato di Capannoli;

 la riorganizzazione della viabilità che valorizzi quella “storica”, creando opportune connessioni con la rete stradale principale;

 la creazione di una connettività all’interno della rete stradale interna secondo precise gerarchie;

 la previsione di opportune alberature per alcuni percorsi al fine di ottenere un corretto inserimento paesaggistico;

 la razionalizzazione e potenziamento del sistema della sosta sia per l’ambito residenziale sia per quello produttivo.

4. Eventuali nuove intersezioni e varianti alle strade regionali esistenti (SRT 439 Sarzanese Valdera) dovranno rispettare quanto previsto dal DPR n.

41/R del 02/08/2004 relativo al Regolamento Regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità ai sensi dell’art. 22 comma 4 della legge regionale 1/12/1998 n. 88.

Art. 38 - Infrastrutture per la viabilità e fasce di rispetto

1. Per la classificazione delle strade si fa riferimento al P.I.T. regionale e al N.C. S. di cui al D.Lgs.

n.285/92 ed al suo decreto di attuazione emanato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495.

2. Le fasce di rispetto sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n.285/1992 e relativi decreti attuativi.

3. Si dovranno osservare le distanze minime dalla strada previste dal Regolamento edilizio.

4. All’esterno del centro abitato, in corrispondenza di incroci, in caso di intervento edilizio entro un raggio di 90 m dal punto di intersezione stradale, dovrà essere verificato il cono visuale di rispetto corrispondente al triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia eguale al doppio della distanza di rispetto da osservare dalle singole direttrici stradali afferenti alle rispettive strade e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale possono essere destinate a parcheggi pubblici, percorsi pedonali o ciclabili, ad alberature, a verde pubblico o ad uso agricolo o possono essere attribuite come pertinenze alle zone adiacenti, pur rimanendo inedificabili. È vietata l’edificazione salvo la realizzazione di cabine per l’energia elettrica, le telecomunicazioni o le opere a rete, gli impianti di distribuzione carburanti.

6. In deroga a quanto sopra stabilito sia dentro che fuori dal centro abitato, nel caso di nuove costruzioni di cucitura e/o ampliamento di

Art. 38 - Infrastrutture per la viabilità e fasce di rispetto

1. Per la classificazione delle strade si fa riferimento al P.I.T. regionale e al N.C. S. di cui al D.Lgs.

n.285/92 ed al suo decreto di attuazione emanato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495.

2. Le fasce di rispetto sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n.285/1992 e relativi decreti attuativi.

3. Si dovranno osservare le distanze minime dalla strada previste dal Regolamento edilizio.

4. All’esterno del centro abitato, in corrispondenza di incroci, in caso di intervento edilizio entro un raggio di 90 m dal punto di intersezione stradale, dovrà essere verificato il cono visuale di rispetto corrispondente al triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia eguale al doppio della distanza di rispetto da osservare dalle singole direttrici stradali afferenti alle rispettive strade e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale possono essere destinate a parcheggi pubblici, percorsi pedonali o ciclabili, ad alberature, a verde pubblico o ad uso agricolo o possono essere attribuite come pertinenze alle zone adiacenti, pur rimanendo inedificabili. È vietata l’edificazione salvo la realizzazione di cabine per l’energia elettrica, le telecomunicazioni o le opere a rete, gli impianti di distribuzione carburanti.

6. Fatto salvo quanto già previsto nelle presenti normative, nel codice della strada e relativi decreti di attuazione, sia dentro che fuori dal centro

fabbricati esistenti, potrà essere concessa una distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio quando lungostrada insistono già fabbricati che sopravanzino la distanza regolamentare;

l’allineamento che verrà concesso non potrà , comunque, determinare avanzamenti di nuovi corpi fabbrica verso la strada rispetto agli allineamenti preesistenti.

In ogni caso si dovrà osservare la distanza minima di mt. 1,50 per il marciapiede. Nel caso in cui lungo strada non insistano già fabbricati, per gli ampliamenti potrà essere concessa una distanza inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio comunque non inferiore a mt. 5,00.

Si dovrà inoltre osservare quanto disposto nella normativa antisismica che detta regole in materia in funzione dell’altezza del fabbricato e della larghezza della sede stradale e quanto diversamente disposto dal nuovo Codice della Strada.

Nel caso di demolizione può essere realizzata una pari volumetria anche in lotti adiacenti ed anche se ricadenti in zona agricola.

7. Per le aree private non edificabili ricadenti in fasce di rispetto è obbligatoria la manutenzione nel rispetto del decoro delle aree stesse.

abitato, per interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e/o ampliamento di fabbricati esistenti, potrà essere concessa una distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio quando lungostrada insistono già fabbricati che sopravanzino la distanza regolamentare;

l’allineamento che verrà concesso non potrà, comunque, determinare avanzamenti di nuovi corpi fabbrica verso la strada rispetto agli allineamenti preesistenti.

In ogni caso si dovrà osservare la distanza minima di mt. 1,50 per consentire la formazione del marciapiede. Nel caso in cui lungo strada non insistono già fabbricati, per gli ampliamenti potrà essere concessa una distanza inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio comunque non inferiore a quella del fabbricato esistente

Si dovrà inoltre osservare quanto diversamente disposto dal nuovo Codice della Strada e da normative di settore.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati o di sostituzione edilizia, la nuova costruzione potrà essere posizionata su un ambito adiacente senza che vengano alterate le eventuali possibilità edificatorie o altri parametri edilizio-urbanistici del lotto interessato dal trasferimento volumetrico, a condizione che si dimostri di non produrre effetti negativi al paesaggio.

7. Per le aree private non edificabili ricadenti in fasce di rispetto è obbligatoria la manutenzione nel rispetto del decoro delle aree stesse.

8. Lungo il tracciato della grande viabilità di progetto i nuovi interventi edilizi ammessi devono essere realizzati in modo da favorire la permanenza di connessioni spaziali e visive fra sistemi ambientali diversi; pertanto l’edificazione sul fronte stradale deve evitare la creazione di fronti continui: la disposizione delle nuove volumetrie deve consentire la visuale verso gli spazi agricoli.

9. All’interno dei centri abitati, per le strade vicinali che ricadono nel perimetro del centro abitato così come individuato dal Comune per le finalità del nuovo Codice della Strada, inserite in apposito elenco da approvarsi con delibera del Consiglio Comunale, la distanza minima per recinzioni e manufatti di ogni genere è stabilita in mt. 3,00.

Viene derogato a quanto sopra per interventi edilizi riferiti ai lotti di completamento normati dall’art. 10 delle presenti NTA.

10. All’interno di Piani Attuativi o Piani di Recupero, planivolumetrico convenzionati potranno essere adottate istanze diverse dalle strade da quelle previste nel Regolamento edilizio; in corrispondenza di rotatorie, negli ambiti delle fasce di verde di rispetto stradale verranno considerati gli accessi esistenti, quelli di progetto e loro sistemazioni definitive.

TITOLO VII – IL NUOVO POLO SCOLASTICO E IL

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 137-142)