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- AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE (ZTO F)

Nel documento COMUNE DI VITTORIO VENETO (pagine 71-76)

Art. 67 - Definizione

1. Le aree per servizi e attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano o sovracomunale, alla viabilità e ai parcheggi, al verde attrezzato e di protezione ambientale.

2. Esse si distinguono in:

F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico F2 - zone attrezzate a parco gioco e sport

F3 - zone destinate alla viabilità e ai parcheggi

F4 - zone destinate ad impianti di trattamento o stoccaggio rifiuti.

Art. 68 - F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico

1. Tali aree sono destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico quali i servizi scolastici, culturali, sociali, religiose, sanitari, amministrativi, gli impianti tecnologici, il verde pubblico urbano, i parcheggi, il verde sportivo, le attrezzature di interesse generale.

In tali aree possono essere realizzati edifici e impianti di interesse pubblico con finalità di carattere generale, sia da parte di enti pubblici che privati.

2. La destinazione specifica per ciascuna area è indicata in cartografia; tale destinazione, ad eccezione delle aree con destinazione a verde pubblico, può tuttavia essere modificata, fermo restando l'uso pubblico, con deliberazione del Consiglio comunale.

3. In caso di modificazione degli edifici esistenti, possono essere applicate tutte le categorie di intervento previste nel Titolo III delle presenti Norme, salvo diversa specifica indicazione. In caso di nuova costruzione, salvo diversa specifica indicazione di cui al successivo comma 6, valgono i seguenti indici parametrici:

- altezza massima: ml. 12,00

- distanza dai confini: ml. 5,00

- distanza tra gli edifici: ml. 10,00

- rapporto di copertura: 0,70

- indice di edificabilità fondiaria: 2,0 mc/mq.

- distanza minima dalle strade: m. 10,00.

4. Nelle zone F ricadenti all'interno del perimetro del centro storico sono consentiti, oltre agli interventi sul tessuto edilizio esistente, aumenti volumetrici nella misura massima del 20% dei volumi esistenti esclusivamente per ragioni igienico-sanitarie e/o tecnologiche, strettamente funzionali all'utilizzo dell'edificio.

5. Fatte salve le prescrizioni contenute nel successivo art. 97, in generale, sono ammesse le attività commerciali (solo esercizi di vicinato) legate all'attività di interesse pubblico

principale con una percentuale massima del 20% del volume complessivo.

6. Nella zona F1 a est di via Monte Piana a San Giacomo di Veglia, suddivisa in due parti specificatamente individuate da perimetro e cartiglio indicati in cartografia, valgono i seguenti indici parametrici;

TIPO A

Inedificabilità assoluta con la sola possibilità di provvedere ad un eventuale allargamento della sede stradale di Via Monte Piana.

TIPO B

- altezza massima alla linea di gronda: ml. 6

- superficie coperta massima: 4.000 mq. per attrezzature

pubbliche

- distanza dai confini: ml. 5,00

- distanza tra gli edifici: ml. 10,00

- distanza minima dalle strade: m. 10.

Art. 69 - F2: Zone attrezzate a parco gioco e sport

1. Nelle aree riservate al verde pubblico sono ammessi solo gli impianti per il gioco, gli spettacoli all'aperto e le attrezzature sportive.

2. La cartografia riporta con apposito simbolo la suddivisione in:

- parchi e giardini pubblici e attrezzature sportive esistenti - parchi e giardini pubblici e attrezzature sportive non edificabili - attrezzature sportive edificabili.

3. Nei parchi e giardini pubblici esistenti e nei parchi e giardini pubblici e attrezzature sportive non edificabili è prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e di gioco. È consentita l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, di servizi igienici. Tali costruzioni potranno avere un'altezza massima di ml. 4,00 e una volumetria massima di mc. 100.

Nella zona prevista a ridosso del castello di S. Martino, non è ammessa la realizzazione di volumi di sorta e sono esclusi movimenti di terra anche di modesta entità, nonchè modifiche allo stato della vegetazione attuale non dovute ad attività colturali.

E’ consentita la sistemazione di percorsi attrezzati su piste o strade pre-esistenti, purchè di limitato impatto visivo.

4. Nelle attrezzature sportive esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle attuali strutture e interventi di ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 20% della superficie lorda degli stessi. È vietata la costruzione di nuovi edifici; è comunque consentito un incremento di mc. 100 per gli edifici sedi di attività riconosciute alla data di adozione della presente Variante.

5. Nelle attrezzature sportive di progetto edificabili è possibile la realizzazione di nuove costruzioni per l'attività sportiva al coperto; per le nuove costruzioni valgono i seguenti

indici:

- altezza massima: ml. 12,00

- indice di edificabilità territoriale: 2 mc./mq.

- parcheggi pubblici: 10 mq./100 mq. di superficie

fondiaria.

- distanza minima fra edifici: m. 10

- distanza minima dalle strade: m. 10

- distanza minima dai confini: m. 5

La destinazione di tali aree può essere modificata, fermo restando l’uso pubblico, previa delibera del Consiglio Comunale.

6. Fatte salve le prescrizioni contenute nel successivo art. 97, in generale, sono ammesse le attività commerciali (solo esercizi di vicinato) legate all'attività di interesse pubblico principale. L'attività commerciale è da considerarsi comunque accessoria rispetto alla principale e non potrà occupare un volume superiore al 20% del volume complessivo.

Art. 70 - F3: Zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici

1. La cartografia di PRG identifica con apposita simbologia le strade esistenti e quelle di progetto.

2. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, piste ciclabili, ecc.). L'edificazione è vietata. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni e nelle piazze possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

3. Per quanto attiene la realizzazione di interventi su aree prospicienti viabilità o fasce di rispetto di competenza provinciale le soluzioni progettuali relative agli accessi dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico Provinciale in merito al numero di accessi, privilegiando l’accorpamento degli stessi e la sistemazione di quelli principali.

4. I tracciati delle strade delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi; la loro esatta definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva. Tutte le opere di miglioramento, allargamento e rettifica di tratti stradali esistenti, anche se non indicati in cartografia, sono comunque ammesse.

5. Tutte le strade di nuova costruzione o sottoposte ad opere di manutenzione o rifacimento debbono essere dotate di marciapiedi su ambo i lati, possibilmente di larghezza non inferiore a ml. 1,50 per lato. Qualora ciò sia tecnicamente impossibile, dovrà essere realizzato un marciapiede su un solo lato di larghezza non inferiore a ml. 2,00.

6. Le caratteristiche tecniche delle sezioni stradali sono quelle stabilite nelle "Istruzioni per la redazione dei progetti stradali" emanate dal CNR nel Bollettino del 5.9.1967, nella circolare Min.LL.PP. n.5225/68 e nelle Norme Tecniche CNR 28.7.80 n.78. Le caratteristiche geometriche delle intersezioni stradali urbane sono quelle definite nelle Norme Tecniche CNR 15.4.83 n.90. Le sedi viarie previste da questa Variante sono

classificate secondo i tipi seguenti:

a) strade primarie a due corsie per senso di marcia:

- larghezza carreggiata: ml. 12,00

- marciapiede sui due lati di larghezza ml. 1,50, separato dalla carreggiata mediante aiuola alberata,

- pista ciclabile su un lato, di larghezza ml. 2,50, separata dalla carreggiata mediante aiuola alberata,

- immissioni a raso semaforizzate;

b) strade primarie a una corsia per senso di marcia - larghezza carreggiata: ml. 7,50

- marciapiede sui due lati o almeno un lato, di larghezza ml. 1,50, separato dalla carreggiata mediante aiuola alberata,

- pista ciclabile su un lato di larghezza ml. 2,50, separata dalla carreggiata mediante aiuola alberata,

- immissioni a raso, semaforizzate o meno, con precedenza alla strada primaria;

c) strade secondarie

- larghezza carreggiata: ml. 6,00

- marciapiede sui due lati, o almeno un lato, di larghezza: ml. 1,50 - immissioni a raso

- eventuale pista ciclabile separata.

7. La larghezza delle fasce di rispetto stradale, misurate a partire dal ciglio della strada, con le modalità di cui al DM. n.1404/68, ove non sia specificata nelle prescrizioni di zona delle presenti Norme, è:

- autostrade: ml. 60

- strade primarie a due corsie per senso di marcia: ml. 50 se di progetto, ml. 25 se esistenti - strade primarie a una corsia per senso di marcia: ml. 30 se di progetto, ml. 15 se esistenti - strade secondarie: ml. 20 se di progetto, ml. 10 se esistenti;

Ferme restanti le fasce di rispetto individuate nella cartografia di piano ai sensi dell’art. 27 della L.R. 61/85 e del D.M. 1404/68, dovranno in ogni caso essere rispettati i limiti di distanza previsti dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

La larghezza delle fasce di rispetto stradale si misura dal limite della strada nelle strade esistenti, dall'asse stradale per le strade di progetto. Tali fasce sono inedificabili, fatta eccezione per la realizzazione di stazioni di autoservizio. Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono possibili tutti gli interventi previsti nella Titolo III delle presenti Norme ad esclusione della "Sostituzione edilizia".

Nel caso di aumenti volumetrici l'edificio così ristrutturato o ricostruito non può

"avvicinarsi" al ciglio della strada più dell'edificio originario.

8. Gli spazi destinati a parcheggi pubblici e individuati in cartografia con apposito simbolo sono inedificabili, con l'eccezione degli interventi edilizi relativi alla costruzione di fabbricati interrati destinati esclusivamente al ricovero e alla sosta di autoveicoli.

9. Nella realizzazione delle strade e dei parcheggi ci si dovrà attenere a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio. In particolare i bordi delle aree riservate alla circolazione e alla sosta automobilistica dovranno essere di norma alberati, le eventuali

barriere di protezione dovranno essere realizzate nel rispetto dell'impatto ambientale.

10. La cartografia di progetto del Piano individua una rete di piste ciclabili, le cui caratteristiche tecniche saranno definite in sede attuativa, sulla base delle condizioni specifiche delle zone urbane ed extraurbane da attraversare. Requisiti generali delle piste ciclabili sono la continuità dei percorsi, l'adeguata separazione fisica dal traffico veicolare (differenza di livello delle sedi oppure separazione con barriere vegetali), la riconoscibilità del percorso (caratteristiche tecniche e colore del manto), la larghezza non inferiore a ml.

2,50 nelle zone extraurbane e a ml. 2,00 nell'attraversamento dei tessuti urbani, la previsione di punti di sosta e parcheggi per le biciclette.

Art. 71 - F4: Zone destinate ad impianti di trattamento o stoccaggio rifiuti

La utilizzazione dell’area è consentita in conformità alle disposizioni di legge vigenti (L.

441/87 - L.R. 33/85).

TITOLO V

Nel documento COMUNE DI VITTORIO VENETO (pagine 71-76)