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SCHEDA NORMATIVA N° 15

Nel documento COMUNE DI VITTORIO VENETO (pagine 149-153)

NORME GENERALI E SPECIALI

SCHEDA NORMATIVA N° 15

La Scheda Normativa n. 15 comprende i due Comparti A e B, assoggettati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo.

Comparto A:

Il comparto più ampio comprende la villa, il parco, gli annessi e l’area Rossi. E’ destinato all’attività termale e deve essere attuato attraverso la predisposizione di uno strumento

attuativo di iniziativa pubblica o privata nel quale deve essere dimostrata la compatibilità degli interventi previsti con le presenti norme.

Comparto B:

Comprende l’edificio della biblioteca e la relativa area di pertinenza.

Le trasformazioni ammesse dovranno essere compatibili con le presenti norme e sono soggette a strumento urbanistico attuativo.

Prescrizioni relative agli usi dei Comparti A e B

Fatte salve le indicazioni contenute nelle prescrizioni puntuali dei singoli Comparti, nell’ambito identificato nella scheda normativa sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- Centro termale polifunzionale, qualificato e specializzato per le cure termali, con polo attrezzato per la riabilitazione ed il recupero mediante esercizio fisico e strutture complementari per il tempo libero.

Sono ammessi:

ambulatori medici; laboratori; palestre; piscine; camerini fango terapia ed altre cure;

day hospital; centro estetico; strutture di servizio; spazi commerciali di vendita al minuto di prodotti collegati all’attività principale nella misura massima complessiva di 300 mq. di superficie di vendita; uffici a servizio dell’attività principale nella misura massima di 300 mq. di superficie; abitazione del custode o del personale addetto per una superficie massima di mq. 200;

- Attività alberghiera turistica legata funzionalmente e fisicamente all’attività termale;

- Biblioteca e le attrezzature pubbliche compatibili.

Deve essere assicurata la dotazione di aree destinate a parcheggio pubblico o ad uso pubblico, rispettivamente di mq.20 ogni 50 mq di superficie coperta ad uso centro termale e 1 posto-auto privato ogni 2 posti-letto per le funzioni alberghiere. A tal fine potrà essere utilizzata l’area denominata Rossi il cui uso sarà da assoggettare e regolamentare mediante convenzione.

Nell’area denominata Rossi dovrà essere ricavata una quota di posti auto ad uso pubblico da definire in sede di piano attuativo.

Il parco della Villa dovrà essere accessibile agli utilizzatori dei servizi termali anche se giornalieri e non alloggiati all’interno delle strutture ricettive eventualmente ricavate all’interno.

Con convenzione verrà concordata la possibilità di apertura del parco alle visite didattiche e/o turistiche per almeno cinque giorni all’anno.

Con convenzione il Comune concorderà l’uso gratuito o a prezzo convenzionato dell’eventuale aula conferenze per dieci o più giorni all’anno.

Con convenzione verrà concordata una riduzione del costo di ingresso alla struttura riservata ai residenti di Vittorio Veneto.

Comparto A - Prescrizioni puntuali

Il complesso costituito da Villa Papadopoli e dal parco è stato dichiarato con decreto del 21

ottobre 2003, prot. 5892 del 22/10/03 dalla Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Veneto come di interesse storico artistico.

Il decreto ne autorizza la cessione e contiene indicazioni e vincoli nel merito delle destinazioni d’uso e degli interventi ammessi nei diversi edifici e nel parco.

In particolare sono vincolanti le seguenti prescrizioni, con riferimento alla numerazione di cui alla Scheda Normativa n. 15.

1) Villa con annessa ala ovest

Per la villa e l’annessa ala ovest, entrambe pesantemente ristrutturate negli anni scorsi, sono ammissibili gli interventi tesi a rimuovere o ridefinire le superfetazioni recenti connesse all’uso ospedaliero dell’immobile e, in particolar modo per il corpo principale, quelli finalizzati ad una ricomposizione spaziale e tipologica degli ambienti interni nella loro configurazione tardo ottocentesca e/o del primo ‘900.

3) Serra

Per la serra sono ammissibili gli interventi finalizzati ad un restauro conservativo che prevede anche il recupero filologico degli elementi architettonici mancanti, ma ancora riconoscibili, come la grande copertura vetrata a falda inclinata. Dovranno essere salvaguardati gli elementi superstiti appartenenti ai sistemi tecnologici della serra, là dove presenti (riscaldamento, areazione, insolazione).

4) Ex casa del giardiniere

Sono ammissibili interventi di adeguamento funzionale, nel rispetto delle strutture originarie e degli elementi tipologici ancora rimasti. Sono ammissibili eventuali volumi accessori di ridotte dimensioni, da realizzarsi non in muratura, ma con strutture «leggere», eventualmente di metallo e vetro, evocative delle strutture tipiche da giardino (serre), permeabili alla vista, e maggiormente connaturate all’ambito del parco.

5) Rotonda

E’ ammesso l’adattamento della Rotonda a stanze di albergo; l’eventuale traslazione del solaio è subordinata all’accertamento della tipologia costruttiva e della sua qualità architettonica. La relativa autorizzazione sarà rilasciata su presentazione di progetto esecutivo che motivi la necessità dei lavori di trasformazione assicurandone la reale fattibilità tecnica con procedimenti non distruttivi. Dovrà, inoltre, essere mantenuta la leggibilità architettonica del manufatto e conservate le persistenze di interesse storico, evitando modifiche ai prospetti esterni.

6) Strutture interrate

Per le strutture interrate poste sul retro della villa, in parte consistenti in rifugi antiaerei risalenti al periodo bellico, ed in parte costituenti le antiche cantine della villa, sono ammessi interventi di ampliamento che garantiscano la riconoscibilità delle antiche cantine.

Le modalità di scavo non dovranno provocare variazioni, ancorché temporanee dello stato dei luoghi, né interessare la superficie soprastante di parco.

L’apertura al pubblico potrà essere regolamentata con apposita convenzione nella quale siano definiti modi e tempi dell’utilizzo del parco in maniera tale da consentirne la visita periodica (cadenza almeno mensile).

7) Corpo di collegamento tra villa e rotonda

Per questo corpo, interamente novecentesco, sono ammessi interventi che mirino ad una sua riqualificazione architettonica.

9) Parco

Nel Parco non potranno essere effettuate nuove edificazioni, con le seguenti eventuali eccezioni:

• piccoli volumi accessori annessi all’ex casa del giardiniere e secondo le indicazioni già esplicitate al per l’edificio n. 4;

• copertura possibilmente temporanea e comunque di tipo «leggero» per manifestazioni occasionali dell’ex campo di volley nel caso in cui sia dimostrata preventivamente la sua «compatibilità estetica»;

• eventuali locali interrati, per i quali valgono le indicazioni già esplicitate nei precedenti punti, non dovranno avere emergenze architettoniche che fuoriescano nel parco. Comunque la superficie complessiva degli interrati non potrà superare il 20%

della superficie complessiva del parco;

Nel Parco inoltre non potranno:

1) essere effettuate divisioni fisiche di alcun genere. Il parco dovrà mantenere la sua integrità dimensionale e funzionale;

2) essere introdotti nuovi elementi di arredo (illuminazione, panchine, cestini, parapetti) che possano interferire con i caratteri storico-paesaggistici del parco;

3) essere variati gli assetti paesaggistici, se non laddove le proposte di variazione siano supportate da documentazione storica certa; si potranno effettuare delle trasformazioni contenute solo se le stesse mineranno ad evidenziare caratteri, peculiarità paesaggistiche e compositive del parco, eliminando trasformazioni e aggiunte recenti non congruenti;

4) essere effettuati abbattimenti di alberi monumentali se non laddove i soggetti arborei risultino fortemente affetti da fitopatologie incurabili; ad ogni modo, dovranno seguire sostituzioni con le stesse essenze, compatibilmente con i criteri di cui al punto precedente;

5) essere effettuate asfaltature, pavimentazioni in materiale estraneo e aperture di nuovi percorsi storicamente non documentabili, allargamenti dei percorsi esistenti, nonché manomissioni della pavimentazione e dei cordoli in ciottoli, canalette ecc. presenti.

6) non potranno essere realizzati garages, interrati e non;

10) Manufatti architettonici del Parco

Per tutti i manufatti del parco non esplicitamente menzionati nella parte relativa agli edifici (belvedere, muri di recinzione e di contenimento, scalette, belvedere celebrativo con statua di Garibaldi, finti ruderi) non potranno essere eseguite demolizioni totali o parziali, neppure in caso di cattivo stato di conservazione, mentre si potranno effettuare lavori di conservazione e parziali ripristini.

11) Per quanto riguarda l’area Rossi, identificata nella scheda normativa come “spazio urbano misto”, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

• deve essere salvaguardata integralmente la visuale verso la villa dal lato meridionale;

• deve essere privilegiato il carattere ipogeo delle eventuali strutture. Eventuali locali interrati non dovranno avere emergenze architettoniche che fuoriescano nel parco e

dovranno essere integrati nel disegno del verde. Comunque la superficie degli interrati non potrà superare il 30% della superficie complessiva dell’area;

• deve essere salvaguardata la naturalità del sito;

• sono ammessi anche posti auto in superficie purché il disegno sia integrato nel verde.

Per una migliore integrazione ambientale e paesaggistica potranno essere utilizzate strutture leggere per la copertura dei posti auto, purché integrate nel contesto.

Comparto B - Prescrizioni puntuali

Il complesso costituito da Villa Papadopoli e dal parco è stato dichiarato con decreto del 21 ottobre 2003, prot. 5892 del 22/10/03 dalla Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Veneto come di interesse storico artistico.

Il decreto ne autorizza la cessione e contiene indicazioni e vincoli nel merito delle destinazioni d’uso e degli interventi ammessi nei diversi edifici e nel parco.

In particolare sono vincolanti le seguenti prescrizioni, con riferimento alla numerazione di cui alla Scheda Normativa n. 15.

2) Biblioteca

Valgono le prescrizioni descritte per il precedente punto 1 – Villa con annessa ala ovest, in quanto anch’essa è stata pesantemente rimaneggiata all’interno.

Per la Biblioteca, pesantemente ristrutturata negli anni scorsi, sono ammessi gli interventi tesi a rimuovere o modificare le superfetazioni recenti e finalizzati ad una ricomposizione spaziale e tipologica degli ambienti interni nella loro configurazione del primo ‘900.

8) Corpo lungo la recinzione est

Per questo piccolo edificio, anticamente “cedraia a letti caldi”, sono ammessi interventi di restauro conservativo che garantiscono la leggibilità dell’architettura legata al parco. Come per la serra, dovranno essere salvaguardati eventuali elementi superstiti appartenuti ai sistemi tecnologici del manufatto.

Nel documento COMUNE DI VITTORIO VENETO (pagine 149-153)