• Non ci sono risultati.

Art 5: il processo informativo

3. Analisi delle novità introdotte dalla direttiva

3.1 Art 5: il processo informativo

L’art. 5 della direttiva 2015/2302/UE fa parte del Capo II, “Obbligo di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico”, e riguarda appunto le informazioni precontrattuali. Ciò significa che impone degli obblighi informativi a carico dell’organizzatore e del venditore prima che il viaggiatore acquisti il pacchetto turistico. Appare infatti fondamentale porre il viaggiatore nelle condizioni di valutare i servizi turistici offerti e di effettuare dunque una scelta consapevole27.

Perseguendo questo scopo, l’art. 5 impone all’organizzatore e al venditore, nel caso in cui quest’ultimo sia il tramite per la vendita del pacchetto, di fornire al viaggiatore un modulo informativo standard; inoltre, deve (o devono) comunicare in modo “chiaro, comprensibile ed evidente” e, se in forma scritta, “leggibile”28.

Per quanto concerne il modulo informativo standard, che si riferisce all’Allegato I, Parte A, B, C, le informazioni contenute devono riportare innanzitutto i diritti del viaggiatore, tra cui in particolare:

27 F. Romeo, “Il processo informativo nella commercializzazione dei contratti di viaggio”, in Aa. Vv., La

Nuova Disciplina Europea dei contratti di Viaggio, a cura di A. Finessi, ed. Jovene, 2017, p. 29 e ss.

28Come riporta il testo di F. Romeo, va fatta una specificazione: per quanto riguarda la chiarezza, la

comprensibilità e la leggibilità, bisogna fare riferimento al parametro del “consumatore medio”, dunque al “viaggiatore mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto” (in nota a piè di pagina, F. Romeo, “Il processo informativo nella commercializzazione dei contratti di viaggio”, pag. 29 e ss.)

36

a) la risoluzione del contratto, senza il pagamento di penalità, “qualora

l’organizzatore richieda una maggiorazione del prezzo del pacchetto turistico superiore all’8% rispetto a quello concordato e comunque non oltre venti giorni dall’inizio del pacchetto”. Si è voluto così porre un limite allo ius variandi29, ponendo dei limiti di tipo quantitativo, qualitativo e temporale: in

questo modo, si è voluto tutelare da una parte il professionista, che deve pur ricavare un introito a prescindere dalle frequenti variazioni dei costi dei servizi, dall’altra il viaggiatore, in modo che non sia vittima di abusi da parte dell’organizzatore; in ogni caso, la facoltà di poter variare il prezzo deve essere comunicata per iscritto al viaggiatore;

b) la risoluzione del contratto con conseguente rimborso totale dei pagamenti effettuati se “uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal

prezzo, è cambiato in modo sostanziale ovvero di ottenere il rimborso del pacchetto e, se del caso, un indennizzo in caso di annullamento dello stesso da parte del professionista”. In questo caso, è bene stabilire dei parametri

oggettivi per cui si possa ritenere un elemento del pacchetto sostanziale o meno: ad esempio, lo è la data di partenza o di ritorno, così come il mezzo di trasporto; non sono considerati invece elementi sostanziali quelle variazioni delle modalità di esecuzione del pacchetto che non diminuiscano il valore del pacchetto stesso;

c) la risoluzione gratuita del contratto, prima della partenza, “nel caso sussistano

seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione della vacanza che possono pregiudicare il pacchetto”. Riguarda, ad esempio, i casi di conflitti bellici,

disastri ambientali o scoppio di epidemie. È bene sottolineare che la giurisprudenza ha stabilito che l’impossibilità sopravvenuta di utilizzare il pacchetto è causa di estinzione dell’obbligazione, distinta quindi dall’impossibilità sopravvenuta totale (art. 1463, c.c.) o parziale (art. 1464, c.c.). Ciò significa che, nel caso in cui sia impossibile “realizzare” il pacchetto per un evento non imputabile alle parti, il contratto si estingue. L’unica

29Lo ius variandi è quella facoltà che permette al suo titolare di ripensare alle sue scelte ed eventualmente

effettuarne altre valutata meglio la situazione.

37

obbligazione in capo al viaggiatore sta nell’informare tempestivamente l’organizzatore nel caso in cui non voglia più partire;

d) la risoluzione del contratto, in ogni momento e per qualsiasi motivo, dietro pagamento di un indennizzo ragionevole;

e) “di ricevere assistenza gratuita qualora si trovi in situazioni di difficoltà

durante il viaggio”. Il viaggiatore ha dunque il diritto di ricevere informazioni

riguardanti servizi sanitari, autorità locali, assistenza consolare e servizi turistici alternativi;

f) “di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora l’organizzatore o il

venditore diventano insolventi”.

A ciò si aggiungono una serie di altre informazioni coinvolte negli obblighi dell’organizzatore/venditore:

i. le caratteristiche principali dei servizi offerti (come, ad esempio, destinazione, itinerari, periodo di soggiorno, coincidenze, orari, classe e categoria dei mezzi di trasporto, visite ed escursioni, idoneità del viaggio a persone con mobilità ridotta, ecc.). È evidente che, solo tramite queste informazioni, il viaggiatore può compiere una scelta consapevole del pacchetto turistico: per questo sono ritenute fondamentali;

ii. la denominazione commerciale e l’indirizzo dell’organizzatore e del venditore;

iii. il prezzo totale del pacchetto, comprensivo di tasse e costi aggiuntivi (o di una loro approssimazione nel caso non siano ragionevolmente calcolabili); iv. le possibili modalità di pagamento, con l’eventuale costo da versare come

acconto o garanzia;

v. il numero minimo di persone richiesto e il termine per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di non raggiungimento del numero minimo;

vi. informazioni riguardo passaporti e visti, i tempi del loro ottenimento e informazioni sanitarie del paese di destinazione. Il professionista sarà qui accusato di inadempimento nel caso in cui il passaporto recasse un visto d’ingresso diverso da quello richiesto nel paese di destinazione e nel caso in cui esistessero restrizioni per l’ingresso nel paese di destinazione.

38

Chiaramente, restano esclusi quei viaggiatori che acquistano servizi turistici disaggregati30;

vii. la possibilità per il turista di recedere dal contratto prima dell’inizio della vacanza, pagando le dovute spese di risoluzione;

viii. la sottoscrizione (facoltativa o obbligatoria) di un’assicurazione che copra le spese in caso di recesso del viaggiatore o di assistenza e rimpatrio nel caso di infortunio, malattia o decesso.

Si potrebbe pensare che il contratto last minute, ovvero quel contratto stipulato nell’imminenza della partenza, rappresenti un’eccezione a questa disciplina, a causa proprio della partenza così ravvicinata. Così come afferma anche Romeo, a mio parere l’obbligo di fornire informazioni al viaggiatore persiste anche in questo caso. È irrilevante specificare il (sottointeso) divieto di fornire informazioni false e/o ingannevoli, tra l’altro già recepito nell’ordinamento giuridico italiano con l’art. 37, c.tur.

Inoltre, fortemente attenuati da questa disciplina risultano i contratti conclusi con la formula roulette: il viaggiatore in questo caso non conosce il nome dell’albergo in cui alloggerà, ma ne conosce solo la categoria e il comprensorio turistico in cui si trova. Pochi giorni prima della partenza, l’organizzatore comunica il nome dell’albergo, che viene scelto in base all’invenduto. In questi casi, il viaggiatore non potrà presentare contestazioni di difformità e all’organizzatore viene attribuita solo un’obbligazione generica: l’eventuale inadempimento esisterà solo nel momento in cui la categoria dell’albergo non rispetta lo standard prescelto.

L’art. 5 della direttiva 2015/2302/UE è dunque incentrato sull’obbligo di informazione precontrattuale in tutte le forme di contratto: qualora questi obblighi non vengano rispettati, il processo decisionale del viaggiatore risulterebbe negativamente influenzato. Tutte le informazioni previste dall’articolo in questione vincolano organizzatore e venditore a rispettare le rispettive responsabilità, e il contenuto del contratto (regolamentato dall’art.7 della nuova direttiva) non può e non deve essere difforme da quanto pubblicizzato. Va sottolineato, in conclusione, che tramite processi di informazione adeguati, il mercato risulterebbe più trasparente ed efficiente, anche dal punto di vista concorrenziale.

30 I cosiddetti “servizi turistici disaggregati” sono quei servizi non facenti parte del pacchetto turistico, ma

39

Ma cosa riportava invece l’abrogata direttiva 90/314/CEE?

L’art. 5 (ed in parte anche l’art. 6) della nuova direttiva incorpora e sostituisce gli articoli 3 e 4 della direttiva abrogata. In particolare, l’art. 3 è stato praticamente soppresso ed in parte incorporato in altri articoli. Riguardante la cessione del pacchetto, l’art. 3, paragrafo 1, prevedeva la possibilità di cedere la prenotazione, dopo aver informato il venditore/organizzatore entro un termine ragionevole, ad una persona che soddisfi tutte

le condizioni richieste per tale servizio. Come riporta il modulo informativo standard

obbligatorio, previsto nell’art. 5 della direttiva 2015/2302/UE, ad oggi il viaggiatore può decidere di cedere il pacchetto ad un’altra persona, con il solo obbligo di informare il venditore/organizzatore della propria scelta entro un termine ragionevole. Il secondo paragrafo dell’art. 3 prevedeva invece che il cedente e il cessionario fossero responsabili in solido nei confronti del venditore e dell’organizzatore. Questa parte è stata soppressa, benché in gran parte integrata negli articoli 5 e 6 della nuova direttiva.

Per quanto riguarda l’art. 4, esso si suddivideva in due lettere: la lettera a), riguardante la modificabilità dei prezzi, viene tradotta nell’art. 5, paragrafo 1, lettera f); la lettera b), riguardante il tempo limite di modifica del prezzo, viene sostituito dall’art. 5, paragrafo 1, lettera h), e da una parte dell’art. 7 (di cui parlerò in seguito).

L’art. 4, lettera a), stabiliva che i prezzi definiti nel contratto non potevano essere modificati, a meno che il contratto stesso non lo prevedesse. Le variazioni potevano riguardare solamente i costi del trasporto (compreso il carburante), diritti e tasse su determinati servizi (come tasse di imbarco, ad esempio) e i tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Oggi, come visto sopra, il prezzo del pacchetto può variare solo nel caso in cui aumentino i costi specifici (come ad esempio il carburante) e solo nel caso in cui sia previsto nel contratto. Una variazione di prezzo, comunque, superiore all’8% del pacchetto implica il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto.