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La responsabilità dell’organizzatore e del venditore per inesatto adempimento

5. Il recepimento della direttiva

5.2 I cambiamenti che seguiranno il recepimento in Italia

5.2.2 La responsabilità dell’organizzatore e del venditore per inesatto adempimento

Un altro punto critico dell’art. 43, c.tur., al 1° comma, riguarda l’obbligo per l’organizzatore e per il venditore di risarcire il viaggiatore in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dedotte dal contratto. La direttiva 2015/2302/UE, a questo proposito, dà la possibilità di modificare quella formula contenuta appunto in suddetto articolo, che recita:

[…] in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. […]

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Questa formula, introdotta con il d.lgs. n. 111 del 199582 all’art. 14, è stata poi ripresa dal Codice del consumo con l’art. 9383 e successivamente dal sopracitato art. 43 del Codice del turismo. Sembra dunque esserci una distinzione tra responsabilità dell’organizzatore e quelle invece del venditore. Né la natura del rapporto tra responsabilità dei due professionisti, né i criteri per distinguere le due vengono però citati. Questo ha dato origine ad una serie di interpretazioni che si possono raggruppare in due filoni principali:

• da un lato, c’è chi ritiene che si debba pensare ad una solidarietà passiva per due motivi: in primo luogo, come un rafforzamento della tutela del turista, che si troverebbe altrimenti costretto ad avviare azioni giudiziali distinte per ciascuno dei responsabili; poi, per il ruolo di co-organizzatore che si attribuisce al venditore;

• dall’altro lato, si trova invece il filone interpretativo maggioritario, secondo cui la direttiva europea avrebbe invece introdotto una ripartizione di responsabilità: si prevede dunque i due professionisti debbano rispondere delle obbligazioni assunte; queste sono però distinte e da cui sorgono responsabilità diverse in caso di inadempimento. L’espressione “secondo rispettive responsabilità” viene allora interpretato come “secondo i rispettivi obblighi”.

Quest’ultima tesi è supportata anche dalla mancanza di una previsione di un’azione di regresso84 fra i due professionisti. Infatti né al 2° comma dell’art. 43, c.tur. – concernente l’azione di rivalsa nei confronti di terzi fornitori di servizi a cui il professionista si fosse rivolto per adempiere alle proprie obbligazioni – né all’art. 48, c.tur. – riguardante invece la responsabilità di terzi fornitori delle prestazioni turistiche – suddette azioni sono previste.

82 Il decreto legislativo n° 111 del 17 Marzo 1995 è il decreto che attua la direttiva 90/314/CEE, che

concerne viaggi, vacanze ed i circuiti tutto compreso. È entrato in vigore dall’11 Ottobre dello stesso anno. (fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/04/14/095G0146/sg )

83 L’art. 93, comma 1°, c.cons, prevede anch’esso che in caso di mancato o di inesatto adempimento,

l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le proprie responsabilità, se non provano che la causa dell’inadempimento non è ad essi imputabile. Inoltre, al 2° comma, è previsto che in caso di terzi fornitori di servizi, siano comunque l’organizzatore o il venditore che se ne avvale a rispondere dell’eventuale danno.

84 L’azione di regresso consiste “nel diritto per un condebitore di rivalersi verso gli altri condebitori solidali

nel caso in cui il primo abbia effettuato il pagamento al comune creditore” (fonte:

https://www.brocardi.it/dizionario/2250.html ).

Nel nostro caso quindi è il diritto del venditore o dell’organizzatore di rivalersi contro l’altro in caso di inadempimento di un’obbligazione dedotta nel contratto.

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Ne deriva che il venditore risponde alle obbligazioni dedotte dal contratto di intermediazione (come ad esempio l’errata prenotazione di un servizio o la mancata informazione riguardo i documenti necessari per il viaggio in una determinata destinazione) e alle obbligazioni sancite per lui nel Codice del turismo; inoltre, al venditore può essere anche data la cosiddetta culpa in eligendo, secondo cui non avrebbe agito con diligenza professionale nello scegliere il tour operator. L’organizzatore risponde invece delle obbligazioni riguardanti l’organizzazione del viaggio vera e propria; è un’obbligazione di risultato, perciò risponde di ogni danno subito dal viaggiatore per inadempimenti riguardanti l’inesatta esecuzione dei servizi dedotti dal contratto.

La direttiva 2015/2302/UE, comunque, impone al legislatore italiano una profonda riflessione sul tema: infatti, essa detta delle precise regole con l’obiettivo dichiarato di superare la frammentarietà tra ordinamenti nazionali. Si ricordi che nell’abrogata direttiva 90/314/CEE, tale disposizione, che trova una corrispondenza nell’art. 5, par. 1, lasciava la libertà agli Stati di scegliere se attribuire una responsabilità solidale o alternativa, creando quindi profonde divergenze negli ordinamenti tra Stati. In ogni caso, particolare rilevanza in merito assume anche l’art. 13, par. 1, della nuova direttiva, che afferma:

Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti […] l’organizzatore, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici. […]

È indubbio quindi che l’organizzatore sia ritenuto responsabile: il viaggiatore potrà allora agire in giudizio nei suoi confronti in caso di difetto di conformità o di inesatta esecuzione delle prestazioni turistiche dedotte dal contratto. Le uniche eccezioni a proposito sono quelle previste dal successivo art. 14, par.3, ovvero la causa del difetto sia imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi previsti dal contratto, o ad una circostanza inevitabile e straordinaria. Chiaramente, alla responsabilità dell’organizzatore, si può affiancare quella del venditore, che però non esclude quella del tour operator. Questa è proprio l’innovazione in materia rispetto alla vecchia direttiva 90/314/CEE, sottolineata anche dal 23° considerando, in cui si ribadisce che il legislatore nazionale non può discostarsi da quanto dettato dalla direttiva.

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Se e quando il viaggiatore possa far valere i propri diritti anche nei confronti del venditore è una materia rimessa al legislatore nazionale: questi casi devono però essere disciplinati da regole ben chiare e precise. Uno spunto significativo lo si può dedurre dal 22° considerando, secondo cui:

La caratteristica principale di un pacchetto è che ci sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dell’intero pacchetto. Il professionista, tipicamente un’agenzia di viaggio tradizionale o un operatore online, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore. […]

Se ne deduce che responsabile dei difetti di conformità derivanti dall’inesatta esecuzione delle prestazioni turistiche sia solo l’organizzatore, mentre l’agenzia di viaggio, che svolge un’attività di intermediazione e di vendita, non dovrebbe rispondere di tali difetti. Il 22° considerando continua affermando poi che il fatto che un professionista agisca da organizzatore dipende dal suo coinvolgimento in fase della creazione del pacchetto. Riassumendo tutto quanto precede, dunque, l’art. 43, comma 1°, c.tur., è compatibile con quanto previsto dalla nuova direttiva. Quindi, si potrà pervenire ad una responsabilità

solidale nei seguenti casi: la scelta del tour operator non fosse avvenuta secondo la

diligenza professionale; il viaggiatore non fosse stato informato dell’effettivo ruolo di venditore e il pacchetto fosse stato organizzato da un altro soggetto (organizzatore

apparente); il venditore abbia partecipato attivamente alla creazione del viaggio e, in

questo caso, ne risponde al pari del viaggiatore.

In sede di elencazione delle responsabilità del venditore e dell’organizzatore, è giusto richiamare anche il 24° considerando, riguardante gli obblighi per entrambi di fornire le informazioni prima della stipula del contratto (informazioni precontrattuali). Inoltre, a ribadire questo, l’art. 5, par.1, dir. 2015/2302/UE, impone agli Stati membri di disporre che, prima della firma del contratto e quindi prima che il viaggiatore sia vincolato, organizzatore e venditore forniscano il modulo informativo standard. Tuttavia va sottolineato che l’obbligo che grava su entrambi sia solo quello della comunicazione delle informazioni, mentre della non veridicità e delle inesattezze risponda solamente l’organizzatore.

In conclusione, ciò a cui il legislatore italiano è chiamato è l’individuazione e la chiara descrizione dei casi in cui si può verificare una situazione di responsabilità solidale tra organizzatore e venditore, e in quali invece la responsabilità di inadempimento sia in

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capo al solo organizzatore. Con questa ripartizione si può giungere ad una distribuzione ragionata dei rischi che altro non può che far bene al mercato del turismo. Infatti, è bene ricordare che una maggiore tutela per il viaggiatore è sicuramente uno degli obiettivi, ma con questa nuova direttiva si auspica anche ad eliminare eccessivi rischi per gli imprenditori del settore, che sarà dunque governato da regole molto più chiare e precise.