protection.
Da un punto di vista sistematico, il codice del consumo consta ora
di differenti forme di controllo di vessatorietà, cui corrispondono diversi
procedimenti e provvedimenti
132.
Infatti, a seguito delle recenti modifiche apportate al codice del
consumo per effetto del decreto legge n. 1 del 2012, successivamente
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si è assistito ad un ampliamento
del novero dei rimedi
133esperibili contro l’utilizzo delle clausole vessatorie
nei contratti dei consumatori.
In particolare, prima dell’introduzione dell’articolo 37 bis cod.
cons. nel decreto legislativo n. 206 del 2005, il quadro delle tutele previste
ai sensi del codice del consumo era di tipo privatistico.
Da una parte, vi è una tutela di tipo individuale, improntata su
criteri connessi al singolo caso concreto e volta ad ottenere una declaratoria
di nullità contro l’utilizzo delle clausole in esame, ai sensi dell’art. 36 cod.
cons.
134.
––––––––––––––––––
prime riflessioni, op. cit., p. 3.132 Cfr. DONNARUMMA M., I contratti con il consumatore, op. cit., p. 275.
133 Giova ricordare che nella nostra tradizione più che ai rimedi si fa riferimento alle forme di tutela. Tuttavia, come sottolineato in un recente contributo da RABITTI M., Le
tutele individuali, in ROSSI CARLEO L. (a cura di), Diritto dei consumi. Soggetti, contratti,
rimedi, Giappichelli, Torino, 2012, p. 213 ss., con il mutare della tecnica legislativa di
derivazione europea, la quale ricorre sempre più a formule elastiche volte ad individuare solamente l’interesse o la finalità della tutela piuttosto che una previsione legale che impone una specifica soluzione, anche nei diversi paesi europei – fra cui il nostro – si è accelerata la diffusione della tecnica rimediale. Per un approfondimento circa la crescente centralità dei rimedi nel diritto privato europeo, si veda SIRENA P.,ADAR Y., La prospettiva
dei rimedi nel diritto privato europeo, in Rivista di diritto civile, 2012, fasc. n. 3, p. 359 ss..
Sul concetto generale di rimedio, inteso come un distacco dalla logica della fattispecie, si vedano i seguenti contributi forniti dalla dottrina civilistica: DI MAJO A., La tutela civile dei
diritti, Giuffrè, Milano, 2003, Vol. 3, 4a ed. (1a ed. 1987), p. 301, in qualità di precursore nella civilistica italiana di un approccio “rimediale” al diritto civile, nonché MAZZAMUTO
S., I rimedi, in CASTRONOVO C.,MAZZAMUTO S. (a cura di), Manuale di diritto privato
europeo, II, Giuffrè, Milano, 2007, p. 743.
134
«
Art. 36 – Nullità di protezione.Dall’altra, vi è una tutela di tipo collettivo, fondata su criteri
generali, preventivi ed astratti, volta ad ottenere una pronuncia di ordine
inibitorio da parte del giudice competente in merito ad uno specifico caso,
ossia nell’ipotesi in cui tali clausole fossero state inserite nelle condizioni
generali di contratto
135da parte del professionista, ai sensi dell’art. 37 cod.
cons.
136.
Ebbene, con l’inserimento della novella oggetto d’indagine, il
legislatore ha introdotto una tutela collettiva di tipo pubblicistico e non
––––––––––––––––––
mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea».
135 La dottrina è concorde nel ritenere che la disciplina in esame sia applicabile in chiave estensiva anche alla fattispecie di contratti conclusi mediante moduli e formulari. A tal proposito, si veda MINERVINI E., Dei contratti del consumatore in generale, op. cit., p.
120; VULLO E., Sub. art. 37 cod. cons., in DE CRISTOFARO G.,ZACCARIA A. (a cura di),
Commentario breve al diritto dei consumatori, Cedam, Padova, 2010, p. 394; FRANCHI V.,
Le condizioni generali di contratto ed i contratti conclusi mediante moduli o formulari. La tutela della parte debole non predisponente nei confronti delle clausole vessatorie ed abusive, in FAVA P. (a cura di) Il Contratto, Giuffrè, Milano, 2012, p. 885.
136 «Art. 37 – Azione inibitoria.
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente titolo.
2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140»
.
contenziosa, che affida all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (di seguito, AGCM o antitrust) il potere di dichiarare la
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti standard fra consumatori e
professionisti.
Questo nuovo strumento di enforcement a tutela del consumatore,
affiancandosi al sistema dei rimedi pocanzi descritto, si aggiunge, peraltro, a
quello affidato alle Camere di Commercio sin dalla legge del 1993, n.
580
137.
Da ciò ne discende che, anche in materia di clausole vessatorie –
così come era già avvenuto in materia di pratiche commerciali scorrette e
così come si è recentemente assistito in relazione alla disciplina sui diritti
dei consumatori – si è in presenza di un “doppio binario di tutela” fra public
enforcement e private enforcement, che si pongono in un’ottica di
____________________
137 Cfr. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicata in G.U. n. 7 dell’11 gennaio
1994 – Supplemento Ordinario n. 6, successivamente modificata, dapprima, ad opera del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante Riforma dell’ordinamento relativo alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, (in G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010), e poi,
rispettivamente, dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la
crescita del Paese, (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129),
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in G.U. n. 187 del 11 agosto 2012 – Supplemento Ordinario n. 171), che ha disposto (con l’art. 43, comma 1-quinquies) la modifica dell’art. 2, comma 2, lettera e) e dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014,
n. 9 (in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), che ha disposto (con l’art. 5, comma 5) la modifica dell’art. 2, comma 2, lettera l).
Sulla storia e le competenze delle Camere di Commercio, si veda FRICANO R., Le Camere
di commercio in Italia, Franco Angeli, Milano, 1997; AA.VV., Le Camere di Commercio e
le innovazioni normative di cui alla l. 580/1993: Atti del Convegno, Milano, 29 settembre 1995, a cura di FERRARI G.F., Milano, 1997; ARMAO G., Il nuovo ordinamento delle
Camere di Commercio, Palermo, 1996; BATTELLI E., Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in DE
CRISTOFARO G.,ZACCARIA A. (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori,
Cedam, Padova, 2010, p. 1795 ss., il quale sottolinea come, a seguito della legge di riforma del 1993, le Camere di Commercio sono passate ad essere, da enti di emanazione burocratica del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, a enti strumentali della pubblica amministrazione che intervengono mediante le proprie funzioni per riequilibrare il mercato da eventuali diseconomie ed asimmetrie informative.