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Articolo 2409 codice civile: denunzia al tribunale

CAPITOLO III RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E

9. Articolo 2409 codice civile: denunzia al tribunale

Il codice della crisi e dell’insolvenza tra le altre cose ha previsto anche l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. (denunzia al tribunale di gravi irregolarità̀ nella gestione) alla società a responsabilità̀ limitata anche se prive dell’organo di controllo. La riforma del diritto societario del 2003 aveva riconfigurato la società a responsabilità imitata facendola uscire dall’ombra della spa. Le regole della srl quindi con tale riforma cessavano di essere ricavate per derivazione e acquisivano autonoma dignità e peculiarità. Proprio questa nuova flessibilità del modello della srl ne ha favorito la diffusione anche per gestire iniziative economiche e imprese di ingenti dimensioni. I rimedi previsti dall’art. 2409 c.c. che consentono al tribunale, in caso di gravi irregolarità

39 Tribunale Milano, 18 gennaio 2011 in Giur. comm. 2012, 2, II, 391;

gestorie, di disporre un’ispezione amministrativa della società tramite un consulente d’ufficio e, eventualmente anche come conseguenza dell’esito dell’ispezione, di revocare l’organo gestorio e nominare di un amministratore giudiziari, per scelta del legislatore vennero limitati alla sola spa

Nella prospettiva del legislatore del 2003, l’eliminazione dei rimedi ex art. 2409 c.c. veniva bilanciata attribuendo a qualunque socio della srl, sia il diritto di chiedere informazioni sulla gestione e di condurre ispezioni ai sensi dell’’art. 2476, co. 2, c.c., sia di promuovere direttamente l’azione sociale di responsabilità, art. 2475, co. 3, c.c., con successivo diritto, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2476, di essere rimborsato dalla società dei relativi costi.

Tuttavia, l’avvocato Angelo Bonetta, afferma che “chiunque abbia vissuto l’esperienza di assistere il socio di minoranza in un’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. si è scontrato con i problemi costituiti: dai notevoli costi da anticipare per l’indagine e il giudizio, soprattutto se lo statuto compromette in arbitrato la lite; dalla difficoltà di ricostruire i fatti ed acquisire le prove stando fuori dalla stanza dei bottoni; dalla durata del giudizio e dalla tardività degli effetti (qualche anno almeno); dall’amara constatazione che l’art. 2476 c.c. non consente al giudice di nominare un amministratore indipendente in via provvisoria, quindi la revoca di un amministratore infedele, o troppo fedele al solo socio di maggioranza, non priva affatto il blocco di maggioranza di rinominare un organo gestorio compiacente e magari semplicemente più accorto nel non esporsi in maniera compromettente come il predecessore. E certo non aiuta il diritto di ispezione quando non vi sia più nulla da tutelare, perché l’equilibrio economico è gravemente compromesso, e gli amministratori sono (almeno all’apparenza) nullatenenti.” 40 La prassi ha appunto

ampiamente dimostrato che l’iniziativa del socio di minoranza della Srl è di regola tardiva e spesso scoraggiata dalla dominazione del socio di maggioranza il quale, accetta il fastidio di comprarsi la quota sociale dell’oppositore interno per liberarsene. Il risultato è anche una tardiva emersione delle crisi con buona pace dei terzi. La possibilità di utilizzare lo strumento dell’articolo 2409 risulta quini una tutela veramente importante per i soci di minoranza.

È necessario però individuare i casi in cui lo strumento in questione, disciplinato dall’articolo 2409 c.c. può essere utilizzato.

In linea generale non è possibile proporre la denuncia per contestare le mere scelte gestionali degli amministratori. Sul punto è chiarissimo un recente provvedimento del Tribunale di Roma del 15 dicembre 201: “Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti

ai fini del procedimento di controllo giudiziario sono solo quelle ancora attuali e idonee a provocare un danno alla società oggetto di controllo o alle sue controllate che derivano dalla violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, mentre sono irrilevanti, ancorché attuali e potenzialmente dannose, le scelte gestionali, salvo che si tratti di scelte palesemente irragionevoli o negligenti oppure di scelte compiute in conflitto di interessi”.

La questione è stata meglio precisata dal Tribunale di Torino con provvedimento del 13 giugno 2014: “L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile

esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate

condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita)”.

Possono quindi essere denunciati fatti attuali e molto gravi come la violazione delle norme tributarie e previdenziali, le operazioni in conflitto di interessi degli amministratori, l’uso di beni sociali a fini privati da parte di amministratori o soci, ecc. Deve quindi trattarsi di fatti non puramente formali e non puramente connessi alla normale area imprenditoriale.

A seguito di una denuncia ex articolo 2409 c.c. può accadere che la società si attivi subito sostituendo gli amministratori e i sindaci con soggetti dotati di adeguata professionalità che si adoperino subito per rimediare alle irregolarità (se, per esempio, è denunciata la sistematica omissione di versamenti fiscali e previdenziali, i nuovi amministratori si dovrebbero attivare subito per effettuare i pagamenti).

La modifica dei componenti degli Organi Sociali determina la sospensione del procedimento.

A seguito della denuncia se le attività riparabili non sono attuate o neppure iniziate il Tribunale può, alternativamente: o disporre l’ispezione della società e quindi, all’esito della medesima, i più opportuni provvedimenti; o nei casi più gravi revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci.

Dal punto di vista del socio di minoranza di una società a responsabilità limitata che possieda la quota di capitale necessaria la denuncia al Tribunale è uno strumento molto forte per reagire a irregolarità gestionali e soprattutto uno strumento di attuazione piuttosto veloce.

• se la denuncia è infondata il socio che l’ha proposta può essere condannato alle spese del procedimento;

• la pendenza di un’ispezione (o addirittura la sostituzione dell’amministratore con un amministratore giudiziario) hanno ovviamente l’effetto di “appesantire” e rallentare l’attività e l’organizzazione societaria e quindi possono ritardare il raggiungimento di un accordo tra minoranza e maggioranza (mentre l’esperienza insegna che alla fine quello che la liquidazione della quota è la soluzione più conveniente per il socio di minoranza non coinvolto nella gestione e nella distribuzione degli utili).

CAPITOLO IV – FINANZIAMENTO DEI SOCI

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