• Non ci sono risultati.

CAPITOLO II SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

3. Entrata in vigore

Le novità normative riportate nel nuovo articolo 2477 del Codice civile possono essere suddivise in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl, competenze e poteri attribuibili (comma 1); e quelle che riguardano i presupposti dettati dalla legge per la nomina dei soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di revisione e controllo. Dobbiamo ora fare una distinzione tra le società costituite prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e quelle di nuova costituzione. Infatti, le nuove norme che vanno ad incidere sulla redazione degli statuti di Srl devono essere rispettate fin da subito dalle società che si costituiscono dal 16 marzo in poi.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo, la legge consente di effettuare l'adeguamento statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019. Pertanto, fino a quella data gli statuti difformi dalle nuove norme continueranno a essere vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono immediatamente disciplinate dalle nuove regole del Codice della crisi d’impresa.

16 massime di luglio 2016 del Consiglio notarile di Roma; norma di comportamento 1.6 del Consiglio

Se nell'atto costitutivo o nello statuto è prevista una clausola che preveda un richiamo generico all'articolo 2477 c.c. o alle disposizioni del codice civile o alle "norme di legge", non è necessaria alcuna modifica per adeguare le regole organizzative della società. Il richiamo all'articolo 2477 c.c. deve intendersi come rinvio alla disciplina di volta in volta vigente, con applicazione, quindi, della nuova norma. Le società che hanno adottato statuti che non contengono norme da modificare, pertanto, sono soggette alle nuove norme sin dal 16 marzo 2019, fermo il termine del 16 dicembre 2019 per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Un certo dibattito si è aperto in ordine ai termini per adeguarsi alle nuove disposizioni, e segnatamente ai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 2477. L’articolo 379 della riforma prevede infatti che “le Srl e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore della

norma debbano provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, ove necessario, a uniformare l’atto costitutivo o lo statuto entro nove mesi dalla predetta data.” Quest’ultima è quella indicata dall’articolo 389 della riforma, che fissa l’entrata in

vigore dell’articolo 379 trenta giorni dopo la pubblicazione del codice della crisi d’impresa nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 febbraio 2019. Ne discende che per le società che si trovino nelle condizioni stabilite dai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 2477 il termine dovrebbe cadere dopo nove mesi a partire dal 16 marzo. Quindi fino a metà dicembre. Secondo le stime della Banca d’Italia sono almeno 140mila le Srl tenute ad adottare il sindaco o il revisore. Un numero assai superiore rispetto alle 15mila ante- riforma.

Secondo quanto riportato da Roberto Marinoni in un articolo del Sole 24 ore 17 “il

dibattito si è mosso da una ritenuta necessità di coordinare, sul piano logico e temporale,

l’adeguamento dello statuto e la successiva nomina dell’organo di controllo o del revisore. Sennonché, non esiste ragione logica o argomento giuridico che possano sponsorizzare una simile interpretazione. Se davvero si vuole attuare la norma in base all’effettiva ratio che la ispira, va ribadito che l’adeguamento degli strumenti statutari, ove necessario, deve andare di pari passo con l’obbligo della nomina del controllore, e si tratta di un passo connotato dalla contestualità. In altre parole: se scatta l’obbligo, l’adempimento non è temporalmente frazionabile e dunque, come detto, potrà aver luogo fino a metà dicembre.” A sostegno di ciò vi è la relazione di accompagnamento della riforma, che sul punto recita: «il comma 3 (...) fissa in nove mesi il termine entro il quale

le società interessate dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta».

Leggendo questi passaggi sembrerebbe che ci sia un termine di nove mesi per provvedere e che non sia possibile andare oltre. La norma richiamata, però, indica in nove mesi il termine per adeguare gli statuti delle società esistenti, il che potrebbe portare l'interprete a sostenere che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica, l'obbligo di nomina potrebbe decorrere a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.18

Occorre ricordare che il presupposto nasce in un momento ben preciso, individuato dal legislatore nell'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti, dando alla stessa 30 giorni per provvedere (così il comma 6 dell'articolo 2477 del Codice civile19). Pertanto in presenza di una Srl il cui statuto contenga una clausola analitica, che

18 Cavalluzzo Nicola, Estesa la platea di Srl obbligate alla nomina di sindaci o revisori, 11 gennaio 2019 19 “L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve

quindi dovrà essere uniformata alle nuove regole, ci saranno nove mesi dall'entrata in vigore per la modifica della clausola ma non nove mesi per la nomina dell'organo di controllo in quanto, come detto, il presupposto è legato all'assemblea di approvazione del bilancio (nella primavera del 2020) non avendo il legislatore disposto diversamente. In sede di approvazione del bilancio 2018 opera l’attuale clausola statutaria come previsto dal comma 3 dell'articolo 379. Per le società non obbligate alla modifica, la prima assemblea sarà invece quella che si terrà nei primi mesi di quest'anno. Ed è in questa occasione che probabilmente si dovrà verificare l'operatività della nuova norma.

Il Legislatore ha poi introdotto al settimo comma dell’art. 2477 codice civile la previsione dell’applicabilità alle società a responsabilità limita del controllo giudiziario di cui all’art. 2409 codice civile 20 anche qualora queste non siano dotate del collegio sindacale. Sarà

dunque possibile anche per i soci di Srl procedere con la denunzia al tribunale qualora questi abbiano il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società.

Questa disposizione mette fine alle incertezze dottrinali e giurisprudenziali relative all’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 alle S.r.l. in assenza di una specifica

provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”

20 “Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi

irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.”

previsione. Questo avrà importanti rilievi pratici sia nella fase patologica del rapporto tra amministratori e soci, sia nella fase di predisposizione degli statuti, nei quali sarà possibile prevedere delle soglie di partecipazione minori rispetto a quelle richieste dal codice per poter procedere con la denunzia.

Documenti correlati