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Articolo 1, comma 7

Nel documento Riforma del processo civile (pagine 43-46)

Articolo 1, comma 7

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

Il comma 7 dell’articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo dinanzi al giudice di pace.

Il procedimento dinanzi al giudice di pace, improntato a principi di semplificazione delle forme e celerità tanto della fase istruttoria quanto della fase decisoria, ha natura speciale rispetto al rito ordinario davanti al tribunale; la stessa Corte costituzionale ha affermato che il legislatore, «nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 154 del 1996).

La disciplina del procedimento davanti al giudice di pace è contenuta nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile. Il Capo I si apre con l’art. 311 che opera un rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica limitatamente a quanto non direttamente regolato dal titolo II o da altre espresse disposizioni e solo ove tali norme siano applicabili.

Le principali differenze tra il procedimento dinanzi al giudice di pace e quello dinanzi al tribunale in composizione monocratica sono:

- la domanda introduttiva può essere proposta anche verbalmente: di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa (art. 316);

- la costituzione delle parti può essere effettuata anche in prima udienza presentando al giudice la citazione con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura (art. 319);

- qualora non riesca il tentativo di conciliazione di cui all’art. 320 c.p.c. (v. di seguito sub lett. b), il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ed infine deposita la sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione della causa;

- nel caso in cui si sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti nella prima udienza, il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova (art. 320, comma 4);

- quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, e nel termine di 15 giorni dalla discussione, deposita la sentenza in cancelleria (art. 321).

In particolare, alla lettera a) si dispone che il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (anch’esso oggetto di riforma da parte del comma 5 dell’art. 1, al quale si rimanda).

Inoltre, la lettera b) stabilisce che la riforma dovrà provvedere alla rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche attraverso la modifica dell'art. 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in vigore

dal 31 ottobre 2025 (concernenti, rispettivamente, l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare).

Si ricorda che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017 reca modifiche a vari articoli del codice di procedura civile, al fine di ampliare la competenza del giudice di pace, sia innalzando le soglie di valore delle cause, sia incidendo sulla disciplina inerente alle materie.

In relazione al valore della causa, l'articolo 27 attribuisce al giudice onorario di pace le controversie:

- relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro (art. 7, primo comma, c.p.c.);

- di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro (art. 7, secondo comma, c.p.c.).

È competente qualunque ne sia il valore in relazione alle seguenti materie (art. 7, nuovo terzo comma c.p.c.):

- per le cause relative ad apposizione di termini;

- per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

- per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

- per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

- per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

- per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

- per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

- per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

- per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

- per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

- per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.

Sono, inoltre, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, i procedimenti nelle seguenti materie (art. 7, nuovo quarto comma c.p.c.):

- usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari;

- riordino della proprietà rurale (v. Libro terzo, titolo II, capo II, sez. II del codice civile);

- accessioni;

- superficie.

Il medesimo art. 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo art. 15-bis che estende la competenza del giudice onorario di pace all’esecuzione forzata mobiliare. Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all’immobile in cui si trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza del tribunale l’esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del tribunale riguarda l’esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare nonché per la consegna e il rilascio di cose.

Infine, l'art. 27 prevede la modifica dell’art. 17 della L. 108 del 1996, per stabilire la competenza del giudice onorario di pace per l’adozione del decreto di riabilitazione del debitore protestato (o per il relativo diniego); attualmente la competenza appartiene al presidente del tribunale. Conseguentemente, si prevede la novella dell’art. 13 del d. lgs 150 del 2011, per affermare la competenza del tribunale (anziché, come ora, della corte d’appello) sull’impugnazione dei provvedimenti sia di concessione che di diniego della citata riabilitazione.

Articolo 1, comma 8

Nel documento Riforma del processo civile (pagine 43-46)