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Articolo 1, comma 35

Nel documento Riforma del processo civile (pagine 159-164)

Articolo 1, comma 35

(Modifiche alla disciplina della negoziazione assistita)

Il comma 35 introduce modifiche alla disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere l’applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

Si ricorda che, l’art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 (come convertito dalla legge n. 162 del 2014) regola una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (comma 1). Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni, autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione fuori dei casi indicati (ovvero in assenza di figli minori, ecc). Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo (comma 2). La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, è pienamente sostitutiva e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti (comma 3). Spetta agli avvocati delle parti (pena sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, ai sensi del comma 4) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

In particolare, il il disegno di legge estende l'applicazione della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi anche ai procedimenti volti a disciplinare:

 le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;

 le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;

 l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;

 gli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti eventualmente già definiti.

A tal fine, come si evince dal confronto tra la normativa vigente e le modifiche proposte (v. infra), il disegno di legge modifica la rubrica dell’art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 (lettera a); introduce un nuovo comma 1-bis (lettera b) e, conseguentemente, coordina il contenuto del comma 3 (lettera c).

Come previsto dal successivo comma 37, le novelle all’articolo 6 del DL 132/2014 saranno applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge e dunque diverranno potenzialmente efficaci prima dell’esercizio della delega (per il quale il Governo, in base al comma 1, ha a disposizione un anno). Si ricorda, infatti, che principi e criteri direttivi per la riforma dell’istituto della negoziazione assistita sono contenuti nell’art. 1, comma 4 del d.d.l. in commento (v. sopra).

Si tratta di modifiche auspicate dalla Commissione Luiso la quale, diversamente dalla soluzione accolta dal disegno di legge in commento, le aveva inserite all’interno dei principi di delega e non come novelle dirette alla normativa vigente. La Commissione aveva peraltro evidenziato come la mancata previsione dell’art. 6 dei procedimenti che disciplinano le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio rappresentasse una «grave lacuna» che, «oltre a generare una non giustificata discriminazione in danno dei genitori non coniugati, esclusi dall’accesso alla negoziazione assistita, impedisce di ricorrere a tale modalità alternativa di soluzione delle controversie per un rilevante numero di casi. Appare, pertanto, opportuno estendere la negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate. Appare altresì opportuno prevedere l’estensione della disciplina, in un’ottica di favore e di impulso allo sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ai procedimenti relativi alla determinazione delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, quando siano gli stessi figli a formulare istanza nei confronti dei genitori, ed alla disciplina della determinazione degli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile».

Normativa vigente A.C. 3289

Decreto-legge n. 132 del 2014

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Articolo 6 Convenzione di negoziazione assistita da

uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica

delle condizioni di separazione o di

ARTICOLO 1, COMMA 35

Normativa vigente A.C. 3289

delle condizioni di separazione o di divorzio

divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro

modifica, e di alimenti 1. La convenzione di negoziazione

assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. Identico.

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della

2. Identico.

Normativa vigente A.C. 3289 Repubblica presso il tribunale competente

il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno

ARTICOLO 1, COMMA 35

Normativa vigente A.C. 3289

dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (20)

4. Identico.

5. (omissis) 5. Identico.

Nel documento Riforma del processo civile (pagine 159-164)