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Articolo 1, comma 9

Nel documento Riforma del processo civile (pagine 54-58)

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

L'articolo 1, comma 9, reca principi e criteri di delega concernenti il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, che prevedono, anzitutto, la riforma del c.d.

filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso.

Quest’ultima possibilità è incentivata escludendo per il soccombente il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio. La riforma inoltre prevede l’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto:

In particolare, ai sensi della lettera a), il Governo dovrà prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione.

Secondo quanto rappresentato dalla Commissione Luiso, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti merita di essere introdotto "con una disposizione ad hoc, in considerazione non solo della centralità del ruolo della Corte di cassazione nell’ordinamento, al vertice del sistema delle impugnazioni, ma anche per le caratteristiche peculiari rivestite dalla traduzione di quel principio nel giudizio di legittimità".

La lettera b) dispone che nell'esercizio della delega si dovrà procedere ad uniformare i procedimenti camerali relativi all'inammissibilità e alla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso (c.d. procedimento filtro, dinanzi all'apposita sezione civile della Corte, di cui all’art. 380-bis c.p.c.) e il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice (di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.).

Si ricorda che l'art. 380-bis c.p.c. rimette al presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali "ipotesi filtro". Se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice.

In base all'art. 380-bis.1 c.p.c., il pubblico ministero e le parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice almeno 40 giorni prima; il pubblico ministero potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio; le parti non

ARTICOLO 1, COMMA 9

oltre 10 giorni prima dell'adunanza. La corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento del pubblico ministero o delle parti.

In particolare, la riforma dovrà incidere sul filtro in Cassazione prevedendo:

 la soppressione della sezione prevista dall'art. 376 c.p.c. e l'attribuzione della relativa competenza alle sezioni semplici. Il richiamato art. 376 stabilisce che il primo presidente (tranne quando ricorrono le condizioni per la pronuncia a sezioni unite previste dall'art. 374 c.p.c.) assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio. Se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità/infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità. A seguito della soppressione di tali disposizioni, quindi, il primo presidente assegnerebbe i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice;

 la soppressione del procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, di cui all'art. 380-bis.

Con il principio di delega di cui alla lettera c) si prevede l’estensione della pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

La disposizione di cui alla lettera d) mira ad intervenire sulla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio, disciplinata dagli articoli bis.1 e 380-ter del codice di rito. Al fine di rendere più spedita tale fase, nell'attuazione della delega si dovrà prevedere la possibilità di depositare immediatamente in cancelleria l'ordinanza, succintamente motivata, al termine della camera di consiglio. Si dovrà comunque riservare al collegio la possibilità di procedere alla redazione e alla pubblicazione della medesima ordinanza entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Il principio di delega di cui alla lettera e) mira ad introdurre, nell'attuazione della delega, un procedimento accelerato (rispetto alla sede camerale prevista ordinariamente) per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

In particolare, il Governo dovrà prevedere che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso (n. 1), che dovrà essere comunicata agli avvocati delle parti (n. 2) e che dovrà contenere l'indicazione sommaria delle ragioni poste a base di tale proposta.

Qualora nessuna delle parti chiederà la fissazione della camera di consiglio nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenderà rinunciato. A seguito di tale rinuncia, il giudice pronuncerà decreto di estinzione, liquidando le

spese, con esonero, in favore della parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione della camera di consiglio, dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002).

Tale comma 1-quater stabilisce che la parte che ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, che risulti respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per tale pagamento; l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso provvedimento.

Ai sensi della lettera f), nell’esercizio della delega il Governo dovrà prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto sottopostale è di particolare rilevanza. In tale ipotesi occorrerà:

 fissare il termine massimo di 40 giorni prima dell'udienza per la comunicazione della data della stessa udienza al pubblico ministero e agli avvocati;

 introdurre la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre 15 giorni prima dell'udienza.

Si ricorda che l'art. 375 stabilisce che la Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, salvo i casi ivi previsti e salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto. Si prevede, inoltre, che si svolga la pubblica udienza quando il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376, ci cui, come detto, la delega prospetta la soppressione.

Il principio e criterio direttivo della lettera g) demanda al Governo di disciplinare il rinvio pregiudiziale di una questione di diritto alla Corte di Cassazione.

In particolare, la riforma dovrà prevedere la possibilità per il giudice di merito di sottoporre, con ordinanza, alla Corte di cassazione la risoluzione di un quesito inerente a una questione di diritto, sulla quale il medesimo giudice ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. Ciò in presenza dei seguenti presupposti (n. 1):

 la questione è esclusivamente di diritto, riveste una particolare importanza e non è stata ancora affrontata dalla Cassazione;

 la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

 la questione può ricorrere in numerose controversie.

Ricevuta l’ordinanza del giudice di merito, il primo presidente della Cassazione potrà:

- dichiarare, entro 90 giorni, inammissibile la richiesta perché carente dei richiesti presupposti (n. 2);

- assegnare la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice competente (n. 3). In tal caso, la Cassazione decide enunciando il principio di diritto con un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa (n. 4).

Il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito nel quale è sorta la questione (n. 5).

Il provvedimento con il quale la Cassazione decide della questione di diritto è vincolante nel giudizio a quo e, anche se il procedimento stesso si estingue, conserva tale effetto nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

Nel documento Riforma del processo civile (pagine 54-58)