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Capitolo 1- Le fonti e le caratteristiche dell’amministrazione condivisa

4.5 Aspetti controversi e risoluzioni

45 sociale. Questo prende in esame, oltre all’economicità della prestazione, anche la reale incidenza sulla collettività, in modo da favorire prestazioni qualitativamente migliori, in termini di fruibilità dei servizi e sostenibilità della loro produzione. 82

Si deve precisare inoltre, che il CTS è molto puntuale nel descrivere il contenuto richiesto nella convenzione, questo anche in base al modello organizzativo di ODV e APS, enti del terzo settore protagonisti di questa fattispecie collaborativa. Nello specifico, si richiede che per i servizi sia utilizzato prevalentemente lavoro volontario non retribuito (se non a titolo di rimborso) e laddove sia necessario impiegare lavoratori dipendenti, per la tipologia di intervento da attuare, il numero di questi deve rispettare una determinata proporzione con i lavoratori volontari: al massimo il 50%

di questi ultimi.

Nella convenzione deve anche essere stabilito, quindi prima di iniziare i lavori deve essere definito, il contributo portato da volontari e da impiegati, nonché il metodo di coordinamento di chi lavora al progetto. Si includono inoltre nella convenzione la sua durata e la modalità di risoluzione della stessa, comprendendo le procedure di verifica e controllo qualità. Infine, si decide in via preliminare al progetto, le modalità di rimborso delle spese effettuate.83

È interessare infine notare che in questi articoli, il CTS si rivolge sempre alle AP, come se si raccomandasse con loro, pur essendo un testo con protagonisti gli ETS, in quanto la PA deve rendersi tanto garante quanto promotrice di questi rapporti. Si conferma così la nuova dimensione servente84 della PA nei confronti degli altri attori del sistema sociale.

46 Lasciando al capitolo terzo la trattazione dell’implementazione pratica di questi strumenti, con particolare riferimento all’istituto della co-progettazione, è bene ora focalizzarsi su alcune controversie tecniche e teoriche emerse, anche se ormai pacificamente chiarite.

La più nota è conseguenza di un parere del 2018 da parte della Commissione consultiva del Consiglio di Stato, a seguito di una richiesta dell’ANAC che, nel suo impegno in un tavolo di lavoro sugli affidamenti dei servizi di accoglienza per i migranti, chiede chiarimenti in merito a

“l’armonizzazione del Codice del terzo settore e la normativa nazionale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione85.

Per comprendere la vicenda conseguente a questo parere si deve fare un passo indietro e considerare che, come in molti altri ambiti, anche qui le logiche regolatrici del mercato giocano una forte influenza. Si è infatti soliti ricondurre ogni azione al principio di concorrenzialità, portato tra le altre cose dal diritto unitario,86 senza permettersi di riflettere sul preciso contesto in cui essa andrebbe ad operare. Questo, a grandi linee, è quanto successo anche nel contesto di quel parere del Consiglio di Stato87, ma soprattutto, spesso si ritiene che il principio euro-unitario della concorrenzialità sia da preferire, o elevare, rispetto ad un altro principio, sempre unitario, ossia quello della solidarietà. 88

Sostanzialmente, le resistenze che si oppongono all’implementazione in maniera estesa, ossia senza restrizioni chieste dal Consiglio di Stato, dell’art 55 CTS nascono dall’incapacità, si può dire, di comprendere a pieno la portata e il contesto dell’articolo stesso e degli strumenti che introduce.

Rivoluzionari sì, ma non illegali.

L’umore che mosse la situazione viene ben spiegato da una semplice quanto simbolica frase di Marocchi:

Questa circostanza non passa inosservata. Saranno pure fatti marginali, ma ai custodi dell’ideologia di mercato non sfugge che quanto sta avvenendo – come nel 2015, sempre ad

85 G. Marocchi, La sentenza n.131/2020 e il lungo cammino della collaborazione in S. Pellizzari, C. Borzaga, (a cura di) Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale. Instant book, Euricse, 2020.

www.euricse.eu.

86 G. Arena, F. Scalvini, Il diritto del terzo settore preso sul serio. Una riflessione a tutto campo, partendo da una lettura critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore, www.labsus.org.

87 G. Marocchi, La sentenza n.131/2020 e il lungo cammino della collaborazione in S. Pellizzari, C. Borzaga, (a cura di) Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale. Instant book, Euricse, 2020.

www.euricse.eu.

88 G. Arena, F. Scalvini, Il diritto del terzo settore preso sul serio Una riflessione a tutto campo, partendo da una lettura critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore, www.labsus.org.

47 opera degli impenitenti protagonisti del mondo sociale - possa rappresentare un virus pericoloso” 89

Il virus in questione sarebbe quello che si insinua nella tradizionale logica concorrenziale di mercato, promuovendo quasi sottobanco, nuove forme di collaborazioni in antitesi con quelle tradizionali, e che per questo, sarebbero per certi versi sleali e scorrette. Si sta facendo riferimento alle vie privilegiate per l’accreditamento.

Se il parere del Consiglio di Stato fosse stato universalmente accettato come legge, cosa che non accade, l’applicazione dell’articolo 55 CTS sarebbe stata resa molto stringente. Fortunatamente, anche a seguito dell’espressione del Consiglio di stato, gli istituti della co-progettazione e accreditamento (i più penalizzati), hanno continuato a trovare terreno fertile all’interno degli enti locali. Quindi in primo luogo, il parere non sortì effetti paralizzanti.

In seconda battuta, nel 2020, entrò in gioco la Corte Costituzionale che con una sentenza ribadì nettamente la legittimità delle disposizioni innovative portate del Codice del Terzo settore fugando qualsiasi dubbio sulla loro legittimità; la decisione della Corte Costituzionale, ha sostanzialmente evidenziato l’impossibilità di paragonare, sul piano concorrenziale, il mercato profit, con quello solidale. Infatti, come afferma Borzaga:

“La Corte non si limita infatti a dare per scontata la superiorità e la pervasività del principio di concorrenza, trincerandosi dietro il diritto eurounitario, al più giustificando possibili scostamenti con le specificità dei servizi sociali, sanitari, educativi - dove l’applicazione del meccanismo o delle logiche del mercato non sempre garantisce efficacia, qualità e spesso neppure efficienza - ma assume una prospettiva nuova: quella di considerare fondamentali le caratteristiche strutturali degli attori coinvolti nelle transazioni. La Corte cioè non si muove semplicemente alla ricerca di quelle “eccezioni” alla regola dell’applicazione del codice degli appalti che derivano dalla natura dei servizi o solo dai possibili risparmi per le pubbliche finanze, eccezioni che non possono che essere opinabili e necessariamente limitate e che devono essere comunque ben motivate. E neppure si limita a richiamare e a porre alla base della sua decisione il principio costituzionale di sussidiarietà e a declinarne dal punto di vista tecnico le conseguenze. Essa motiva invece la propria decisione entrando nel merito delle specificità del terzo settore e della relazione tra queste specificità e il contributo originale che gli enti che lo compongono hanno dato e possono dare allo sviluppo sociale ed economico. E su tali specificità imposta la valutazione di costituzionalità dell’art. 55. Con una sentenza che, a mio modo di vedere, finisce anche per fondare dal punto di vista economico il principio di sussidiarietà”90

Come accennato già in merito alla sussidiarietà circolare introdotta e raccontata da Zamagni, anche in questo caso è rilevante notare che queste parole, focalizzate sul diverso ambito di applicazione di concorrenza e solidarietà, provengono da un economista. Ed è ancora più rilevante vedere che nella sentenza 131/2020, nemmeno la Corte Costituzionale tratta e si rivolge al Terzo

89 G. Marocchi, La sentenza n.131/2020 e il lungo cammino della collaborazione in S. Pellizzari, C. Borzaga, (a cura di) Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale. Instant book, Euricse, 2020.

www.euricse.eu.

90C. Borzaga, I fondamenti economici della sentenza della Corte in S. Pellizzari, C. Borzaga, (a cura di) Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale. Instant book, Euricse, 2020. www.euricse.eu.

48 settore in via residuale: esso ha le proprie caratteristiche, e queste devono essere quelle da valorizzare; ed inoltre, è importante sottolineare che la sentenza espressamente afferma che l’ampiezza dell’art 55 CTS non è da intendersi ai soli servizi in ambito sociale,91 confermando invece che esso è da estendere a tutte le attività di interesse generale sopra descritte (art. 5 CTS).

Questo è stato un prezioso segno di apertura alle potenzialità di sviluppo personale, collettivo e territoriale che il Terzo settore può offrire.

5 Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni

L’ultima fonte che è bene introdurre, esplicativa delle moderne dinamiche tra amministrazioni pubbliche e società civile, è il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, un lavoro a cura di Labsus92 , raccontato e descritto dal Presidente dell’associazione Gregorio Arena:

“[…] questo libro racconta come si fa a essere “custodi attivi”, prendendo a cuore ciascuno il proprio

“frammento” di Italia, in modo che, alla fine, il Paese intero sia oggetto delle cure di noi cittadini, affiancando le istituzioni nello sforzo per la ripresa del Paese.

Non è un’utopia, anzi, sta già succedendo da anni ma pochi se ne sono accorti. In tutta Italia, da nord a sud, nelle grandi città come nei borghi, decine di migliaia di cittadini si stanno prendendo cura di parchi, scuole, piazze, beni culturali, teatri, sentieri, spiagge, boschi, aree abbandonate e tanti altri beni pubblici sia materiali, come quelli appena citati, sia immateriali, come la legalità, la memoria collettiva, i canti popolari o i dialetti.

Immaginate di volare sopra l’Italia di notte e guardare fuori dal finestrino di un aereo. Vedrete sotto di voi tanti puntini luminosi. Ebbene, immaginate che ciascuno di quei punti luminosi sia un gruppo di cittadini che si prende cura di un bene pubblico nel proprio quartiere o nel proprio paese, ognuno di loro sta facendo un lavoro utilissimo, migliorando la qualità della vita propria e di tutti gli abitanti del quartiere o paese, ma il problema è che questi gruppi di cittadini non si conoscono fra di loro e dunque, non essendoci riferimento di esperienze, sprecano una quantità enorme di energie ripetendo gli stessi errori.”93

In questo breve passo estrapolato dal libro di Arena, emergono i punti fondamentali dei temi finora trattati: i cittadini concorrono alla gestione del Paese, del bene comune e dei beni comuni.

Emergono inoltre due elementi chiave, che si andranno ora a definire meglio: l’aggettivo “attivo”

da associare alla cittadinanza, e la necessità di essere regolati da un modello che, riunendo le varie forme di partecipazione, aiuti ad imparare dagli errori altrui, per evitare lo spreco delle famose risorse scarse in modo tale da mettere efficacemente in pratica la co-progettazione introdotta dal CTS.

In particolare, l’impegno di Labsus raccontato nel libro è volto alla promozione di forme semplici, comprensibili e accessibili di testi che, senza trascurare la formalità, riescano ad avvicinare

91 G. Marocchi, Art. 55: la Corte costituzionale dissolve ogni dubbio sulla sua legittimità, Rivista Impresa sociale, 26 giugno 2020. www.rivistaimpresasociale.it.

92 Associazione di promozione sociale (APS), Labsus sta per Laboratorio per la sussidiarietà.

93 G. Arena, I custodi della bellezza, Touring club italiano, 2020.

49 ulteriormente la cittadinanza attiva alle istituzioni, permettendo di coltivare rapporti virtuosi di amministrazione condivisa investendo le energie di tutti in pratiche di co-progettazione.