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Procedendo ad una analisi della natura e degli aspetti istituzionali del MES, bisogna prendere in considerazione quelli che sono la struttura, i meccanismi decisionali, gli equilibri istituzionali e lo status giuridico di tale Autorità.

Per quanto riguarda i partecipanti, essi vengono individuati negli Stati dell’Unione Europea appartenenti all’eurozona e in quegli Stati che, in un futuro, decideranno di aderire anch’essi alla moneta unica, secondo le modalità previste dai trattati istitutivi. Questi ultimi, qualora decidano di partecipare ad una operazione specifica di sostegno alla stabilità, attuata dal MES, possono assistere come “osservatori” alle riunioni del Consiglio dei governatori e di amministrazione aventi ad oggetto l’operazione

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in questione. Tale ruolo è però limitato alle sole discussioni tenute all’interno delle riunioni riguardanti il sostegno e la sorveglianza di detti Stati. Per quanto riguarda la sua organizzazione interna ed in particolare, quelli che sono i meccanismi decisionali, si deve evidenziare che il MES è dotato di un Consiglio di amministrazione, di un Consiglio dei governatori, di un Direttore generale e di tutto quel personale ritenuto necessario per il suo funzionamento.

Il Consiglio dei governatori è composto da un membro per ogni Stato aderente al trattato e da un supplente, che, in caso di assenza del governatore, svolga le funzioni dello stesso. La Presidenza di tale Consiglio, è affidata al Presidente dell’Eurogruppo, cioè ad un soggetto che viene eletto autonomamente fra i membri stessi del Consiglio. Tale organo svolge quindi, funzioni che sono classificabili in cinque categorie: la prima, riguardante la gestione del capitale costitutivo del fondo stesso; la seconda, riguardante l’adozione di tutte quelle deliberazioni collegate all’erogazione degli aiuti e del sostegno offerto alla stabilità da parte del MES; la terza riguardante, riguardante la semplice gestione di tutti quei rapporti che il meccanismo ha con le istituzioni dell’Unione Europea; la quarta,

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riguardante le modalità con cui vengono amministrati i fondi; la quinta, riguardante la predisposizione di tutti quegli accorgimenti necessari per il futuro ingresso di nuovi Stati Membri.

Per ciò che riguarda il Consiglio di amministrazione, è stabilito che esso sia composto da un membro e da un supplente nominati da ciascun governatore del Consiglio dei governatori. Il suo compito è quello di assicurare che il MES sia gestito in conformità con tutte quelle che sono le disposizioni previste dal suo Trattato Istitutivo e dal suo Statuto. Inoltre ha il compito di adottare tutte quelle decisioni o espressamente attribuite ad esso dalle suddette fonti o ad esso delegate dal Consiglio dei governatori. Le decisioni dei due Consigli sono adottate o a maggioranza qualificata (80% dei voti espressi), o a maggioranza semplice dei voti espressi, a seconda di come previsto nel Trattato Istitutivo49. Nell’ipotesi in cui, invece, o la Commissione europea o la BCE, ritengano che la mancata adozione di una decisione sulla concessione di un’assistenza finanziaria, risulti in grado di pregiudicare la sostenibilità economica dell’Eurozona, i medesimi organi hanno la possibilità di attivare una procedura d’urgenza,

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Cfr. art. 4, comma 2 MES il quale prescrive, altresì “Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto”.

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che permette una decisione congiunta del Consiglio dei governatori e di amministrazione50 sulla questione. Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti, a ciascun membro ne spetta un numero pari a quello delle quote assegnate al Paese in base alla sottoscrizione di capitale del MES, effettuata da tale Stato; ciò fa sì che, per la rilevanza delle corresponsioni dovute da ogni Stato, in caso di mancato pagamento, venga immediatamente sospeso l’esercizio di voto per l’intera durata dell’inadempienza.

Le competenze del MES riguardano, come precedentemente detto, la possibilità di fornire un sostegno alla stabilità ad un proprio membro, sulla base di quelle che sono condizioni rigorose e commisurate allo strumento che viene scelto nel caso concreto fra quelli previsti dal Trattato Istitutivo. La procedura prevede una domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei governatori, con annessa indicazione degli strumenti finanziari che debbano essere presi in considerazione; sarà compito poi del Presidente, assegnare alla Commissione, coadiuvata dalla BCE, il compito di valutare se realmente sussiste un pericolo per la stabilità finanziaria dell’Eurozona, sia nel suo complesso sia nel caso

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specifico dello Stato membro, con particolare riguardo al debito pubblico di tale Paese. Una volta terminato il consulto, spetta poi al Consiglio dei governatori decidere se concedere o meno il sostegno. In caso concessione, spetterà quindi alla Commissione Europea, il compito di instaurare con un’intesa con lo Stato richiedente, lo strumento finanziario, di modo da specificare quelle che siano le modalità per l’erogazione dell’assistenza. Differentemente, onere del direttore generale del MES, sarà quello di stipulare una bozza dell’accordo riguardante lo strumento assistenziale e le corrette modalità con cui esso dovrà essere applicato. Al protocollo d’intesa gli Stati aderenti al MES, hanno voluto porre un limite necessario che consiste nella necessaria “conformità alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato”51

. Una volta perfezionato, il protocollo dovrà quindi essere sottoscritto dalla Commissione in nome e per conto del MES. Alla stessa Commissione, di concerto con la BCE, spetta

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Cfr. comma 3 secondo periodo dell'art. 13 del trattato istitutivo del MES.

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inoltre il compito di monitorare il rispetto delle condizioni previste per usufruire dello strumento di assistenza erogato.

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