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Dal punto di vista dello strumento normativo, nel caso dell’Accordo, è stata scelta l’esternalizzazione, nonostante nei

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Trattati Istitutivi fossero presenti basi giuridiche per raggiungere un risultato analogo.

In base all’art 262 TFUE, la Corte di Giustizia potrebbe conoscere delle controversie “connesse con l’applicazione degli atti adottati in base ai Trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuali”; esso è quindi uno strumento per raggiungere l’obiettivo della tutela uniforme nella materia dei brevetti65

.

La Corte nel parere 1/0966 ha dichiarato che, in ogni caso, il percorso indicato da tale articolo, non è da considerarsi l’unico concepibile per istituire un Tribunale Unico in materia; si deduce che possono quindi essere individuati strumenti diversi ed esterni al sistema giurisdizionale dell’Unione, purchè ovviamente compatibili con i Trattati.

Un’altra base giuridica interna all’ordinamento dell’Unione che poteva, nel caso essere utilizzata, è rappresentata dall’art 257 TFUE67 che prevede la possibilità dell’istituzione di un Tribunale specializzato all’interno dell’Unione. Nel caso dell’Accordo si è invece ritenuto di non procedere sulla base di detti due articoli:

65

R BARATTA, National Court as “Guardians” and “Ordinary Court” of EU Law :Opinion 1/09 of the ECJ, in

European Constitutional Law Review. 66

Corte di giustizia, parere 1/09 dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123

67

G.GAGGIANO, Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” in Il diritto dell’Unione europea, 2012 p 683 e ss.

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tale scelta, sprovvista di giudizio negativo della Corte che apertamente dichiara possibile una scelta alternativa a soluzioni interne all’ordinamento UE, è peraltro precedente l’Accordo TUB di cui si è parlato, in quanto risalente ad un progetto , posto al vaglio della Corte ed oggetto del suddetto parere 1/09, che proponeva una soluzione intermedia tra quella “centralizzata”(ex art. 262 e 257 TFUE) e quella “internazionalistica”.

La Corte, con il predetto parere, ha dato un giudizio negativo su tale progetto, ma non a causa della collocazione esterna di una giurisdizione internazionale di per sé , scelta che anzi come detto è stata apertamente ritenuta possibile, alla luce dell’interpretazione degli art. 262 TFUE e art 257 TFUE68. 2.2.3 Incidenza sulla giurisdizione civile dell’Unione

In merito alla compatibilità con l’Istituzione di un Tribunale unico dei Brevetti che abbia il compito di risolvere le controversie in tale materia, la Corte ha ritenuto, con il parere 1/09, che il progetto proposto ledesse gli elementi fondamentali dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione come concepiti dai Trattati Istitutivi ed in particolare

68 Sui diversi modelli che avrebbero potuto essere seguiti v. op. cit. G. CAGGIANO, cit., 694 ss.; V. DI CATALDO, Competition (or Confusion?) of Models and Coexistence of Rules from Different Sources in the European Patent with Unitary Effect. Is there a Reasonable Alternative, in Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela

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la Corte ha fatto riferimento al contenuto dell’Art 19 TUE, in base al quale la Corte stessa e i giudici nazionali, hanno il compito di assicurare il rispetto dell’ordinamento giuridico e giurisdizionale dell’UE.

La competenza del Tribunale unificato si estenderà a tutti gli aspetti del contenzioso in materia brevettuale, inclusa anche la tutela d’urgenza e quella risarcitoria. Saranno previste tre lingue ufficiale: inglese, tedesco e francese. La sede centrale verrà disposta a Parigi, mentre sedi secondarie saranno istituite a Monaco e Londra, oltre naturalmente alle sedi locali previste per ogni Stato aderente al Trattato, che ne faccia richiesta. Infine la Corte di appello avrà sede in Lussemburgo.

I giudici nazionali non solo hanno il compito di proteggere i diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche di garantire il rispetto dello stesso in virtù del principio di leale cooperazione69.

Una interpretazione strettamente formale di tal parere, avrebbe impedito che ai Giudici nazionali fossero sottratte le competenze relative all’applicazione del diritto Ue e quindi tale

69

R.BARATTA, National Court as “Guardians “ and “Ordinary Courts of EU law: opinion 1/09 of the ECJ, in LIEI, 2011 p.294 e ss. e J.ALBERTI, Il Parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti comunitario, in Il dirittoo

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interpretazione avrebbe reso l’accordo TUB del 2013 incompatibile con l’art 19 TUE.

Nella stesura dell’Accordo si è quindi cercato di far si che esso rispettasse i dettami dell’art 19 TUE predetto.

Infatti, nell’Accordo TUB, il Capo IV è intitolato “Primato del diritto dell’Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti” e il primato ed il rispetto del diritto dell’Unione costituisce l’obbligo imprescindibile, sancito dall’ art 20 dell’Accordo .

All’art 21 poi, si disciplina il principio di cooperazione tra Tribunale e Corte di Giustizia al fine di garantire la corretta ed uniforme interpretazione del diritto dell’Unione, come per ogni

tribunale nazionale, in conformità con l’art 267 TFUE : la Corte di Giustizia quindi è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni interpretative del diritto UE e la sua decisione è vincolante .

Sembra dunque che la disciplina del Tribunale unico dei brevetti sia, a seguito di tali disposizioni, in accordo con quella dell’art 19 TUE.

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Tale interpretazione è però smentita dalla sentenza della Corte “Scuole europee”70

: in tal caso gli Stati, parti di un accordo internazionale sulle scuole europee, avevano istituito una corte comune, cioè la Camera degli Stati, alla quale era stata conferita la competenza specifica in materia, sottratta quindi ai Tribunali nazionali, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale uniforme nell’ambito delle competenze conferite appunto alla Camera.

La Camera si era, nel caso, imbattuta in una questione che comportava l’interpretazione del diritto UE e comportandosi come un Giudice nazionale , ha cercato l’ausilio della Corte, come previsto dall’art 267 TFUE.

La Corte però, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale, negando alla Camera degli Stati “la qualificazione di giurisdizione comune agli Stati Membri”, in quanto, a suo dire, appartenente ad un sistema che né rientra in quello della Comunità né in quello degli Stati membri : in questo caso la natura internazionale di un organo giudiziario ha determinato l’estraneità al sistema giurisdizionale nazionale .

Al contrario la Corte in caso di rinvio pregiudiziale da parte di un altro organo giudiziario internazionale , nella sentenza Parfums

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Christian Dior71, ha deciso in modo opposto, dichiarando ammissibile il rinvio da parte di un Tribunale anche esso internazionale, ma ritenuto tribunale comune agli Stati membri.

Vista la natura e le funzioni dei due diversi tribunali, è quindi da ritenere che la Corte classifichi come Tribunale comune agli Stati Membri ( ciò comportando l’ammissibilità del rinvio ex art 267 TFUE) quel tribunale internazionale costituito dagli Stati membri che non si sostituisca i Giudici nazionali, privandoli del loro compito di dare attuazione al diritto dell’Unione (come era la Camera degli Stati), ma che collabora con le giurisdizioni nazionali, senza sostituirsi ad esse.

In questo senso l’Accordo TUB quindi, sarebbe incompatibile con il diritto dell’UE, alla luce delle predette sentenze e interpretazioni della Corte, anche se non condivisibili, in quanto il Tribunale unitario dei brevetti conosce in via esclusiva in materia, esautorando completamente i giudici nazionali, a nulla rilevando il rinvio ex art 267 TFUE.

71 Sentenza del 4/11/97 causa c-337/95

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CAPITOLO III – La differenziazione esterna "occasionale”.

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