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Gli aspetti salienti della proposta

2. La proposta italiana

2.1 Gli aspetti salienti della proposta

La proposta di legge A.C. 1318, 07/07/2006, per la prevenzione dei conflitti di interessi, è applicabile a tutti i livelli di Governo, tanto centrali che delle autonomie. L’art. 2 definisce il conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo, per i presidenti di regione, di provincia, e per i sindaci delle città con più di 15.000 abitanti, con i relativi membri di Giunta. Per essere destinatari della disciplina devono avere un interesse economico privato che condizioni la loro funzione pubblica o la libera concorrenza del mercato137. Il conflitto riguarda

anche i coniugi non legalmente separati, gli affini entro il secondo grado, e i conviventi non destinati allo svolgimento di lavoro domestico138. La fattispecie si verifica anche nel caso in cui si rivestano in una qualsivoglia società i ruoli di amministratore, rappresentante, curatore, gestore, procuratore, consulente139: in tutti i casi, quindi, in cui la carica

pubblica metta in discussione l’esclusivo interesse pubblico e la libera concorrenza140.

Viene istituita, ex art. 3, un’apposita Autorità141 che ha come scopo di

alleggerire le competenze dell’Antitrust, provvedendo inoltre a separare il controllo del potere economico da quello politico. Nell’esercizio delle

136 Senza dimenticare la contestazione rivolta al blind trust, per il timore di una gestione del

patrimonio da parte di soggetti non idonei. Inoltre ha suscitato diverse critiche l’incompatibilità dovuta ad interessi patrimoniali e finanziari superiori ai 10 milioni di euro in un unico settore tali da turbare il ruolo di Governo.

137 Ex art. 1 c. 2 138 Ex art. 2 c. 2 139 Ex art. 2 c. 3 140 Ex art. 1 c. 1

sue funzioni gli è riconosciuta una piena autonomia e indipendenza.142 Ha un proprio regolamento, un proprio apparato amministrativo, come risultante dall’art. 5 e si compone di cinque membri143: il loro mandato dura sette anni144, prorogabile esclusivamente fino alla nomina del

sostituto145. Può avvalersi della collaborazione della Pubblica

Amministrazione, degli enti pubblici, delle società pubbliche e private, delle altre autorità di settore, nonché, per indagini e verifiche, di un apposito nucleo della Guardia di Finanza146.

Per i dipendenti pubblici e privati, facenti parte del personale in servizio presso l’ente è previsto l’istituto dell’aspettativa dal giorno di assunzione, senza pregiudizio professionale o di carriera.

Chi fa parte dell’Autorità può percepire compensi o indennità soltanto per attività precedenti e fissate ex lege, ex regolamento o ex accordo sottoscritto in data certa prima dell’assunzione.

Le deliberazioni sono valide con almeno quattro presenti, a maggioranza e con voto prevalente del Presidente in caso di parità. Devono peraltro essere motivate. I provvedimenti e gli atti di accertamento dell’Autorità sono impugnabili, entro 20 giorni dalla notifica147agli interessati, esclusivamente in primo grado davanti alla Corte d’Appello di Roma: il collegio è composto dal Presidente e da due giudici estratti a sorte, ogni quattro anni, tra i Presidenti delle sezioni civili. La decisione deve essere emessa nel termine di 20 giorni dal deposito della sentenza e in camera di consiglio. L’eventuale ricorso in Cassazione, con identica composizione collegiale, deve essere proposto entro 20 giorni dal deposito dell’impugnazione.

Infine la Corte Costituzionale decide, entro 20 giorni, dell’eventuale conflitto di attribuzione sollevato dal Governo contro le decisioni dell’autorità giudiziaria.

142 Sono improntate ai principi di trasparenza ex art. 17 c.1 della l. n. 400/1988. Tra le funzioni sono

previste, come assorbite, quelle dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione ex art. 1 della l. n. 3/2003. Ex art. 4 c. 8 sono previste le relazioni semestrali da presentare al Parlamento.

143 Ognuna delle Camere ne elegge 2. I loro Presidenti, d’intesa, eleggono il Presidente dell’Autorità.

La scelta ricade sui professori universitari in materie giuridiche o economiche, sui magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e sugli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale. Qualora il coniuge, o un parente entro il secondo grado, di un membro dell’Autorità assumesse una carica suscettibile di conflitto scatterebbe, ex art. 9, l’obbligo di dimissione o di astensione.

144 Con restrizioni alla cessazione.

145 Un sostituto è nominato anche nel caso di cessazione anticipata dalla carica. 146 Anche dell’amministrazione e degli enti pubblici.

2. 2 La prevenzione dei conflitti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i vice Presidenti del Consiglio, i Ministri e i vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di Governo148 sono, a livello di Governo nazionale, i destinatari delle misure preventive.

Entro 20 giorni dall’assunzione della carica149 devono essere

dichiarate all’Autorità le seguenti informazioni: eventuali cariche e uffici ricoperti, impieghi pubblici o privati, iscrizioni in albi professionali, cariche in società o imprese pubbliche o private, fondazioni, enti di diritto pubblico anche economici.

Entro lo stesso termine deve essere depositata allo stesso ente una dichiarazione con il seguente contenuto: diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese individuali e di quote di partecipazione in società, le partecipazioni in associazioni o società di professionisti, i trusts di cui si disponesse, i relativi beneficiari, i trustees, i contratti o gli accordi con terzi per intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell’incarico pubblico, un impiego o un’attività di qualunque natura150. Bisogna aggiungere anche gli incarichi o le attività svolte all’estero151, e i vari strumenti finanziari

ricavabili dall’art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 58/1998.

È prevista, inoltre, la produzione della copia dell’ultima dichiarazione IRPEF, l’elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili superiori a 50.000 euro utilizzati dal titolare, o dal coniuge, dai parenti, dagli affini entro il secondo grado, o dai conviventi non per il lavoro domestico152. La dichiarazione dei redditi deve essere consegnata all’Autorità entro 20 giorni dalla data prevista per la sua presentazione. Qualsiasi variazione va comunicata entro 20 giorni dalla realizzazione, salva l’appartenenza dei relativi beni ad un trust.

L’Autorità predispone appositi modelli per le dichiarazioni, di cui può accertare veridicità e completezza, anche d’ufficio153.

148 Art. 11 l. 400/1988

16 Devono essere dichiarate le cariche a attualmente ricoperte o cessate nei precedenti 12 mesi ex art. 7

c. 1d

150 Art. 8 c. 1 151 Art. 8 c. 1

152 Tutte le persone ora citate, diverse dal titolare di carica, sono soggette all’obbligo delle

dichiarazioni ex art. 8 c. 8. Per la trasparenza, i cittadini iscritti nelle liste per l’elezione della Camera hanno diritto di conoscere le notizie dichiarate con richiesta scritta all’Autorità ex art. 8 c. 12. Invece al c. 13 è fatto divieto a quest’ultima di pubblicare le informazioni di altri soggetti partecipanti al medesimo trust di una delle cariche pubbliche in esame.

Infine la proposta tratta anche degli amministratori a livello regionale e locale. Gli artt. 21 e 22, infatti, si occupano delle cariche di Governo nel sistema delle autonomie, sempre con riferimento all’art. 7 della l. 287/1990154, mentre l’art. 23 si occupa del sostegno privilegiato nelle comunicazioni155, nell’editoria e in Internet. Si configura secondo quanto sia accertato dall’Autorità, per il Presidente di una Regione, di una Provincia, per i Sindaci di città con più di 15.000 abitanti, sostenuti, in modo da falsare la campagne elettorale, da imprese operanti nei precedenti settori di cui siano a capo. Prima di comminare una sanzione, l’Autorità diffida l’impresa dal continuare la violazione e impone le misure correttive.

Infine sorveglia le stesse imprese anche successivamente alla campagna elettorale.

L’art. 24 disciplina analogamente il settore radio televisivo156.

2.3 I Rimedi

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