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Assenza di arm

2 I PRESUPPOSTI DELLA LIBERTA’ DI RIUNIONE

3.3. Assenza di arm

Il secondo limite che l‘art.17 comma primo pone in via generale alla libertà in questione è costituito dall‘assenza di armi durante lo svolgimento della riunione. La presenza di armi viene considerata in sé stessa motivo di possibile limitazione della libertà in parola a prescindere dall‘effettivo utilizzo degli strumenti di offesa, in questo caso infatti rileva già solo la presenza di una causa meramente eventuale di disordini (TARLI BARBIERI, 2006,391).La nozione di armi, in assenza di più precise indicazioni da parte del testo costituzionale va desunta dalla legislazione in materia.(Per una analisi delle problematiche inerenti la disciplina

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in materia di armi può essere utile fare riferimento a PALAZZO 1985, p.145 ).La legge n.110 del 1975 afferma nel quarto comma dell‘art.4 (che tra l‘altro abroga l‘art.19 t.u.l.p.s.) che ―È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza‖, del pari è vietato portare nelle medesime riunioni cosiddette armi improprie.

Si osserva relativamente all‘espressione ―riunioni pubbliche‖ che una tale definizione non sarebbe conforme alla suddivisione operata dalla Costituzione tra luoghi pubblici, luoghi aperti al pubblico e luoghi privati, ma si rifarebbe piuttosto all‘art 18 comma secondo t.u.l.p.s., e tutto ciò creerebbbe dei problemi di riallineamento ed armonizzazione delle discipline.‖in realta la ratio dell‘art.17 Cost. porta a ritenere che il divieto di portare armi nelle riunioni sia esteso sia esteso atutte e non solo al quelle pubbliche‖.(TARLI BARBIERI, 2006,391)

Anche con riferimento alla definizione di armi, soprattutto di quelle improprie, si è posto il problema di un grave deficit di certezza e determinatezza con il risultato che l‘individuazione degli oggetti potenzialmente offensivi sarebbe in molti casi rimessa alle valutazioni dell‘autorità di pubblica sicurezza(BORRELLO, 1989,1424 ss). La legge n.110 del 1975 infatti, dopo una prima elencazione di armi intese in senso proprio ed espressamente definite come tali, prende in considerazione la categoria delle armi improprie le quali vengono fatte coincidere con oggetti atti ad offendere tra cui sarebbe compreso anche ―qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo o di luogo, per l‘offesa alla persona‖. L‘articolo in parola aggiunge inoltre che ― Non sono considerate armi, ai fini delle disposizioni penali di questo articolo, le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti‖.

Con la sentenza n.79 del 1982 tuttavia la Corte costituzionale ha escluso che l‘espressione ― strumenti atti ad offendere‖ potesse essere ritenuta insufficientemente determinata argomentando tale affermazione con la considerazione che ―strumenti atti ad offendere‖ potrebbero essere considerati

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soltanto quelli effettivamente idonei a provocare, tenuto conto delle circostanze , un offesa alle persone.

Vicina al tema delle armi si colloca anche la problematica del divieto (contenuto nell‘art.5 della legge n.152 del 1975 e modificato in seguito dall‘art 2 della legge 533 del 1977) di utilizzo di ―caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo‖. In ogni caso è vietato l‘uso di caschi come sopra delineato‖ in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino‖. Si osserva in proposito che un tale divieto che colpisce l‘utilizzo individuale del casco e non (o almeno non direttamente) le modalità di svolgimento delle riunioni, si potrebbe giustificare ricorrendo al divieto di segretezza nella lotta politica rinvenibile nel secondo comma dell‘art.18 Cost. relativo alla libertà di associazione(TARLI BARBIERI,2006,388; a tal proposito vedere anche BORRELLO,1989,1425)

Sono assimilati dalla legge alle armi anche i materiali esplosivi.

Con riferimento ai limiti in questione è poi opportuno prendere in considerazione alcune distinzioni che , nonostante si stia ancora parlando di condizioni generali, vengono in rilievo in base al luogo di svolgimento della riunione. Al proposito infatti pare necessario accennare al fatto che, se è pacifico che una riunione in luogo pubblico e anche in luogo aperto al pubblico, può essere sciolta dall‘autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui si ravvisi la presenza di armi o il carattere dell‘ impacificità, con riguardo alla riunione che si svolga in luogo privato, la dottrina si presenta invece divisa.( sul punto si rimanda al paragrafo 4.2)

In conclusione va poi sottolineato ―che non è sufficiente per lo scioglimento della riunione la presenza di taluni individuai armati ma occorre che la presenza di quegli armati sia condivisa dai partecipanti.in caso contrario sarà sufficiente intervenire solo su quegli specifici individui evidentemente già isolati o comunque isolabili‖.( BORRELLO,1989,1425; a riguardo anche PACE, 1992, 315)

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3.4.Altri limiti

Altro problema è quello inerente all‘individuazione di altri limiti che possono avere ricadute sulla libertà di riunione considerata in se stessa ( a prescindere dunque dal luogo in cui essa si svolge). Si ritiene in generale che condizioni di questo tipo,generali e ulteriori rispetto alle previsioni dell‘art.17 cost., possano discendere in particolare dall‘art.32 cost. relativo alla tutela della salute ed all‘art. 21 comma 5, concernente il limite del buon costume. E‘ peraltro l‘aggancio a tali riferimenti costituzionali che permette, attraverso una interpretazione adeguatrice (PACE,1992,317) di considerare legittima la possibilità di scioglimento delle riunioni in luogo pubblico attribuita all‘autorità di pubblica sicurezza dall‘art.18 t.u.p.s. per motivi di sanità e moralità.

Quanto alla sovrapponibilità dei concetti di sanità, ed incolumità pubblica si osserva che il termine ―incolumità pubblica‖ alluderebbe ad un concetto più ristretto rispetto a quello descritto dall‘espressione ―sanità‖. Ciò significa che l‘ art.18 t.u.lp.s. lascerebbe spazi ulteriori ai poteri di scioglimento delle riunioni da parte dell‘autorità di pubblica sicurezza rispetto a quelli che la Costituzione accorda. Di qui si trarrebbe lo spunto per ritenere illegittima la previsione contenuta nell‘art.18 t.ul.p.s.(BARBERA,1974,2749 n.93.)

La sentenza n.237 del1975 della Corte Costituzionale introduce inoltre il limite delle ―esigenze di prevenzione e di sicurezza sociale‖. A tal riguardo possono ripetersi le osservazioni relative al pericolo che l‘utilizzo di espressioni così vaghe ed indeterminate provochi una ingiustificata variabilità dei confini assegnati alla libertà in esame.

Per l‘analisi del rapporto intercorrente tra libertà di riunione e libertà di circolazione si rimanda ai paragrafi 4.3. e 4.6)

Qualche parola va in ultimo spesa per una brevissima esposizione delle forme che i poteri di limitazione delle riunioni attribuiti all‘autorità di pubblica sicurezza