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Pacificità della riunione , Osservazioni sul diritto a contro dimostrare

7 LA RIUNIONE COME MANIFESTAZIONE SPORTIVA: MISURE DI PREVENZIONE INCIDENTI EVENTUALMENTE ANCHE SULLA

4. LA LIBERTA’ DI RIUNIONE SECONDO LE PREVISIONI DELLA CEDU.

2.4. Pacificità della riunione , Osservazioni sul diritto a contro dimostrare

La libertà di riunione copre sia le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico, sia le riunioni in luogo pubblico. Non copre solamente le riunioni statiche ma anche le manifestazioni o processioni che vengono espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo come vere e proprie riunioni in movimento107 . E‘ dunque una libertà che può essere esercitata non solo da coloro che individualmente vi prendono parte ma anche da coloro che la organizzano incluso il comitato direttivo108.

Si intende altresì secondo parte della sopra citata dottrina che una dimostrazione sia una forma di riunione il cui obiettivo è quello di veicolare alla persona o alle autorità cui ci si rivolge le istanze e le ―rivendicazioni‖- per così dire- volta in volta espresse dai manifestanti. La riunione pacifica si sostanzia nella espressione sei sentimenti di un soggetto o di un gruppo di soggetti attraverso segnali esteriori. Si sottolinea, da parte di chi scrive che torna sempre qui il, problema della libertà di riunione come libertà del singolo o di una pluralità di soggetti. Mentre la dottrina italiana la considera libertà dell‘individuo singolo ma si affretta a sottolineare che , si stratta sì di libertà attribuita ad ogni singolo, ma altrettanto

106 Plattform artze fur das leben‖c/ Austria, 21 giugno 1998).

107 vedi decisione della comm. Dir.Uomo, 16/07/1980, Christians against racism c./ Regno Unito

108 JAYAWICKRAMA N.,(2002) The judicial application of human rights law; Cambridge

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corre subito a precisare che tale libertà individuale deve avere esercizio collettivo

( vedi supra). Un‘impostazione lievemente diversa sembra aver parte della

dottrina109 e della giurisprudenza che qualifica la riunione pacifica come ―espressione di sentimenti dell‘individuo indirizzati a coloro cui si intende farli pervenire, senza curarsi che l‘espressione di tali sentimenti od opinioni giunga da una collettività o da un singolo. Tali autori tendono a dare una maggiore importanza all‘espressione , in sé e per sé, di un messaggio, espresso in qualsiasi forma , enfatizzando dunque particolarmente quello che secondo una prospettiva italiana sarebbe il legame con la libertà di espressione del pensiero e con quella di comunicazione ed tendendo ad assottigliarne i confini.

Ma la fondamentale ragione per cui una dimostrazione può dar luogo a problemi tali da causarne il divieto preventivo o l‘interruzione è dato dal fatto che essa può infastidire od addirittura arrivare ad offendere la sensibilità e le opinioni di coloro che si oppongono alle rivendicazioni che la riunione o la dimostrazione, che dir si voglia, tende a promuovere e diffondere. La giurisprudenza come accennato è salda nel ripetere che i partecipanti ad una riunione devono comunque essere posti in grado di poter svolgere la loro manifestazione senza dover aver timore della potenziale minaccia di violenza fisica da parte dei loro oppositori: il timore di una tale possibile evenienza potrebbe infatti scoraggiare associazioni o altri gruppi sostenitori di determinate posizioni comuni dal supportare, esprimere intraprendere apertamente operazioni di sensibilizzazione o protesta fortemente connesse con istanze fortemente controverse concernenti i gruppi di persone in questione .

Si deve sottolineare dunque che il diritto di contro manifestare, pur anc‘hesso generalmente ammesso dalla giurisprudenza EDU non si estende al diritto di inibire il diritto di manifestare.110

109

JAYAWICKRAMA N.,(2002) The judicial application of human rights law; Cambridge University press, p.725, Che in questo caso nel uo modo di interpretare la convenzione EDU trae spunto anche da altre tradizioni interpretative , non ultima quella della Corte Suprema Indiana , che pur non essendo qui direttamente coinvolta offer utili spunti e chiavi di lettura per qunto concerne la libertà di riunione .

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Tale osservazione, in apparenza banale , ci porta invece proprio al nucleo centrale delle caratteristiche che una riunione deve possedere allo scopo di essere protetta dall‘articolo 11 della convenzione in analisi. La caratteristica della pacificità rappresenta infatti proprio la base della tutela accordata a tale libertà. La nozione di riunione pacifica infatti non giunge a ricomprendere ovviamente riunioni i cui organizzatori o i cui partecipanti abbiano propositi violenti che possano poi sfociare in i disordini pubblici111.

La possibilità che vengano organizzate contromanifestazioni violente o che si infiltrino all‘interno della manifestazione estremisti con intenzioni violente non facenti parte del gruppo dei manifestanti originari non elimina il diritto di porre in essere una manifestazione pacifica .

Qui è opportuno notare che , in parte differentemente da quanto previsto dalla costituzione italiana, anche nel momento in cui si ravvisi un rischio concreto di disordini dovuti agli sviluppi di detta manifestazione, non viene a mancare ma al contrario si prevede che debba essere assicurata una particolare tutela allo scopo di rendere la riunione possibile e che ogni restrizione apportata a riunioni di questo genere debba essere quantomeno prevista dalla legge ed allo scopo di proteggere uno o più degli interessi menzionati dall‘art.11 CEDU stesso.

2.5. Legittimità delle restrizioni alla libertà di riunione : casi criteri e

limitazioni

2.5.1. In particolare: le restrizioni devono essere previste per legge

Uno, se non il fondamentale, 112criterio per la valutazione della legittimità di restrizioni eventualmente applicate alle riunioni è rappresentato dal rispetto della

111 Vedi al riguardo Case of G. v Germany (1989),

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condizione per cui ciascuna possibile limitazione deve essere prevista dalla legge, come lo stesso articolo 11 CEDU prevede espressamente.

Si richiede altresì normalmente e questo è generalmente ritenuto ammissibile che, sempre per legge, si preveda di preavvisare l‘autorità pubblica prima di dare luogo a manifestazioni e dimostrazioni. La necessità di preavvisare rispetto al momento di svolgimento della riunione nasce normalmente da esigenza di protezione della sicurezza, dell‘ordine e dell‘ incolumità pubbliche, nonché di tutela della moralità pubblica , della salute e dei diritti di altri che devono essere costantemente bilanciati con la libertà oggetto di studio (che rappresentano peraltro motivazioni, che, come già detto, insieme ad altri, possibili, motivi di scioglimento della riunione). Tale procedura di bilanciamento può essere necessaria affinchè l‘autorità di pubblica sicurezza possa assicurare nel migliore dei modi lo svolgimento pacifico della manifestazione di modo che lo scontro tra eventuali opposti o anche solo contemporanei ma incompatibili diritti, esigenze ed interessi relativi ad altre componenti della società, non venga a rappresentare un ulteriore motivazione di scontro. Ciò che maggiormente rileva dunque è il fatto che l‘autorità di pubblica sicurezza sia posta nelle condizioni di assicurare uno svolgimento pacifico della riunione.

Si nota da parte di alcuni autori 113, in sintonia con quanto la Costituzione italiana stessa prevede, come, si è visto per ciò che concerne il divieto di proibizioni generali e preventive delle riunioni, che , appunto provvedimenti amministrativi di divieto preventivo e generale non possano essere adottati se non in attuazione della garanzia di esercizio della libertà in questione di cui ciascun cittadino è dotato. Inoltre la medesima dottrina prevede che in generale non debbano essere apportate prescrizioni preventive o divieti preventivi allo svolgimento delle riunioni .

La Giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha inoltre messo in chiaro come con il termine ―misure‖ e ―restrizioni‖ si intendano non solo quelle contestuali allo svolgimento della riunione ma che tali misure , che -si ricorda- debbono essere innanzitutto previste sempre dalla legge, possano consistere anche in prescrizioni che esplicano il loro effetto successivamente allo svolgimento materiale della

113 JAYAWICKRAMA N.,(2002) The judicial application of human rights law; Cambridge

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riunione.114E‘ da sottolinearsi peraltro che il più delle volte il bilanciamento tra libertà di riunione ed altre libertà risulta affidato alle sole valutazioni di un ufficiale della pubblica amministrazione e ciò spesso si è rivelato un metodo inadeguato a tutelare un diritto come quello di riunione che richiede valutazioni talvolta complesse anche se in concreto insuscettibili di ricevere un differente trattamento.