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Il concetto di riunione e dimostrazione

7 LA RIUNIONE COME MANIFESTAZIONE SPORTIVA: MISURE DI PREVENZIONE INCIDENTI EVENTUALMENTE ANCHE SULLA

4. LA LIBERTA’ DI RIUNIONE SECONDO LE PREVISIONI DELLA CEDU.

2.1. Il concetto di riunione e dimostrazione

La libertà di riunione è tutelata dalla Cedu insieme alla libertà di associazione all‘interno dell‘articolo 11 che ne definisce contenuti, i limiti e le possibili restrizioni alle quali dette libertà sono assoggettabili da parte della autorità di pubblica sicurezza che si vorrebbe veder svolgere però soprattutto un ruolo di protezione e di garanzia dello svolgimento delle manifestazioni nei confronti di potenziali fattori di disturbo. Si precisa peraltro che l‘art. 11, pur avendo come obiettivo essenziale la protezione dell‘individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nell‘esercizio del diritto alla libertà di riunione e di associazione, può indurre anche obblighi positivi idonei a garantire il godimento effettivo del diritto. Alla libertà di riunione e di associazione possono essere apportate restrizioni, a condizione che siffatte restrizioni rispondano effettivamente ad

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obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti tutelati. Con le parole ‖previste dalla legge ―, la CEDU esige, però, che eventuali limitazioni a siffatti diritti, quando siano previste nel diritto interno, siano contenute in fonti accessibili e formulate in modo molto preciso, al fine di permettere alle persone interessate di prevedere le conseguenze dei propri comportamenti.64Ciò non significa, come vedremo che la disciplina della libertà di riunione, posta dall‘art.11 della Cedu metta tale libertà nelle condizioni di prevalere su qualsiasi altro diritto, anzi, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo opera spesso bilanciamenti della libertà in questione con altri diritti che sono spesso in grado di determinarne un parziale sacrificio. Tuttavia vale la pena di sottolineare come la libertà di riunione venga particolarmente tutelata dalla giurisprudenza rispetto alla libertà di contromanifestazione come sopra siè accennato. Inoltre la libertà di riunione è chiaramente parte di un sistema e ciò emerge in maniera chiarissima quando si riflette sul fatto che libertà di riunione, libertà sindacale e libertà di associazione sono codificate all‘interno di un unico articolo. La riunione viene dunque a qualificarsi come attività ―protetta‖ di una associazione o di individui e come mezzo di espressione di idee e messaggi come desumibile sia dalla giurisprudenza Edu sia dalla stessa collocazione topografica della libertà di riunione accanto alla libertà di esprimersi liberamente, di informare ed alla libertà di pensiero, di opinione, di coscienza e religione. In particolare, per quanto riguarda il contenuto della libertà di riunione, giova precisare che la norma convenzionale richiede espressamente come presupposto imprescindibile per l‘operatività della garanzia che la riunione abbia carattere pacifico. La giurisprudenza di Strasburgo ha peraltro precisato che il carattere pacifico della riunione deve emergere chiaramente dalle intenzioni degli organizzatori e dei partecipanti, non rilevando l‘eventuale successivo intervento di estremisti violenti. Tanto meno, possono ritenersi escluse dall‘ambito di protezione della norma convenzionale le riunioni non autorizzate. Sul punto, tuttavia, va ribadito che l‘art. 11 co. 2 Cedu consente alle autorità statali di negare l‘autorizzazione ad una

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manifestazione pubblica o ad altra riunione pacifica qualora ciò sia necessario alla tutela degli interessi pubblici sopramenzionati. Dalla giurisprudenza europea in materia emerge il principio secondo cui uno Stato può assoggettare la libertà di riunione a restrizioni solo in base alla ragionevole probabilità dell‘uso della violenza da parte dei dimostranti, senza alcun riguardo ai contenuti delle idee propagandate prima e durante la riunione stessa dagli organizzatori e dai partecipanti. Accanto alla lettura e all‘ esegesi letterale del testo dell‘art. 11 della Cedu ,come poi si specificherà meglio, anche a mezzo del richiamo esplicito di pronunce della Corte di Strasburgo inerenti alla materia che ci occupa, va sempre tenuto presente, come si diceva, lo strettissimo legame che connette la libertà di riunione con quella di espressione enunciata dall‘art.10 della Convezione stessa. La riunione è difatti, anche nell‘ambito dell‘interpretazione della Cedu, una sorta di mezzo o strumento della libertà d‘espressione come anche la dottrina nazionale italiana ha spesso sostenuto a proposito del dibattito interno sulla cosiddetta ―strumentalità‖ dell‘ art.17 della costituzione italiana. L‘art. 10 della CEDU rappresenta uno dei principali riferimenti normativi da prendere in considerazione non solo a livello europeo, ma anche internazionale, in materia di libertà di espressione. Come altri esempi di Carte dei diritti adottate a seguito del secondo conflitto mondiale, risente fortemente della situazione di compressione, se non addirittura di soppressione, dei diritti di libertà da parte degli Stati nazionali nel periodo bellico65. Proprio per questo motivo una prima e superficiale lettura della norma, con particolare riferimento al primo comma, lascia intravedere il riconoscimento del diritto di espressione in termini particolarmente ampi: accanto al tradizionale profilo della libertà di espressione come sfera di autonomia privata garantita da ingerenze esterne.Si afferma, infatti, anche una dimensione pubblica della libertà di espressione quale ―libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee”, presupposto fondamentale per il formarsi di un‘opinione pubblica consapevole e avvertita e, conseguentemente, per elevare il tasso di democraticità

65 In primis la Dichiarazione universale dei diritti dell‘uomo (New York, 1948) ovvero il Patto

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del sistema costituzionale del paese66. Di tale virtuoso circuito democratico la riunione sarebbe uno dei possibili veicoli destinati a renderne effettivo il funzionamento. La libertà di riunione si presta dunque ad essere letta anche come esercizio collettivo del diritto di esprimersi liberamente e ad assumerne dunque alcuni lati in comune come reso palese dalle limitazioni simili e complementari che ricorrono negli artt.10 e 11 Cedu. I confini della libertà di espressione sono stati, inoltre, ulteriormente ampliati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‘uomo che, sin dalle sue prime pronunce in materia, ha manifestato l‘evidente tendenza ad integrare il dettato normativo con quanto «non detto». La Corte europea ha, infatti, ricondotto alla sfera di garanzia di cui all‘art. 10 della Convenzione: ogni tipologia di manifestazione del pensiero, indipendentemente dalla forma ovvero dallo specifico contenuto delle comunicazioni, che possono avere quindi come oggetto sia espressioni artistiche, che religiose o commerciali; la Corte ha tuttavia individuato una maggiore discrezionalità in capo agli Stati con riferimento ad alcuni settori. Ad esempio, per quanto concerne le opinioni e credenze religiose, ha precisato che può essere legittimo l‘obbligo di evitare espressioni gratuitamente offensive che non contribuiscano al progresso del genere umano67. E‘ ammesso altresì ogni mezzo di comunicazione e diffusione delle notizie, adottando tuttavia le dovute precisazioni in virtù delle differenze intrinseche dei diversi sistemi di comunicazione.

Fra i tratti fondamentali della libertà di riunione come prevista dalla Convenzione sopra citata e come interpretata ed integrata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo emerge altresì la già citata natura collettiva della libertà in parola.

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Per un‘ampia analisi della libertà di espressione, ex art. 10 CEDU, nel suo profilo attivo e passivo si veda D.BOSI, Art. 10. Libertà di espressione, in La Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, C.DEFILIPPI,D.BOSI eR.HARVEY (a cura di), Napoli, 2006, pp. 406-424; C.RUSSO E P.M.QUAINI, La Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Milano, 2006.

67Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo, 4 dicembre 2003, n. 35071/97, Gunduz c. Turchia.

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2.2. Il concetto di libertà di riunione nella Cedu e nella