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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento regionale dell’Agricoltura - capitolo 542840 - € 13.400,66 – riaccertato sul DI n. 70295 del 04/02/1993.

Sulla scorta di una breve ricostruzione della vicenda, contenuta nella nota prot. n. 7865 del 12/10/2020 dell’Ispettorato dell’agricoltura di Ragusa, emerge che il residuo campionato riguarda il concorso regionale per il pagamento degli interessi sul mutuo concesso alla ditta Cannata Antonino e Aprile Giuseppa. In data 09/11/1988 la citata ditta ha presentato un’istanza per il rilascio di un N.O. Ispettoriale, ai sensi della L.R. 25/03/86 n.13, art. 33 comma 1, al fine di usufruire delle agevolazioni creditizie per l'acquisto di un fondo agricolo. L'istanza è stata finanziata con D. A. n. 28/20 del 14/11/1990 e il N.O. richiesto (n.57) è stato rilasciato il 31/12/1990. In seguito alla stipula dell'atto, è stato emesso il relativo Decreto di liquidazione n. 295 del 04/02/1993. Nella citata nota prot. n. 7865/2020 si rappresenta, altresì, che il fascicolo inerente al caso in esame è stato dismesso, in quanto, a causa di un allagamento dell’archivio principale, era danneggiato in modo irreparabile.

Con nota istruttoria è stato rilevato che non è pervenuta alcuna documentazione, richiedendo l’invio della stessa.

Con nota prot. 58313 del 16.11.2020, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea fa presente che “tutti i chiarimenti sono stati

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 76 esplicitati nelle rispettive note prot. 7865/2020 dell’Ispettorato Agricoltura di Ragusa e n.

50454/2020 del Servizio 2, probabilmente non pervenute alla Corte dei conti”, non inviando alcun atto e in particolare il DI n. 70295 del 04/02/1993.

Il magistrato istruttore, pertanto, procedeva al deferimento al Collegio del residuo in esame, in quanto, allo stato degli atti non era possibile espletare il controllo sullo stesso.

In adunanza, per l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e territoriale e della pesca mediterranea – Dipartimento agricoltura, era presente il dott. Letterio D’Agostino, Dirigente Area 1, in sostituzione del dott. Cartabellotta, il quale ribadisce che i provvedimenti relativi alla ditta Cannata Antonino e Aprile Giuseppa, non sono stati inviati perché irrimediabilmente distrutti a causa di un guasto all’impianto idrico dello stabile che ha causato un allagamento agli scantinati, come da nota dell’ispettorato n. 7865 del 12 ottobre.

Il Collegio ritiene che la mancanza trasmissione della documentazione richiesta nella fase istruttoria, essenziale ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del residuo passivo, comporti la dichiarazione di irregolarità del medesimo residuo, considerato che non appare sufficiente trincerarsi dietro la distruzione del fascicolo, il quale avrebbe dovuto essere ricostruito, anche reperendo aliunde (in tutto o in parte) la documentazione utile. A tal fine si richiama il principio della verificabilità, enucleato nell’all.

1 al D. Lgs. n 118/2011, punto 12, in base al quale “l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità)”; in particolare la verificabilità delle informazioni riguarda la gestione e la rendicontazione.

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Dipartimento regionale dell’Agricoltura - capitolo 542840 – € 5.964,41 –- riaccertato sul DI n. 776 del 22/04/1995.

Sulla scorta di una breve ricostruzione della vicenda, contenuta nella nota prot. n. 7865 del 12/10/2020 dell’Ispettorato dell’agricoltura di Ragusa, emerge che il residuo

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 77 campionato riguarda il concorso regionale per il pagamento degli interessi sul mutuo concesso alla ditta Martorana Salvatore Onofrio. La ditta, in data 24/12/1991, ha presentato un’istanza per il rilascio di un N.O. Ispettoriale ai sensi della L.R. 25/03/86 n.13, art. 33 comma 1, al fine di usufruire delle agevolazioni creditizie per l'acquisto di un fondo agricolo. L'istanza è stata finanziata con D. A. n. 1345 del 02/07/1993 e il N.O.

richiesto (n.102) è stato rilasciato il 16/12/1993. In seguito alla stipula dell'atto, l’Ufficio ha emesso il relativo Decreto di liquidazione n. 776 del 24/04/1995. Nella citata nota prot.

n. 7865/2020 si rappresenta, altresì, che il fascicolo inerente al caso in esame è stato dismesso, in quanto, a causa di un allagamento dell’archivio principale, era danneggiato in modo irreparabile.

Con nota istruttoria è stato rilevato che non è pervenuta alcuna documentazione, richiedendo l’invio della stessa.

Con nota prot. 58313 del 16.11.2020, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea fa presente che “tutti i chiarimenti sono stati esplicitati nelle rispettive note prot. 7865/2020 dell’Ispettorato Agricoltura di Ragusa e n.

50454/2020 del Servizio 2, probabilmente non pervenute alla Corte dei conti”, non inviando alcun atto e in particolare il DI n. 70295 del 04/02/1993.

Il magistrato istruttore, pertanto, procedeva al deferimento al Collegio del residuo in esame, in quanto, allo stato degli atti non era possibile espletare il controllo sullo stesso.

In adunanza per l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e territoriale e della pesca mediterranea – Dipartimento agricoltura era presente il dr. Letterio D’Agostino, Dirigente Area 1, in sostituzione del dott. Cartabellotta, il quale richiama le precedenti note dell’Amministrazione.

Il Collegio ritiene che la mancanza trasmissione della documentazione richiesta nella fase istruttoria, essenziale ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del residuo passivo, comporti la dichiarazione di irregolarità del medesimo residuo, considerato che non appare sufficiente trincerarsi dietro la distruzione del fascicolo, il quale avrebbe dovuto essere ricostruito, anche reperendo aliunde (in tutto o in parte) la documentazione utile. A tal fine si richiama il principio della verificabilità, enucleato nell’all.

1 al D. Lgs. n 118/2011, in base al quale “l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 78 essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità)”; in particolare la verificabilità delle informazioni riguarda la gestione e la rendicontazione.

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