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ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana - NT 57503 del 23/12/2014 emesso sul capitolo 376543 di € 2.480,00 –.

In relazione al campionamento del provvedimento NT 57503 del 23/12/2014, con il quale viene trasformata in “impegno imperfetto” la somma relativa al finanziamento del lavoro di restauro di un dipinto, l’Amministrazione ha trasmesso:

• D.D.G. 2688 del 31/10/2014, con il quale è approvata la programmazione degli interventi da realizzare, tra i quali il predetto restauro del dipinto;

• D.D.G. 3232 del 24/11/2014 di approvazione della perizia di spesa;

• D.D.G. 1999 del 28/04/2017 di approvazione del contratto e del quadro economico della spesa e il D.D.G. 3812 del 29/08/2017 di finanziamento del lavoro di restauro.

Con nota istruttoria sono stati richiesti il provvedimento n. 57503 del 23/12/2014 e le schede predisposte ai fini del riaccertamento ordinario; la documentazione richiesta è stata trasmessa

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 69 con nota prot. 46295 del 16.11.2020 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, contenente, tra gli allegati, la nota prot. 57503 del 23.12.2014.

Nella predetta nota si chiede alla Ragioneria centrale per i beni culturali ed ambientali di considerare quale “impegno imperfetto” sul cap. 376543 dell’esercizio finanziario 2014 la somma di € 12.640,00, prenotata con DDG n. 2688/2014, fino al momento in cui si provvederà all’assunzione dell’impegno formale di spesa.

Alla luce della nota inviata e soprattutto di un riesame della documentazione è stato ricostruito l’importo che risulta campionato. Dall’esame del nuovo quadro economico, che è stato proposto per l’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale, corredato da dichiarazione di spendibilità, datata 12/07/2018, emerge che gli importi sono stati ridimensionati (€ 1.573,62 a fronte del residuo mantenuto di € 2.480,00), per cui la questione è stata deferita al Collegio.

Con nota prot. 48769 del 27.11.2020 il Dirigente generale comunica che: “Dall’esame della documentazione rinvenuta agli atti di questa Amministrazione, si evince che le somme da mantenere a residuo per il pagamento del contratto (prot. 2577 del 20/12/2016 € 1.138,00), delle missioni (€ 284,42) e delle spese tecniche (€ 150,40) ammontano ad € 1.573,62 e coincidono con quelle riportate nella dichiarazione di spendibilità prot. 1153 del 12/07/2018. Per quanto sopra si provvederà alla riduzione dell’importo, nell’ambito del monitoraggio dei residui ante 2019”.

In adunanza era presente l’arch. Silvana Lo Iacono, Dirigente Responsabile Area 1 AA.GG., la quale conferma il rilievo e ribadisce che si provvederà alla correzione nell’esercizio successivo.

Il residuo passivo campionato va, pertanto, dichiarato irregolare per la somma di € 906,38, pari alla differenza tra quanto mantenuto e quanto liquidabile.

Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana - D.D.G. 3683 del 22/12/2014 emesso sul capitolo 376505 di € 1.268,80.

Con il decreto campionato sono state impegnate le somme relative alla condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore di un soggetto privato e la somma è stata mantenuta a residuo perché l’Amministrazione non è in possesso dei dati indentificativi del beneficiario necessari per il pagamento del rimborso. Al decreto sono stati

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 70 allegati l’ordinanza del C.G.A. e la richiesta, effettuata con raccomandata, all’avvocato del beneficiario dei dati anagrafici e del codice IBAN di quest’ultimo.

Con nota istruttoria è stato richiesto di rappresentare se l’Amministrazione, stante il lungo lasso di tempo intercorso, ha verificato la permanenza delle ragioni di mantenimento del residuo, considerato che la predetta raccomandata è del 25 gennaio 2015, nonché di trasmettere le schede predisposte ai fini del riaccertamento ordinario.

Con nota prot. 46295 del 16.11.2020, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha confermato le motivazioni del mantenimento del residuo, fondate sul mancato invio, da parte del legale del creditore, dei dati anagrafici e del codice IBAN.

Allo stato degli atti, il magistrato istruttore, permanendo alcune perplessità sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del residuo, considerati il tempo trascorso e l’assenza di attività dell’Amministrazione negli ultimi anni, ha deferito la questione al Collegio, anche tenendo conto del fatto che la mancata trasmissione della scheda, da predisporre ai fini del riaccertamento ordinario del residuo, non consentiva di verificare le ragioni di mantenimento dello stesso.

Con nota prot. 48769 del 27.11.2020 il dirigente generale ha fatto presente che il diritto di credito derivante dal titolo esecutivo si prescriverà dopo 10 anni dalla data in cui l’ordinanza è stata notificata all’Amministrazione regionale, ritenendo opportuno mantenere il residuo, allegando la scheda di riaccertamento residui. Il dirigente dichiara, altresì, di non aver sollecitato il legale di controparte a fornire i dati richiesti al fine di non interrompere il decorso del termine di prescrizione.

In adunanza era presente l’arch. Silvana Lo Iacono, Dirigente Responsabile Area 1 AA.GG., la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già espresso in memoria.

Il Collegio, alla luce dei chiarimenti forniti, ritiene il residuo passivo campionato regolare, pur rilevando, dal punto di vista gestionale, l’inconferenza di quanto addotto in merito alla mancata sollecitazione del legale di controparte, sia perché l’interruzione dei termini di prescrizione (anche dell’actio iudicati) richiede una attività del titolare (il creditore) ex art. 2943, c. 4, c.c., ma soprattutto considerato che così operando si mantiene per molti anni un residuo passivo, senza alcuna doverosa attività gestionale.

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 71 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Dipartimento regionale delle finanze e del credito - R.S. 1516 del 12/12/2019 emesso sul capitolo 108521 di € 29.975,40.

Il residuo afferente al provvedimento campionato deriva dall’impegno di spesa per il pagamento della semestralità 01/01/2019 – 30/06/2019 dell’indennità di occupazione, ai sensi dell’art. 1591 c.c., alla società MA.SA. Immobiliare s.r.l., proprietaria dei locali ubicati al piano semicantinato di via Lo Bianco n. 1, Palermo, adibiti ad archivio, che continuano ad essere utilizzati dopo la scadenza del contratto di locazione.

Con nota istruttoria è stato richiesto all’Amministrazione regionale di fornire una relazione illustrativa sul contratto di locazione con la società MA.SA. dei locali adibiti ad archivio, chiarendo le motivazioni per cui, nonostante la prolungata permanenza nei locali, non si è proceduto alla stipula di un nuovo contratto; con la medesima nota è stato richiesto, altresì, di fornire chiarimenti sull’importo erogato a titolo di indennità di occupazione rispetto all’originario canone pattuito e di trasmettere le schede predisposte ai fini del riaccertamento ordinario.

Con nota prot. 16619 del 20.11.2020, l’Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito – Servizio 7 (ex 8), dopo avere esposto le vicende che hanno interessato il contratto di locazione stipulato il 25.7.1986 con la Fondazione ENPAM, relativo ai locali attualmente di proprietà della citata società MA.SA., la quale lo ha disdetto il 12.05.2010, conferma che allo stato “la permanenza dei locali in questione prosegue in occupazione, in quanto la suddetta proprietà MA.SA Immobiliare SRL, con nota del 16 settembre 2016 ha manifestato la disponibilità e l’interesse a voler stipulare un contratto di locazione per l’intero compendio immobiliare e non soltanto per il piano scantinato come già proposto dall’amministrazione regionale” e aggiunge che tale occupazione è dovuta al fatto che attualmente la Regione “non rinviene locali confacenti al proprio utilizzo, sia tra i beni di proprietà regionale, che tra quelli confiscati ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159”, pur evidenziando di continuare nella ricerca di locali alternativi idonei o adeguabili.

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 72 In ordine all’importo erogato di € 29.975,40 (IVA compresa), l’Amministrazione regionale riferisce che trattasi di pagamento posticipato della semestralità locativa compresa tra l’1.7.2019 e il 31.12.2019, con un canone annuo pari ad € 59.950,80 (IVA compresa), richiamando la valutazione resa dal Dipartimento Regionale Tecnico “che risulta conforme alle disposizioni previste ex art. 27 della L.R. n. 9/2013”.

I chiarimenti forniti dall’Amministrazione non consentivano al magistrato istruttore di superare le criticità gestionali emerse, derivanti dal fatto che l’Amministrazione regionale continua ad occupare di fatto l’immobile da molti anni e considerato, altresì, che non erano stati forniti i chiarimenti richiesti in ordine all’importo erogato a titolo di indennità di occupazione rispetto all’originario canone pattuito. Si segnalava, infine, il mancato invio della scheda, da predisporre ai fini del riaccertamento ordinario del residuo campionato.

Successivamente al deferimento, con nota prot. 17140 del 27.11.2020, l’Amministrazione ha confermato quanto già evidenziato nelle precedenti note, precisando che viene corrisposta dal 23.4.2013 una indennità di occupazione annua di € 49.140,00, oltre iva, giusta valutazione di congruità del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 14; in ordine ai rischi discendenti dall’art. 1591 cc, l’Amministrazione aggiunge che “la proprietà non ne ha diffidato il rilascio, né fatto obiezioni in sede di percezione dell’indennità, lasciando intuire un tacito acquiescere alla temporanea condizione”, allegando la scheda del riaccertamento.

In adunanza era presente per l’Assessorato Bilancio – Dipartimento finanze e credito il dott.

Antonino Adragna, Dirigente Responsabile Servizio 1, il quale, nel precisare di non essere il dirigente preposto al servizio, conferma la posizione espressa in memoria dal dirigente generale dott. Mineo e osserva che i locali sono occupati e non possono essere liberati senza creare un disservizio, rappresentando anche un’esigenza di continuità per i servizi della pubblica amministrazione.

Il Collegio, pur riconoscendo la regolarità contabile dell’operazione di mantenimento del residuo passivo, fondata sull’obbligo giuridico di corrispondere l’indennità di occupazione prevista dall’art. 1591 c.c., non può esimersi dal rilevare molteplici aspetti critici dal punto di vista gestionale.

Come chiaramente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ipotesi di inadempimento dell'obbligazione del conduttore avente ad oggetto il rilascio dell'immobile alla scadenza del rapporto (cioè alla data di efficacia della disdetta), le cui conseguenze

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 73 dannose trovano disciplina nell'art. 1591 c.c., “il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art 1591 cod. civ., ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, l'altro (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore. Il primo di tali obblighi, concretandosi in un debito determinato sin dal momento della sua nascita in una espressione monetaria, appartiene alla categoria dei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico (pur rivestendo funzione risarcitoria, venendo ad essere liquidato il danno in misura forfetaria predeterminata ex lege)” (da ultimo Cass., Sez. 3, sent. n. 15146/2017).

In materia di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio dell'immobile locato, la giurisprudenza civilistica ha chiarito che il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ. ha natura contrattuale, pur precisando che tale diritto “non sorge automaticamente, sulla base del raffronto tra un potenziale canone di mercato ricavabile da una nuova locazione e quello corrisposto dal conduttore al momento del rilascio, occorrendo che il locatore dimostri, con ogni mezzo, e, quindi, anche per presunzioni, l'esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo” (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23720 del 16/09/2008, richiamata da Cass. n.

15146/2017 citata).

Applicando i principi della Suprema Corte al caso in esame emerge che l’Amministrazione regionale, a seguito della disdetta dal contratto di locazione esercitata dalla società proprietaria dei locali, si trova in una situazione di abusiva e illecita occupazione dell’immobile adibito ad archivio, ponendo in essere un inadempimento dell’obbligazione del conduttore di rilasciare l’immobile alla scadenza del rapporto, nel caso in esame dalla data di efficacia della disdetta, con il concreto rischio di subire la richiesta del “maggior danno” nel termine decennale di prescrizione, non potendosi configurare, da parte della società proprietaria dei locali, alcuna acquiescenza nell’accettazione dell’indennità di occupazione.

Il Collegio rileva, altresì, che non è possibile nemmeno configurare un contratto di fatto o un rinnovo tacito del precedente contratto, in quanto la giurisprudenza civilistica è pacifica nel riconoscere il principio generale in base al quale “la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 74 nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, sì che nei confronti della stessa p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto. (…) Il principio per cui, in materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una p.a., è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte di questa, della volontà di obbligarsi, che non può desumersi, in tal caso, da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge, comporta l’inapplicabilità alla p.a. anche delle fattispecie legali di rinnovazione tacita dei contratti di locazione previste dalla l. n. 392 del 1978, rimanendo salva, viceversa, la possibilità che la continuazione dell’originario rapporto avvenga in forza di una specifica clausola del contratto precedentemente concluso” (Cass., Sez.III, n. 9614 del 10/9/1999).

Ed ancora, la Cassazione ha più volte evidenziato, in materia di contratti, che “al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge (contratti conclusi a distanza con ditte commerciali), quando ne sia parte committente una Pubblica Amministrazione, e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.”, forma scritta richiesta “a pena di nullità” (Cass.

7297/2009),

Si deve, altresì, rilevare l’obbligo di registrazione di tali contratti (anche, in ipotesi, nei casi in cui non sia parte una p.a., stipulati in forma verbale) e che la mancata ottemperanza a questo obbligo tributario trova anche una sanzione civilistica (in disparte gli aspetti tributari) nell’art.

1, comma 346, della legge n. 311/2004, il quale dispone che: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, particolarmente diffuso nel campo delle locazioni.

Infine, mediante l’utilizzo dell’art. 1591 c.c. l’Amministrazione regionale consente a un privato di ottenere un vantaggio economico, in violazione del combinato disposto del comma 1 dell’art. 4 e del comma 1 lett. a) dell’art. 17 del D. Lgs. n. 5072016, dal quale si può trarre

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 75 conferma del principio, già sancito dalla normativa sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (art. 3) e al regolamento attuativo n. 827 del 1924 (art. 37), per i quali i contratti che comportano un’entrata o una spesa per lo Stato devono essere preceduti da gare, salvo ipotesi eccezionali. Sul punto appare particolarmente chiaro l’orientamento del Consiglio di Stato, il quale ha affermato che: “Il relativo iter procedimentale va perciò improntato al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non dubitandosi che per i contratti, attivi e passivi, disciplinati dalla legislazione di contabilità di Stato, vadano rispettati in particolare i principi generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento (Cds, comm.

Spec. 10.5.2018 n. 1241).

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