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GESTIONE DELLE SPESE

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia - Impegno n. 10 – Provvedimento n.

14 del 24.12.2018 - € 178.773,32 - Capitolo 442555.

L’impegno campionato riguarda i lavori di somma urgenza per la pulitura del fiume San Bartolomeo in Contrada Fegotto - Cavaseno nei comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo.

Con verbale di somma urgenza prot. 209458 del 05.10.2018, il funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani ha dichiarato, ai sensi dell’art. 163 del d. lgs. n. 50/2016, la sussistenza degli estremi della somma urgenza, fondati sulla presenza di “diverse segnalazioni” di privati e amministrazioni comunali, con le quali è stato evidenziato che “durante le ripetute e copiose

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 56 precipitazioni dei mesi scorsi il fiume San Bartolomeo è più volte esondato”, allagando le campagne circostanti e le vie di comunicazione, nonché sullo stato del fiume, “che ha una sezione ridotta rispetto a quella originaria e non permette il regolare deflusso delle acque anche di modesta entità”.

Nel medesimo verbale il tecnico evidenzia che il fiume “risulta quasi completamente ostruito a causa della vegetazione che si è sviluppata intorno al suo alveo e del terreno depositatosi all’interno dell’alveo” stesso, ritenendo necessario intraprendere “con estrema urgenza” la pulitura dell’alveo mediante asportazione del materiale terroso.

Con atto prot. 219964 DEL 19.10.2018, l’ingegnere capo ha affidato in modo diretto l’appalto dei lavori in esame all’impresa CASSARA’ S.R.L., consistenti, di massima, nei seguenti interventi:

• Scavo per pulitura e ripristino sezione idraulica di alvei fluviali e trasporto del materiale asportato si (di) area autorizzata per colmata;

• Diserbo di tratti di argini fluviali, taglio di arbusti e ceppaie site all’interno degli argini dei corsi d’acqua; (…)”.

Con la relazione di deferimento il magistrato istruttore ha evidenziato che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in sede di riscontro istruttorio non consentivano di superare i profili di criticità gestionale legati alla dubbia sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti di applicazione della procedura semplificata di selezione del contraente prevista dal citato art.

163 del codice dei contratti, in quanto lo stato di scarsa manutenzione dell’alveo era ben noto da anni, come dimostrato dalla sentenza n. 1779 del 20.0.2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia con la quale la Regione Siciliana è stata condannata al risarcimento del danno per “circa € 300.000,00”, né risulta che gli organi amministrativi abbiano valutato la possibilità di avvalersi dell’art. 63 del medesimo codice dei contratti. Infine, suscitava perplessità l’acquisto in via diretta del software dalla ditta STACEC SRL e di una stampante dalla ditta RG COPIERS nell’ambito della procedura di somma urgenza.

Prima dell’adunanza, l’Ufficio del Genio civile di Trapani, con nota prot. 175828 del 27.11.2020, ha trasmesso la relazione integrativa redata dal RUP - Direttore lavori dell’intervento, nella quale vengono precisati alcuni aspetti della vicenda e in particolare che:

- durante i primissimi giorni del mese di ottobre 2018 si verificavano intense e ripetute precipitazioni meteoriche che provocavano grandi e anomale quantità di trasporto solido con

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 57 concomitanti esondazioni di alcuni tratti dell’alveo del fiume, richiamando in particolare “un significativo episodio di esondazione in corrispondenza del tratto di alveo in prossimità dell’autostrada A29, evidenziando una quasi totale ostruzione della sezione idraulica”;

- il pericolo, definito incombente, di ulteriori copiose precipitazioni, l’improvvisa riduzione della sezione idraulica, la particolare conformità dei luoghi già teatro in passato di gravi danni con vittime, richiamando quanto dichiarato nel verbale di somma urgenza, in cui si fa riferimento a una vittima del 2009;

- in merito all’acquisto di beni strumentali, si afferma nella relazione che l’attività di predisposizione ed esecuzione dell’intervento prevedono varie fasi e gli acquisti sono giustificati dalla carenza di attrezzature hardware e software necessarie per permettere, nell’immediato, ai tecnici di svolgere alcune attività.

In adunanza era presente l’ing. Giuseppe Dragotta, Dirigente del Servizio 4, il quale ha precisato che non è stata ancora fatta pervenire al suo Ufficio la contabilità finale dei lavori oggetto di deferimento e ha aggiunto, per quanto concerne il verbale di somma urgenza del 5 ottobre 2018 trasmesso dall’ingegnere capo, che, in effetti, nello stesso non si evince nulla di diverso rispetto a quanto l'Ufficio sapeva rispetto, ad esempio, alla sentenza del Tribunale della Acque Pubbliche. Tuttavia, il dirigente precisa che nella relazione che l'ingegnere capo ha inviato successivamente, lo stesso fa riferimento ad alcuni eventi accaduti all’inizio di ottobre 2018 che hanno fatto scattare l'esigenza di un nuovo sopralluogo, a seguito del quale è emersa l’improcrastinabilità di questi lavori, ritenendo, pertanto, che le condizioni della

“somma urgenza” vi fossero.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione in seguito alla nota del magistrato istruttore e in adunanza, il Collegio ritiene di potere superare i profili di criticità evidenziati in sede di deferimento, in quanto l’operazione risulta regolare dal punto di vista contabile ed è emerso, seppur in sede di riscontro istruttorio, che vi era una situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica e privata.

Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che i presupposti previsti dall’art. 163 non erano stati sufficientemente esplicitati negli atti soggetti a controllo, nonché che l’Amministrazione era da tempo a conoscenza della situazione di scarsa manutenzione ordinaria dell’alveo, come attestato dalla citata sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia del 2016 e dal decesso che risale all’anno 2009. Per cui, pur riconoscendo

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 58 la sussistenza di un pericolo imminente, attestato dal RUP, dal punto di vista gestionale si rileva che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto intervenire con congruo anticipo, adottando le procedure ordinarie di selezione del contraente o, al massimo, in presenza dei presupposti, utilizzando la procedura derogatoria prevista dall’art. 63 del codice dei contratti, recante la disciplina della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il quale, al comma 2, lett. c) consente tale modalità semplificata di affidamento degli appalti mediante invito di almeno cinque operatori economici “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell’offerta formativa degli anni 1987-2011 e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 -2013 - IP 117821 del 12/11/2019 – impegno 216 - Capitolo 717910 - € 4.034,28 – In merito all’impegno campionato, il citato Ufficio speciale ha rappresentato quanto segue: “L’impegno di perenzione 216, liquidato con DD 209/2019 (…), mandato 216, attiene al pagamento del saldo relativo al progetto finanziato a valere sul Piano regionale dell’offerta formativa dell’anno 2011, somma dovuta all’ente C.I.P.A.C. per effetto dell’obbligazione assunta con decreto di finanziamento 2116/2011 (…), contenente l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nell’ambito del piano regionale per l’offerta formativa dell’anno 2011, impegno che non ha subito incremento di importo e la cui conclusione è stata accertata con provvedimento di chiusura DDS N. 16/2019(…)”.

Alla citata nota sono stati allegati:

• il D.D. n. 16 del 23.04.2019, con il quale il Dirigente dell’Ufficio speciale, al punto 4 del dispositivo, accerta un credito a favore dell’E.G. C.I.P.A.C. pari ad € 4.034,28 per la voce gestione (autorizzando il pagamento quale saldo gestione) e al punto 5 del medesimo dispositivo dispone che “L’Ente è tenuto a rendicontare entro 30 gg dall’erogazione del saldo”;

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• il DD n. 269 del 04.11.2019 del Dirigente dell’Ufficio Speciale, con il quale è stata autorizzata l’emissione del mandato di pagamento in favore del citato creditore

“per la voce gestione di cui al pagamento dei residui passivi per il saldo del progetto…” e il cui punto 3 del dispositivo prevede che “l’Ente è tenuto a rendicontare entro 30 giorni dall’erogazione del saldo”.

A seguito di nota istruttoria del magistrato istruttore, con la quale è stato richiesto all’Amministrazione di chiarire i motivi in base ai quali la rendicontazione avviene successivamente alla liquidazione (entro 30 giorni) dal saldo, l’Ufficio regionale ha precisato che: “Detto impegno è stato liquidato con DD 269 del 4/11 (…) nel quale si prevede che il soggetto attuatore è tenuto a rendicontare entro 30 gg. la sola quota di saldo oggetto dell’impegno in questione (nonché dell’eventuale valore dell’ammesso non pagato risultante nella nota di revisione e coperta da polizza fideiussoria), quota già riconosciuta come ammessa in sede di revisione, da rendere come quietanzata ai fini dell’emissione del provvedimento definitivo di chiusura dell’operazione finanziata”.

In adunanza era presente il dirigente dott. Michele La Cagnina, il quale, nel fare riferimento alla memoria inviata, chiarisce che nel provvedimento è stata adoperata un’espressione impropria, perché, quando si dice che l’ente è tenuto a rendicontare entro 30 giorni, in realtà si fa riferimento alla richiesta di quietanza.

Alla luce dei chiarimenti forniti nella memoria e in Adunanza, il Collegio ritiene l’operazione corretta, avendo l’Amministrazione riconosciuto che il saldo seguiva correttamente la rendicontazione definitiva.

Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - IP 10729 del 23/05/2019 – impegno 54 - cap. 717915 - € 1.800,00 –.

In merito all’impegno campionato, con D.D.S. n. 2055 del 20.05.2020 è stato decretato dal Dirigente del Servizio gestione per gli interventi in materia di formazione professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale l’emissione del mandato diretto per € 1.800,00 in favore dell’avv. Andronico Francesco, importo riconosciuto con ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo R.G. 4/2018 del 19.12.2018. Nel citato provvedimento giurisdizionale si legge che le spese liquidate dal Giudice sono a carico della

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 60 società debitrice esecutata (ASS. REG. CIOFS FP SICILIA), con onere di pagamento da parte del terzo pignorato.

Con nota istruttoria il magistrato istruttore ha richiesto un chiarimento all’Amministrazione in ordine al fatto che nel citato provvedimento dirigenziale di liquidazione non si fa riferimento al recupero della somma riconosciuta al legale.

In sede di riscontro istruttorio, l’Amministrazione ha chiarito che il pagamento della somma a favore del legale è avvenuto mediante l’utilizzo di quota-parte della maggiore somma di € 15.307,12 riconosciuta con D.D.G. di chiusura n. 373 del 26/01/2017 al creditore E.G. “Associazione Regionale CIOFS – FP Sicilia” (…) quale saldo FSE, sul capitolo 717915, gravante sull’impegno assunto con D.D.G. 5347 del 21/12/2012”.

Le argomentazioni addotte dall’Amministrazione non consentivano, prima facie, di superare i dubbi in merito alla regolarità contabile della modalità di pagamento della citata somma, spingendo il magistrato istruttore a deferire la questione al Collegio.

In adunanza era presente la dirigente generale dott.ssa Patrizia Valenti, la quale si è limitata a confermare quanto già evidenziato nella citata memoria.

Il Collegio, a seguito di un approfondimento dell’operazione, ritiene la modalità di pagamento regolare, in quanto avvenuta in esecuzione di una ordinanza di assegnazione del Giudice dell’esecuzione.

Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - DD. 6235 del 31/10/2019 – impegno 273 - cap. 374101 - € 67.200,00 –.

L’impegno campionato n. 273 di € 67.200,00, registrato sul capitolo 374101 dell’esercizio finanziario 2019, è stato assunto in favore dell’ente di formazione professionale “Associazione Ted Formazione Professionale” con il D.D.S. 6235 del 31/10/2019, per il finanziamento del percorso di istruzione e formazione professionale di primo anno – sistema duale di

“Operatore della ristorazione” – anno scolastico 2019/2020 - per la spesa di € 84.000,00, coperta con impegno ricorrente di € 67.200,00 sul capitolo 374101 dell’esercizio finanziario 2019 e di € 16.800,00 sul cap.373354 dell’esercizio finanziario 2020.

Con nota istruttoria è stato richiesto all’Amministrazione regionale di trasmettere il decreto campionato, nonché i provvedimenti elencati nella nota 8586 del 01/10/2020, i quali non

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2019 61 venivano forniti in sede di riscontro istruttorio, spingendo il magistrato istruttore a deferire la questione al Collegio.

Con memoria prot. 22355 del 27.11.2020 è stata trasmessa la documentazione richiesta.

In adunanza era presente la dirigente generale dott.ssa Patrizia Valenti, che non ha preso la parola in merito al punto in esame.

Il Collegio ritiene che, alla luce della documentazione inviata a seguito del deferimento, l’impegno possa essere considerato regolare, in quanto, l’ente aveva già avviato le attività dei percorsi di istruzione e formazione professionale 2019/2020 – sistema ordinario e duale – e il D.D.G. n. 1927 del 17.11.2009 preveda un acconto dell’80%.