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3. CAPITOLO III: Soggetti e responsabilità nell’ambito del sistema dei controlli delle

3.2 Il Ministero dello Sviluppo Economico e le Associazioni Nazionali

3.2.3 Le Associazioni Nazionali

Il D.Lgs 220/2002 evidenzia il ruolo esercitato dalle Associazioni Nazionali nell’attività di vigilanza modificandone il nome in Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. E’ il Ministro delle Attività Produttive che, tramite decreto, successivamente a presentazione di istanza da parte delle interessate, riconosce come tali le associazioni.

La richiesta è accompagnata:

• dalla copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno;

• dalle dichiarazioni di adesione;

• dall’indicazione delle generalità degli amministratori, sindaci e direttori in carica presso le società associate.

L’ottenimento del riconoscimento è soggetto al possesso di diversi requisiti quantitativi e tecnici. E’ necessario che le Associazioni richiedenti dimostrino le capacità per “assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti”. Tale efficienza deve essere riscontrabile a livello centrale come territoriale.90

Risulta altresì condizione per il riconoscimento la “disposizione” di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili (indicati nell’apposito elenco fornito al Ministero) tali da garantire l’effettività e l’efficacia delle revisioni cooperative di “competenza” dell’Associazione con riguarda all’aspetto tecnico e numerico.91

Aggiuntivi parametri quantitativi vanno ad escludere la possibilità di un numero troppo elevato di associazioni da tenere sotto osservazione; dal primo gennaio 2004 infatti il numero degli enti associati aderenti a un’Associazione non potranno essere inferiori a 2000 e dovranno essere distribuiti almeno in 5 regioni e 3 sezioni con riferimento all’Albo Nazionale.

89D.Lgs. 220/2002, articolo 8, comma 3°.

90D.Lgs. 220/2002, articolo 3, comma 4°.

59 Al Ministero è riservato il potere di richiedere ogni tipo di documentazione necessaria ad accertare “l’idoneità dell’Associazione ad assolvere” le proprie funzioni di vigilanza sulle cooperative.92

Le Associazioni una volta ottenuto il riconoscimento, sono soggette al controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, volto ad assicurare il rispetto di quanto stabilito in materia di vigilanza da parte delle stesse.93

La sopravvenuta incapacità di svolgere efficacemente la funzione a cui sono chiamate, determina motivo di revoca del riconoscimento da parte del Ministero delle Sviluppo Economico (ex Min. delle Attività Produttive). Da ciò risulta la stretta dipendenza delle Associazioni Nazionali dal Ministero con riferimento allo svolgimento dell’attività di vigilanza; le Associazioni sono considerate organizzazioni strumentali all’attività di controllo del ministero, costituiscono il braccio operativo del sistema di vigilanza e come tali sono a loro volta oggetto di controllo e di sanzioni.94

Per tutte le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute vige l’obbligo di revisione da effettuare tramite l’associazione stessa anche in caso di scioglimento volontario della cooperativa. Uniche eccezioni sono gli enti verso i quali siano stati adottati provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale e di scioglimento per atto dell’autorità.

In tali circostanze le Associazioni Nazionali sono esautorate dall’onere della revisione.

La mancata riscossione del contributo dovuto dall’ente cooperativo all’Associazione Nazionale in virtù dell’attività di controllo svolta, non esime l’Associazione dall’obbligo di revisione fino a cancellazione della società dall’elenco degli associati.

Le Associazioni sono tenute a inviare agli Uffici territoriali Governativi: a) “l’elenco degli enti cooperative assoggettati a revisione;

b) l’elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.”95

Le società cooperative aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza sono tenute, in contropartita dell’attività di vigilanza assolta dalle Associazioni stesse, a versare dei contributi. I pagamenti sono commisurati a parametri dimensionali individuati dalle Associazioni.

Le Associazioni nazionali sono a loro volta soggette al controllo del Ministero. Analizzando le modalità di riconoscimento delle Associazioni e il funzionamento del sistema di vigilanza abbiano contemporaneamente indicato i principali compiti spettanti al Ministero quali:

92D.Lgs. 220/2002, articolo 3, comma 6°.

93D.Lgs. 220/2002, articolo 3, comma 8°.

94P.Brunori, “La riforma della vigilanza in materia di cooperazione”, in «Riv. Coop.», Roma, Istituto Luigi Luzzatti, 2002

60 1) la disposizione di ispezioni straordinarie;

2) il riconoscimento delle Associazioni;

3) la richiesta di documentazione attestante l’idoneità delle Associazioni; 4) la definizione delle modalità di revisione;

5) l’approvazione, tramite decreto, dei modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria.

E’ necessario sottolineare che il Ministero recentemente ha modificato il D.M. 6/12/2004, prevedendo nuovi modelli relativi all’attività di vigilanza ordinaria, ossia:

- Verbale di revisione distinto in sezione Rilevazione e schede di settore e Sezione Accertamento;

- Diffida a sanare le irregolarità riscontrate;

- Diffida a consentire lo svolgimento della revisione; - Relazione di mancata Revisione/Accertamento; - Certificazione di avvenuta revisione;

- Attestazione di avvenuta revisione;

- Dichiarazione sostitutiva ex. art. 6 D.Lgs 2/8/02 n.220;

- Richiesta di integrazioni, di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del DM 6/12/04; - Supplemento di verifica.

L’attività di revisione cooperativa viene svolta dal Ministero attraverso propri dipendenti o avvalendosi di revisori esterni dipendenti di altre amministrazioni o delle Associazioni riconosciute. Per i revisori, come precedentemente visto, vengono svolti dei corsi di abilitazione, corsi che possono essere:

a) promossi e finanziati dal Ministero;

b) promossi dalle Associazioni previa autorizzazione del Ministero.

Esiste un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dei corsi formativi indetti direttamente dal Ministero che è alimentato attraverso il contributo biennale degli enti cooperativi.

E’ sempre il Ministero a stabilire “le modalità di accesso al corso e di svolgimento dello stesso”96 tramite decreto. Lo stesso cura la tenuta dell’elenco dei revisori.

I massimi poteri di vigilanza del Ministero si configurano in materia di ispezione straordinaria. Queste verifiche sono oggetto di programmazione da parte del Ministero che però ha la facoltà di attuarle ogni volta ne ravvisi l’opportunità. Gli Ispettori sono funzionari che transitano nei ruoli del Ministero e in particolari occasioni è possibile che le ispezioni siano effettuate anche

61 da “altri funzionari del Ministero” o “da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi”97 per l’abilitazione.

Inoltre il Ministero, come autorità governativa preposta alla vigilanza sulle cooperative, può, previa valutazione, adottare vari provvedimenti:

1) cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi;

2) gestione commissariale, ai sensi dell’articolo 2545sexiesdecies c.c.;

3) scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c.; 4) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies c.c.;

5) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies c.c..

La cancellazione della cooperativa dall’albo nazionale può seguire a varie circostanze ed è prevista da più norme. Le cause più gravi sono le seguenti:

- sottrazione all’attività di vigilanza; - non rispetto delle finalità mutualistiche.

In caso di irregolare funzionamento della cooperativa o di reiterate e gravi violazioni, il Ministero provvede alla revoca degli amministratori e dei sindaci con nomina temporanea di un commissario e indicazione dei poteri e della durata dello stesso.98

Il mancato deposito del bilancio d’esercizio per due esercizi consecutivi e l’assenza di attività gestoria determinano ragione di scioglimento della cooperativa con provvedimento del Ministero.

Identico comportamento da parte dell’autorità governativa è consentito nel caso in cui si sia appurato che la società non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o per il mancato perseguimento dello scopo mutualistico da parte della cooperativa.99

Il Ministero è tenuto, per quanto attiene alla liquidazione, in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della stessa, a sostituire i liquidatori. Qualora questi siano stati incaricati dall’autorità giudiziaria, è possibile chiederne la sostituzione al tribunale.100