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Strumenti di informazione e controllo riservati ai soci

3. CAPITOLO III: Soggetti e responsabilità nell’ambito del sistema dei controlli delle

3.3 Strumenti di informazione e controllo riservati ai soci

Gli istituti che rappresentano canali di comunicazione tra i soci e i sistemi di revisione legale dei conti sono molto particolari con riferimento alle società cooperative e si configurano in vari poteri.

97D. Lgs. 220/ 2002, articolo 8, comma 3°.

98Codice civile, articolo 2545-sexiesdecies, comma 1°, come da D.Lgs. 6/2003

99Codice civile, articolo 2545-septiesdecies, comma 1°, come da D.Lgs. 6/2003

62 In generale il ruolo del socio cooperatore differisce nettamente da quello ricoperto in qualsiasi altro tipo di società. Al cooperatore è richiesto un atteggiamento attivo, una partecipazione intensa che a seconda dell’attività propria della società, si manifesta in vari modi. I soci delle cooperative possono essere definiti co-imprenditori dal punto di vista economico. La partecipazione alla

cooperativa si fonda sulla “persona” ed è qualcosa di più “coinvolgente”, non limitabile all’espressione di un voto in assemblea.101

Risulta perciò evidente come, in corrispondenza del maggiore intervento del socio cooperatore, le forme di controllo e di informazione a favore dello stesso, dovrebbero essere superiori a quelle previste per le S.p.A., ma soprattutto adeguate102.

Concedere diritto di informazione e di ispezione ai soci consentirebbe, a questi ultimi, un controllo della gestione e l’esercizio del diritto di voto con le sufficienze conoscenze. E’ possibile obiettare che, nella maggior parte dei casi, i soci non possiedono le capacità tecniche richieste per effettuare efficientemente le ispezioni e quindi, qualora tale opzione fosse concessa, sarebbe necessario consentire l’ausilio da parte di professionisti di fiducia.103

In generale però occorre riconoscere poteri di controllo più estesi ai soci cooperatori in virtù del valore che il rapporto personale riveste nelle cooperative.

Il diritto di informazione viene ricondotto al diritto del socio di ottenere le necessarie

cognizioni al fine dell’espressione consapevole del proprio voto. In questo modo, la ragione alla

base del diritto, pare limitare quest’ultimo alle sole materie oggetto di delibera assembleare.

I soci possono sollecitare gli amministratori ed i sindaci a fornire determinate notizie nel rispetto del segreto sociale. In caso di rifiuto non adeguatamente motivato, è possibile configurare la fattispecie dell’impedimento del controllo da parte dei soci con conseguenti responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Il diritto di informazione può essere considerato alla stregua di un diritto di controllo concesso ai soci come uti-singuli, come il diritto di ispezione.104

Il diritto di ispezione si concretizza nella possibilità del socio:

• di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; • di ottenerne estratti a proprie spese al fine di controllarne il contenuto e la conformità alle regole di compilazione prescritte. 105

101R.Turano, “Le società cooperative”, Milano, Giuffrè, 1993

102P.Grosso, “I controlli interni nelle società cooperative”, collana «Quaderni di giurisprudenza commerciale» n. 117,Milano,

Giuffrè ed., 1990

103A. Ceccherini, “Le società cooperative”, Torino, Giappichelli, 1999

104A. de Gregorio, “Note sul diritto di informazione dell’azionista”, in «Riv.Coop.», Milano, Giuffrè ed., 1959.

105C. Montagnani, “Diritti d’informazione di controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di Collegio

63 La previsione consente altresì, ai soci assenti ma soprattutto ai nuovi soci, di ottenere informazioni inerenti l’attività e la vita sociale. Ai soci cooperatori è concessa la possibilità di prendere visione anche degli altri libri sociali ma solamente in caso di mancanza dell’organo di controllo interno.

Particolare strumento di comunicazione, ma soprattutto di azione e controllo, da parte dei soci è costituito dalla denuncia al Collegio Sindacale.

Il potere di denuncia è consentito ad ogni socio (articolo 2408 c.c.). Il Collegio è tenuto a verificare la fondatezza della questione. In caso di manifesta infondatezza ne verrà data notizia sulla relazione annuale altrimenti seguirà un’indagine volta ad accertare i fatti e l’eventuale convocazione dell’assemblea. Qualora la denuncia provenga da uno o più soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, o 1/5 per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, scatta l’obbligo di indagine senza ritardo. In caso di fondatezza, prima della convocazione dell’assemblea, i sindaci possono intimare agli amministratori opportuni provvedimenti.106

I soci che rappresentano il 10% del capitale sociale hanno la possibilità di presentare denuncia al Tribunale se vi è fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate”.107 Per le

società quotate è richiesta una percentuale superiore (1/20 del capitale sociale).

Da criticare l’esclusione di irregolarità informative (anche inerenti il bilancio) dai possibili fatti denunciabili dai soci.

In generale pare possibile affermare che il socio cooperatore non necessita di maggiori strumenti di controllo individuale rispetto all’azionista data la presenza di pervasivi controlli ministeriali. In realtà l’attività di vigilanza non costituisce mezzo per la tutela dei singoli e non è pensabile sostenere l’infallibilità del sistema di controlli esterni come quella degli interni. Allora è necessario applicare una visione globale nella ricerca di mezzi atti ad estendere le facoltà di controllo esercitabili da parte dei soci stessi salvaguardando, al contempo, le esigenze di crescita e di efficienza delle cooperative.108

106F.Galgano, “Diritto commerciale – Le società – Contratto di società, società di persone, S.P.A., altre società di capitali,

società cooperative”, XIII ed., Bologna, Zanichelli, 2003.

107Codice civile, articolo 2409, comma 1°, come da D.Lgs. 6/2003

108P.Grosso, “I controlli interni nelle società cooperative”, collana «Quaderni di giurisprudenza commerciale» n. 117,Milano,

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4. CAPITOLO IV: La revisione legale dei conti applicata al sistema