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Onorabilità e Indipendenza dei revisori

3. CAPITOLO III: Soggetti e responsabilità nell’ambito del sistema dei controlli delle

3.1 Soggetti che svolgono la revisione legale dei conti

3.1.2 Onorabilità e Indipendenza dei revisori

La complessa attività svolta dai revisori richiede, come primari requisiti soggettivi, l’imparzialità e l’onestà. La volontà del legislatore di garantire l’efficienza del controllo è quindi all’origine dei “principi di onorabilità” necessari per ricoprire l’incarico di revisore. Difatti, come precedentemente menzionato all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 39/2010 possono chiedere l’iscrizione al registro, le persone fisiche che sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. I requisiti richiesti da tale regolamento78 sono:

a) non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi

delle persone giuridiche e delle imprese;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai

sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della

riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI

del libro V del codice civile;

- reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica

Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

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- reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori

per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Infine, non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Come già la previgente disciplina, anche il decreto ha previsto misure volte a garantire l’indipendenza del revisore o della società di revisione dalla società revisionata. Tuttavia, mentre il precedente sistema cercava di assicurare l’indipendenza dei revisori tipicizzando una serie di situazioni in cui si presumeva il venir meno della suddetta indipendenza, nella nuova disciplina sono stati introdotti dei principi generali volti a tal fine79.

Nel d.lgs. n. 39/2010 il principio dell’indipendenza ricopre un ruolo fondamentale divenendo basilare e prioritario il rispetto di tale principio che deve essere osservato e riconosciuto senza eccezioni80. Il principio generale sul quale si basa l’indipendenza è citato nell’art. 10 del decreto il

quale prevede che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società deve essere indipendente da questa e non deve essere coinvolto nel suo processo decisionale.

L’incaricato della revisione legale deve astenersi da svolgere l’attività di revisione se tra società e il medesimo soggetto o la rete sono presenti relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

Il revisore deve far riferimento alla definizione del concetto di rete per verificare se riguardo alle strutture a cui appartiene possa essere individuata una o più possibili situazioni in cui viene meno la propria indipendenza. In particolare, il revisore può sostanzialmente definirsi indipendente solo se lo è anche la sua eventuale rete di appartenenza.

Il decreto, poi, si premura di regolamentare anche le eventuali ingerenze nel rapporto di revisione da parte dei soci o dei membri del Consiglio di amministrazione della società di revisione

79“La settimana fiscale”, rivista n. 13 del 3 giugno del 2010.

80 Documento n. 100: “…l’indipendenza: a) rappresenta il requisito fondamentale per la fiducia del pubblico nell’affidabilità

dell’operato del revisore. Tale requisito è atto a conferire maggiore credibilità all’informazione finanziaria diffusa dalle società, caratteristica che assume una particolare valenza per le Entità di Interesse Pubblico; b) rappresenta per il revisore lo strumento migliore per dimostrare al pubblico e alle autorità di controllo che egli svolge la sua funzione con un rigore che soddisfa i principi etici generalmente riconosciuti, ed in particolare quelli dell’integrità e obiettività.”, nov. 2004, editrice Giuffrè.

49 o di un’affiliata. In nessun caso i soci o i membri del Consiglio di amministrazione della società di revisione o di un’affiliata alla stessa possono inserirsi nell’espletamento dell’incarico di revisione in modo da compromettere l’indipendenza o l’obiettività del responsabile della revisione medesima.

Nell’ipotesi in cui l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale dovranno adottare misure volte a ridurre tali rischi. Qualora i rischi siano di tale importanza da compromettere l’indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale questi si deve astenere dallo svolgere l’attività di controllo.

L’incaricato della revisione legale deve dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano comprometterne l'indipendenza e documentare l'istituzione e il funzionamento di tali procedure in modo da poter essere assoggettato a sistemi di controllo della qualità 81.

Il revisore legale o la società di revisione legale documenteranno nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi 82.

Il decreto regolamenta espressamente le modalità di determinazione del compenso che deve essere corrisposto ai soggetti che svolgono attività di revisione , come ulteriore garanzia di indipendenza degli stessi. Viene fatto divieto assoluto di parametrare il corrispettivo per l’incarico ai risultati della revisione ovvero all’erogazione di ulteriori servizi alla revisionata o a sue controllate o controllanti. Medesimo divieto è posto in capo alla società di revisione: il compenso dei dipendenti delle società di revisione, che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale, non può essere in alcun modo determinato dall’esito delle revisioni da essi compiute. La misura del compenso deve, infine, essere tale da garantire la qualità e l’affidabilità del lavoro svolto. Tale elemento, come per gli aspetti organizzativi e procedurali connessi all’indipendenza, è soggetto alle verifiche periodiche esterne di controllo della qualità.

È evidente come le norme sull’indipendenza, sopradescritte, non rappresentano una novità per i revisori che sino ad oggi hanno operato secondo i principi di revisione internazionali (vedi anche raccomandazione UE del 2002); la novità davvero significativa è che queste non saranno più articolate in un principio della professione ma contenute in una norma di legge che cancella gran

81 Art. 20 del D.Lgs 39/2010

82 Documento n. 100: “… A fronte delle minacce il Revisore individua le possibili misure di salvaguardia. Il Revisore può

accettare l’incarico di Revisione qualora le misure di salvaguardia a fronte delle minacce individuate siano tali che la sua indipendenza non possa ritenersi, da parte di un Terzo Ragionevole ed Informato, compromessa. …”, nov. 2004, editrice Giuffrè.

50 parte delle interpretazioni, spesso pretestuose, dell’art. 2399, comma 1, lettera c) del codice civile richiamato dall’art. 2409-quinquies (abrogato dal d.lgs. 39/2010).

Ricordiamo che già il codice civile prevede cause di ineleggibilità e decadenza comuni a tutti i revisori.

3.1.3 Vigilanza sugli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e il controllo di qualità