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Attività del collegio sindacale in caso di recesso e di esclusione del socio

Principi

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme di legge e dello statuto applicabili in caso di recesso del socio, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale. Il Collegio sindacale esprime un apposito parere sul valore di liquidazione delle azioni.

Nelle s.r.l., nei casi di esclusione del socio, il Collegio sindacale vigila sull’osservanza delle disposizioni statutarie relative alle cause e al procedimento di esclusione, nonché sul rispetto delle disposizioni relative alle modalità di rimborso della partecipazione sociale.

Riferimenti normativi

Artt. 2437 - 2437-quater, artt. 2473 c.c., 2473-bis c.c.

Criteri applicativi

Con riferimento alla s.p.a., il Collegio sindacale vigila:

• sull’osservanza delle disposizioni di legge e delle previsioni dello statuto in ordine alle cause di recesso;

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sull’osservanza dei criteri di determinazione del valore delle azioni stabiliti dall’art. 2437-ter, co. 2, c.c., in forza del quale, in caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall’organo amministrativo, sentito anche il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;

• al ricorrere di deliberazioni che possono determinare il recesso del socio, salvo il caso di espressa rinuncia di tutti i soci, sulla preventiva comunicazione a questi ultimi del valore delle azioni e delle modalità tramite cui tale valore è stato determinato, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea, come previsto dall’art. 2437-ter, co. 5, c.c.;

• sul rispetto delle modalità e dei termini previsti per l’esercizio del diritto di recesso;

sulla conformità alla legge del procedimento di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-quater c.c.;

• sulla modificazione dell’atto costitutivo e comunicazione al registro delle imprese dell’avvenuto recesso.

Il parere del Collegio sindacale previsto dall’art. 2437-ter è obbligatorio e non vincolante e:

- deve precedere la valutazione definitiva degli amministratori;

- è cumulativo con quello emesso dal soggetto incaricato della revisione legale;

- deve evidenziare che la valutazione sia supportata da specifici criteri di stima impiegati dagli amministratori;

- se la valutazione si basa su “criteri diversi di liquidazione”, come prevede l’art. 2437-ter, co. 3, c.c., deve verificare che tali criteri siano previsti dallo statuto.

Nel caso in cui la stima degli amministratori risulti non sufficientemente supportata da idonei criteri di valutazione, previo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale può chiedere agli amministratori il supporto di una stima (anche eventualmente giurata) rilasciata da un esperto esterno alla società.

Il Collegio sindacale deve accertare che, salvo rinuncia espressa dei soci ai termini, un apposito documento, contenente la valutazione delle azioni e i criteri di valutazione impiegati, sia comunicato ai soci, almeno con 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’assemblea che può legittimare il recesso.

L’obbligo di depositare il documento contenente la determinazione del valore delle azioni, suffragato dal parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, non è richiesto nei casi in cui:

• la delibera che legittima il recesso sia stata assunta all’unanimità dei soci;

• i soci che non concorrano all’approvazione della delibera che legittima il recesso abbiano espressamente rinunciato al diritto di conoscere preventivamente il valore delle azioni;

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• la delibera assunta sia risolutivamente condizionata all’esercizio del diritto di recesso da parte di alcuno dei soci.

Con riferimento alla s.r.l. il Collegio sindacale (o il sindaco unico), ove presente, vigila:

• sull’osservanza delle disposizioni di legge in ordine alle cause di recesso;

• sul rispetto delle previsioni statutarie in ordine alle cause di recesso del socio;

• sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del socio;

• sull’osservanza dei criteri di determinazione del valore della partecipazione del socio recedente secondo le previsioni di cui all’art. 2473 c.c.;

• sulla conseguente modifica dell’atto costitutivo e sulla comunicazione al registro delle imprese dell’avvenuto recesso.

Al ricorrere di una causa di esclusione del socio di s.r.l., il Collegio sindacale o il sindaco unico, se presente, vigila in ordine alla circostanza che:

• la causa dell’esclusione sia contemplata nello statuto della società;

• il procedimento di esclusione del socio coincida con quello disciplinato nello statuto della società;

il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga secondo i criteri di cui all’art. 2473-bis c.c.

Commento

La dichiarazione di recesso del socio è immediatamente produttiva di effetti e il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio receduto. Quest’ultimo perde lo status di socio ma acquista il diritto di credito alla liquidazione della quota.

Il Collegio sindacale accerta che il procedimento adottato dall’organo amministrativo per la determinazione del valore della partecipazione del socio sia conforme alla legge e allo statuto. Operativamente, il collegio è tenuto a verificare, dunque, l’esistenza di una situazione patrimoniale ad hoc, nonché di una traccia scritta del procedimento seguito dall’organo amministrativo e, quindi, che i criteri adottati siano tecnicamente corretti. Al riguardo, si ricorda che l’art. 2437-ter c.c. prescrive che la valutazione debba essere effettuata tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali, nonché, ove esistente, del valore di mercato delle azioni.

La legge attribuisce, inoltre, uno specifico e rilevante compito al Collegio sindacale nel procedimento di determinazione del valore delle azioni da liquidare al socio receduto da una s.p.a. Gli amministratori devono, infatti, determinare il valore delle azioni acquisendo un apposito parere rilasciato dal Collegio sindacale.

143 Tale parere è finalizzato a limitare la discrezionalità tecnica degli amministratori nella valutazione delle azioni, evitando che quest’ultima non risulti palesemente arbitraria e non tenga in considerazione i divergenti interessi di società e soci. Tale parere è finalizzato, inoltre, a limitare le eventuali contestazioni previste dall’art. 2437-ter, co. 6, c.c.

Per quanto attiene alla s.r.l., la norma di riferimento per il recesso del socio è rappresentata dall’art. 2473 c.c. In relazione alla determinazione del valore della quota sociale da rimborsare al socio, la legge, non replicando le previsioni di cui al summenzionato art. 2437-ter c.c. dettate per la s.p.a., non richiede al Collegio sindacale o al sindaco unico l’espressione del parere. L’art. 2473 c.c. prevede che il rimborso vada effettuato in proporzione al patrimonio sociale, tenendo in considerazione il valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso e demandando tale determinazione, in caso di disaccordo, a una relazione giurata di un terzo nominato dal Tribunale che opererà ai sensi dell’art. 1349 c.c.

V’è da dire, inoltre, che solo nella s.r.l. una previsione statutaria può individuare specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa: in tal caso, ai fini del rimborso della partecipazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2473 c.c., esclusa la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale.