• Non ci sono risultati.

Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi

Principi

In caso di emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti finanziari partecipativi, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, il Collegio sindacale vigila sul rispetto delle norme di legge (informativa, requisiti e procedure), dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile in relazione alla specifica operazione.

Riferimenti normativi

Artt. 2346, co. 6, 2349, co. 2, 2410 ss. c.c.

Criteri applicativi

Il Collegio sindacale, nel caso sia emesso un prestito obbligazionario, verifica:

• la legittimazione dell’organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci) a deliberare l’emissione del prestito;

136

• l’osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, il rispetto dei limiti posti dalla legge all’emissione di obbligazioni;

• la rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione;

• il rispetto del regolamento del prestito obbligazionario.

I sindaci, nell’ambito dell’attività di vigilanza, verificano che:

• l’emissione del prestito sia deliberata dall’organo amministrativo, salvo diversa disposizione statutaria o di legge;

• la deliberazione di emissione risulti da verbale redatto da notaio e che la stessa sia stata depositata ed iscritta a norma dell’art. 2436 c.c.;

• i titoli emessi abbiano un contenuto conforme all’art. 2414 c.c.;

• nel caso siano previste garanzie reali a favore dei sottoscrittori, la delibera di emissione delle obbligazioni contenga la designazione di un notaio che per conto dei sottoscrittori compia le formalità necessarie per la costituzione delle medesime garanzie (art. 2414-bis c.c.);

• i sottoscrittori delle obbligazioni si legittimino nell’assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 c.c.) e sia istituito e tenuto il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti (art. 2421, n.

7, c.c.);

• gli obbligazionisti siano rappresentati da un rappresentante comune eletto dall’assemblea degli obbligazionisti o, in mancanza, dal Tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti o dell’organo amministrativo (art. 2417 c.c.);

• nel caso in cui la società proceda a una riduzione del capitale sociale (art. 2413 c.c.), sia rispettato il vincolo di cui all’art. 2412 c.c.;

• sia rispettata la procedura di cui all’art. 2420 c.c. in caso di sorteggio delle obbligazioni.

In presenza di obbligazioni convertibili in azioni i sindaci verificano che:

• in ipotesi di capitale sociale interamente versato, l’assemblea straordinaria dei soci abbia determinato il rapporto di cambio, il periodo e la modalità di conversione e che il capitale sociale risulti interamente versato;

• sia deliberato contestualmente l’aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione;

• i titoli obbligazionari riportino, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 2414 c.c., il rapporto di cambio e le modalità di conversione;

137

• nel primo mese di ciascun semestre l’organo amministrativo provveda all’emissione delle azioni da attribuire in conversione e che entro il mese successivo l’organo amministrativo depositi presso il registro delle imprese l’attestazione dell’aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse;

• in pendenza dei termini per la conversione la società non deliberi modifiche statutarie concernenti la riduzione volontaria del capitale sociale o la distribuzione degli utili salvo quanto previsto dall’art. 2420-bis, co. 4, c.c.;

• venga proporzionalmente modificato il rapporto di cambio, nei casi di aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve o diminuzione dello stesso a causa di perdite.

I sindaci sono poi tenuti a uno specifico obbligo di attestazione dall’art. 2412 c.c.

L’attività espletata e la specifica attestazione prevista dall’art. 2412 c.c. risultano nel libro dei verbali delle adunanze del Collegio sindacale.

Analoghi controlli, senza tener conto dei limiti di cui all’art. 2412 c.c., devono essere eseguiti nella s.p.a. in caso di emissione di mini-bond. In questi casi dovranno valutarsi eventuali regole previste statutariamente e l’eventuale procedura per l’ammissione dei titoli alla quotazione.

Il Collegio sindacale, nel caso siano emessi strumenti finanziari partecipativi a fronte di particolari apporti ovvero a favore dei prestatori di lavoro, verifica:

• la legittimazione dell’organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci ordinaria o straordinaria ovvero, in caso di strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, assemblea straordinaria) a deliberare l’emissione degli strumenti partecipativi;

• l’osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e, in particolare, il rispetto delle disposizioni statutarie che ne disciplinano condizioni e modalità di emissione, il conferimento di diritti patrimoniali e/o amministrativi, il trasferimento;

• la rispondenza ai principi di corretta amministrazione;

• il rispetto del regolamento di emissione degli strumenti partecipativi.

Con riferimento alle s.r.l., si rammenta che l’attuale normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell’ambito dell’attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai presupposti previsti dall’art. 2483 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri.

In particolare, anche nelle s.r.l. è ammissibile ricorrere all’emissione di mini-bond.

138 In tale circostanza, l’organo di controllo della s.r.l. dovrà accertare:

che la possibilità di emettere titoli di debito, ex art. 2483 c.c., sia contemplata dall’atto costitutivo;

• quale sia l’organo competente a deliberare l’emissione e la regolarità della relativa delibera;

il rispetto di eventuali limiti, modalità e quorum;

• che sia istituito il registro dell’emittente e la regolarità della sua tenuta;

• il rispetto del regolamento del prestito.

Commento

Nell’ambito dell’emissione di prestiti obbligazionari, di mini bond e di strumenti finanziari partecipativi, il Collegio sindacale, oltre a vigilare sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle norme di legge e statutarie, valuta la “rispondenza” del prestito obbligazionario ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell’operazione, non per valutarne il merito, bensì per vagliare i parametri di diligenza amministrativa che hanno condotto a tale scelta.

È opportuno, inoltre, che i sindaci partecipino alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari.

Con riferimento alle s.r.l., si rammenta, infine, che l’attuale normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, alla società di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il Collegio sindacale, nell’ambito dell’attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai presupposti previsti dall’art. 2483 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri.