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Vigilanza del Collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti

Principi

Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo medesimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

159 Il Collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell’attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo, il Collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge fallimentare.

Dopo l’omologazione da parte del Tribunale, il Collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell’accordo da parte dell’organo amministrativo.

Riferimenti normativi

Artt. 28, co. 1, lett. a) e lett. b), 67, co. 3, lett. d), 152, 161, 182-bis l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, co. 2, c.c.

Criteri applicativi

Il Collegio sindacale prende conoscenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art.

182-bis l.f., pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. che, in tale occasione, viene esercitata anche con riferimento alla predisposizione della attestazione dell’accordo già formalizzato e all’esecuzione del piano.

Al momento del conferimento dell’incarico da parte della società, il Collegio sindacale è chiamato ad accertare che il professionista prescelto dalla società per l’attestazione dell’accordo di ristrutturazione sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, co. 3, lett. d), l.f.

Il collegio verifica, inoltre, che l’attestazione presenti i contenuti formali fissati dalla legge, anche con riferimento alle previsioni di cui all’art. 182-bis, co. 4., in ordine al soddisfacimento dei crediti vantati dall’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie che non abbiano aderito all’accordo15.

Successivamente è opportuno che il Collegio sindacale accerti che l’accordo, con la documentazione a corredo e l’attestazione del professionista, sia depositato presso il Tribunale per l’omologazione e depositato presso il registro delle imprese per la pubblicazione.

15 Ai sensi dell’art. 182-bis, co. 4, l.f., come modificato dall’art. 3 del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 248, “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’ amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione e’ decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e’ conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. La modifica è entrata in vigore il 4 dicembre 2020.

160 A seguito dell’omologazione, il Collegio sindacale vigila, per l’intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione, sulle modalità di integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo nei termini stabiliti dalla legge (centoventi giorni dall’omologazione dell’accordo in caso di crediti già scaduti ovvero centoventi giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti) e sulla esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate nell’accordo di ristrutturazione.

È opportuno, quindi, che il Collegio sindacale richieda informazioni agli amministratori e che vigili in particolare laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell’accordo. In tal caso, il Collegio sindacale può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze, nonché adottare le opportune iniziative.

Qualora la società voglia procedere con il deposito del c.d. preaccordo (ipotesi tratteggiata nell’art. 182-bis, co. 6, l.f.), a seguito della conclusione delle trattative con i creditori ma prima della formalizzazione dell’accordo, il Collegio sindacale, previamente informato, è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) (Cfr. Norma 11.4.), in capo al soggetto incaricato di rilasciare la dichiarazione.

Il Collegio sindacale verifica che questa dichiarazione abbia i contenuti di forma fissati dalla legge.

Successivamente, e ai fini della concessione del decreto di divieto o di sospensione di azioni esecutive o cautelari da parte del Tribunale, è opportuno che il Collegio sindacale accerti che il c.d. preaccordo, con la documentazione a corredo e la dichiarazione del professionista, sia depositato presso il Tribunale.

Una volta concesso il decreto, il Collegio sindacale vigila che nei termini indicati dalla legge e fissati nel decreto del Tribunale vengano depositati l’accordo di ristrutturazione e la relazione di attestazione redatta dal professionista.

Commento

La ristrutturazione del debito contenuta nell’accordo, e presumibilmente specificata nel piano ad esso sottostante, rientra tra quegli atti di gestione di cui il Collegio sindacale deve essere informato dall’organo amministrativo.

Si ritiene innanzitutto che, nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Collegio sindacale debba essere previamente informato dagli amministratori delle trattative avviate con i creditori che rappresentino la percentuale qualificata prevista dalla legge (almeno il 60%) e, se del caso,

161 della volontà di procedere al deposito della proposta di accordo elaborata nel corso di quelle trattative. L’art.

182-bis, co. 6, l.f., infatti, concede al debitore la facoltà di presentare un’apposita istanza al fine di ottenere l’effetto protettivo del divieto di iniziare o della sospensione di azioni cautelari o esecutive. La legge specifica che a tale istanza vada allegata la documentazione prevista nell’art. 161, commi primo e secondo, lett. a), b), c), d), l.f. e la proposta di accordo corredata da una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, con cui i rappresentanti legali della società attestino, sotto la loro personale responsabilità, che sono in corso trattative sulla proposta con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e, infine, da una dichiarazione del professionista indipendente circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Alla luce di quanto detto, è opportuno che già nel corso delle trattative, e dunque sin da epoca anteriore alla formalizzazione dell’accordo, il Collegio sindacale, nell’esercizio della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c., impieghi estrema attenzione e particolare cautela, acquisendo adeguata conoscenza delle caratteristiche dell’accordo di ristrutturazione, al fine di svolgere la propria vigilanza sull’adeguatezza degli assetti in relazione alla possibile conclusione dell’accordo.