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2. MATERIALI E METODI

2.3 I L QUADRO POLITICO ISTITUZIONALE

2.3.2 Il Protocollo di Kyoto

2.3.2.3 Le attivita’ LULUCF nel PK

La convenzione UNFCCC, attraverso il PK, ha riconosciuto da subito un ruolo fondamentale alle attività del settore agro-forestale, quali sink di carbonio, includendole tra gli strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici, e offrendo la possibilità alle Parti di utilizzare tali assorbimenti per il raggiungimento degli impegni di riduzione assunti. Ciononostante, le definizioni delle varie attività e le regole di contabilizzazione dei crediti RMU che ne derivano, sono stati definiti dopo 8 anni di negoziazioni nel 2001 in occasione della COP7 con gli accordi di Marrakesh, che hanno riconosciuto formalmente la capacità da parte degli ecosistemi agro-forestali di assorbire anidride carbonica (Lumicisi et al., 2007), accordi successivamente approvati durante la COP/MOP del 2005 tenutasi a Montreal, con la decisione 16/CMP.1 (Perugini, 2005; UNFCCC, 2005/d).

Negli accordi di Marrakesh e nel PK viene sancito il principio di addizionalità dei progetti forestali: sono eleggibili, ai fini del raggiungimento degli impegni del PK, soltanto le attività direttamente indotte dall’uomo dal 1990 (Land Use Change) che devono risultare addizionali rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell’intervento umano (Land Use) (UNFCCC, 2001; Perugini, 2005).

All’interno del protocollo la funzione di serbatoio di carbonio o sink riconosciuta alle foreste viene legittimata negli articoli 3, 6 e 12 (UNFCCC, 1997).

Nell’ art. 3 commi 3 e 4 le attività del settore LULUCF vengono suddivise in due grandi categorie:

- nel comma 3 vengono riportate le attività di riforestazione (reforestation - R), afforestazione (afforestation - A) e deforestazione (deforestation - D) che rappresentano le attività di cambio d’uso del suolo. Ai fini della contabilizzazione e della generazione dei crediti di carbonio le attività del comma 3 devono essere considerate in maniera vincolante. Il bilancio tra gli assorbimenti e le emissioni derivanti da queste attività deve essere riportato obbligatoriamente nei bilanci nazionali dei GHG, e non ci sono limiti per il rilascio e l’utilizzo di tali crediti (Lumicisi et al., 2008);

- nel comma 4 sono riportate la gestione forestale (Forest Management - GF), la gestione dei terreni agricoli, la gestione dei prati e pascoli e la rivegetazione. Al contrario di quanto disposto nel comma 3 queste attività

sono definite addizionali, in quanto ogni Paese ha la facoltà di decidere quale di esse eleggere e riportare nei bilanci nazionali.

Gli articoli 6 e 12 del PK fanno riferimento a crediti generati da progetti forestali realizzati fuori dal territorio nazionale attraverso i meccanismi flessibili di JI (art. 6) e CDM (art. 12). Per quanto riguarda i progetti JI le attività LULUCF ammissibili sono tutte quelle riportate negli articoli 3.3 e 3.4 del PK mentre sono state definite delle restrizioni per i progetti CDM di tipo forestale. Questi infatti possono interessare soltanto progetti di A e R.

L’ammontare del C stoccato dalle foreste passa attraverso la quantificazione del contributo erogato dai seguenti cinque comparti: biomassa epigea, biomassa ipogea, necromassa, lettiera, sostanza organica nel suolo.

Le definizioni delle singole attività di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nella decisione 16/CMP.1 (UNFCCC, 2005/d) e sono di seguito elencate:

- Foresta: è una superficie minima di terreno di 0,05-1,0 ha, con copertura arborea (o coefficiente equivalente) superiore a 10-30%, con alberi che hanno la possibilità di raggiungere un'altezza minima di 2-5 m a maturità in situ. Una foresta può consistere in formazioni forestali chiuse, dove alberi di varia altezza e sottobosco coprono una elevata porzione del suolo, oppure in formazioni aperte. I giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi che non hanno ancora raggiunto una densità di copertura del 10- 30% o un’altezza di 2-5 m sono inclusi nella definizione di foresta, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali ma che sono temporaneamente scoperte a seguito dell'intervento umano, come nei casi di utilizzazioni o di cause naturali, ma che si prevede che ritornino boscate;

- Imboschimento o A: è la conversione, direttamente indotta dall’uomo, di terre non occupate da foreste negli ultimi 50 anni, in foreste attraverso la piantagione, la semina e/o la promozione di fonti naturali di semi;

- Rimboschimento R: è la conversione, direttamente indotta dall’uomo, in foresta attraverso la piantagione, semina e/o la promozione di fonti naturali di semi di terre precedentemente occupate da foreste ma che sono state deforestate. Per il primo periodo di impegno, le attività di

rimboschimento saranno limitate ai rimboschimenti realizzati nelle superfici che non erano occupate da foreste al 31 dicembre 1989;

- D: rappresenta la conversione, direttamente indotta dall’uomo, di aree forestate in aree non forestate;

- Rivegetazione (Revegetation): è un’attività, direttamente indotta dall’uomo, volta ad aumentare gli stock di carbonio attraverso l’impianto di una copertura vegetale che copra una superficie minima di 0,05 ha e che non soddisfi le definizioni di afforestazione e riforestazione qui contenute;

- GF: ricomprende l’insieme degli interventi selvicolturali e delle altre iniziative che afferiscono alla gestione e uso delle aree forestali volte a soddisfare le funzioni ecologico (compresa la biodiversità), economiche e sociali del bosco in modo sostenibile.

- Gestione delle terre agricole: è il sistema di pratiche su terreni interessati da colture agricole o su terreni soggetti a set-aside o temporaneamente non utilizzati per la produzione agricola;

- Gestione dei pascoli: è il sistema di pratiche su terreni utilizzati per la produzione di bestiame, volti a gestire la quantità, il tipo di vegetazione e bestiame prodotti.

Gli accordi di Marrakesh hanno inoltre stabilito dei limiti per l’utilizzo dei crediti derivanti dalle attività LULUCF che costituiscono i cap specifici per questo settore. Essi sono:

- se il bilancio delle attività riportate nell’art. 3.3 è positivo, ossia si hanno delle emissioni, una parte di queste può essere bilanciata attraverso gli assorbimenti derivanti dalla GF, fino ad arrivare ad un livello massimo di 9Mt di C all’anno per i cinque anni del periodo di impegno.

- per ogni Paese sono stabiliti dei limiti per l’uso degli assorbimenti derivanti dalla GF;

- le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle terre agricole, dei pascoli e della rivegetazione vengono contabilizzati facendo la differenza tra il bilancio netto (emissioni meno assorbimenti) degli

scambi di GHG esistenti nella porzione di territorio soggetta a tali attività nel 1990 moltiplicato per cinque, ed il bilancio netto degli scambi di C del periodo di impegno sull’area di pertinenza delle attività durante tale periodo;

- per il meccanismo flessibile CDM possono essere prese in considerazione solo le attività di A e R, e l’assorbimento annuale di GHG derivante da questi progetti può essere utilizzato fino ad un valore massimo pari all’1% del valore delle emissioni registrate dal Paese nel 1990, moltiplicate per cinque (Perugini, 2005).