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2. MATERIALI E METODI

2.3 I L QUADRO POLITICO ISTITUZIONALE

2.3.2 Il Protocollo di Kyoto

2.3.2.4 La politica Climatica Europea in attuazione del PK

L’UE è stata uno dei principali sostenitori del PK sin dalle prime fasi della sua negoziazione (Fabbri, 2003, Annicchiarico et al., 2007). Già nel corso degli anni 90, la Comunità Europea aveva sviluppato una bozza di politica climatica europea, articolata in diverse iniziative programmatiche e proposte normative nei settori ambientale ed energetico, rilevanti per l’attuazione degli obiettivi internazionali in materia di cambiamenti climatici (Montini, 2008).

Nel 1993 l’UE ha ratificato l’UNFCCC e successivamente, nel 2002, attraverso la direttiva 2002/358/CE, ha ratificato il PK ed avviato la sua operatività sul territorio europeo ancor prima dell’avvio su scala globale, assumendosi un impegno di riduzione delle emissioni dell’8% rispetto ai livelli del 1990. Questo impegno attraverso l’accordo di ripartizione degli oneri (EU Burden Sharing) siglato dal Consiglio Europeo dei Ministri dell’Ambiente nel 1998, è stato ripartito fra i vari Stati Membri. La ripartizione ha tenuto in considerazione il livello di crescita economica di ogni Paese, l’efficienza del sistema energetico-produttivo e la struttura industriale. Maggiori oneri di riduzione sono stati attribuiti ai Paesi che nel 1990 avevano una struttura produttiva a bassa efficienza energetica ed alto impiego di carbone, mentre a quelli caratterizzati da alta efficienza energetica e basso consumo di carbone al 1990 sono stati assegnati oneri di riduzione più contenuti (Fabbri, 2003).

Il primo programma europeo sui cambiamenti climatici è stato adottato nel 2000 al fine di identificare con maggiore precisione la migliore strategia europea per

l’attuazione degli obblighi internazionali e lo sviluppo di un’autorevole politica europea sul tema in questione.

Tra il 2003 e il 2004 l’UE ha adottato due importanti strumenti legislativi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici quali la direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS) (EC, 2003), attuativa del meccanismo di Kyoto dello scambio delle quote di emissione (IET), e la direttiva 2004/101/CE (direttiva linking) (EC, 2004), attuativa degli altri due strumenti flessibili di Kyoto, il CDM e il JI, istituendo così il mercato interno europeo delle quote di emissione (EU-ETS). Con l’emanazione di queste due direttive è stato così attivato uno strumento interno per la riduzione dei GHG ed altresì è stata sancita l’esclusione del settore LULUCF. Le motivazioni alla base dell’esclusione dei progetti forestali dallo schema di mercato europeo si riferiscono principalmente al problema della permanenza, e quindi alla temporaneità dei progetti forestali e alla potenziale reversibilità della CO2 assorbita in atmosfera, all’incertezza circa la reale rimozione

delle emissioni, allo scarso trasferimento tecnologico e ai bassi costi di fissazione del carbonio (Pettenella, 2006/a).

La direttiva EU-ETS già a partire dal 2005, per una prima fase sperimentale durata fino al 2008, e successivamente per il periodo di impegno 2008-2012, ha prescritto l’obbligo a carico di alcuni impianti industriali di conseguire un’apposita autorizzazione per l’emissione dei GHG in atmosfera (per un maggiore approfondimento si rimanda al cap. 2.4.2) (EC, 2003). La direttiva linking è stata introdotta invece con lo scopo di collegare e armonizzare le disposizioni della direttiva EU-ETS con gli altri due meccanismi flessibili del PK, e di permettere quindi alle imprese vincolate dalla direttiva di utilizzare crediti o quote di riduzione delle emissioni generate sulla base di progetti JI e CDM, esclusi quelli forestali, realizzati in altri Paesi, nonché di promuovere la condivisione e/o il trasferimento di tecnologie (EC, 2004).

Il secondo programma europeo sui cambiamenti climatici è stato lanciato nel 2005 al fine di rendere più efficace ed incisiva l’azione comunitaria contro i cambiamenti climatici. Nel 2008 infine è stato adottato un nuovo Piano europeo per la lotta ai cambiamenti climatici conosciuto come Pacchetto clima energia “20 20 by 2020” nel quale vengono identificati tre obiettivi da raggiungere entro il 2020 da parte dei 27 Paesi membri dell’Unione ovvero:

- ridurre le emissioni di GHG di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, valore da innalzare al 30% in caso di firma di un accordo internazionale soddisfacente sul clima che impegni altri paesi industrializzati e in via di sviluppo a dare un contributo adeguato per contenere le emissioni su scala mondiale;

- innalzare al 20% la percentuale di energia rinnovabile rispetto al consumo energetico complessivo;

- portare al 20% il miglioramento dell’efficienza energetica. Nel dettaglio il pacchetto è composto da:

- la direttiva 2009/29/EC (EC, 2009) che modifica la direttiva 2003/87/EC al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di GHG;

- la decisione 406/2009/EC (EC, 2009/a) che si propone di adempiere agli impegni della comunità in materia di riduzione delle emissioni di GHG entro il 2020 e a tal fine fissa precisi obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 2005 (Italia -13%), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l’anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione (art.3);

- la direttiva 2009/28/EC (EC, 2009/b) che stabilisce un nuovo quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che dal 1 gennaio 2012 andrà a sostituire l’attuale regime dettato dalle direttive 2001/77/EC e 2003/30/EC . Questa direttiva fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 (Italia 17%) in modo da garantire che a tale data un media del 20% del consumo di energia dell’UE provenga da fonti rinnovabili (art.3);

- la direttiva 2009/31/CE (EC, 2009/c) che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un utilizzo sicuro e compatibile con l’ambiente delle tecnologie di cattura e stoccaggio di anidride carbonica;

- la direttiva 2009/30/CE (EC, 2009/d) che per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente fissa specifiche tecniche per i carburanti (www.camera.it).