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Ripartizione del livello di riferimento nazionale a scala regionale

3. LA PROPOSTA DI MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO IN ITALIA

3.1 L E COMPONENTI PRINCIPALI DEL MERCATO

3.1.4 Le regole

3.1.4.2 Regole per la partecipazione del settore forestale al mercato

3.1.4.2.2 Ripartizione del livello di riferimento nazionale a scala regionale

Per questo periodo di impegno del PK come visto in precedenza, alle quote di compensazione derivanti dal settore forestale è stato imposto soltanto un limite massimo di RMU riconoscibili alla GF calcolati con il metodo gross-net accounting con cap, che per l’Italia equivale a 10,2 MtCO2eq/anno, mentre non è previsto alcun limite per le

attività dell’art. 3.3 del PK.

Per il post 2012 i crediti derivanti dalle attività di GF saranno calcolati con il metodo del livello di riferimento trattato in dettaglio nel paragrafo 2.7.4, che prevede la definizione di un livello di riferimento nazionale, basato su proiezioni future, che andrà a costituire una base di confronto con i cambiamenti di stock di carbonio che avvengono durante il periodo di impegno. Tale livello può essere considerato come un limite minimo di assorbimento, in quanto saranno generati debiti nell’eventualità che gli assorbimenti durante il periodo d’impegno diminuiscano rispetto a tale livello e crediti nel caso in cui questi aumentino. Si è ritenuto che questo nuovo sistema dovrebbe garantire quindi uno stimolo per azioni più virtuose da parte del settore forestale al contrario di quanto finora realizzato, dal momento che al settore forestale è stato imposto soltanto un limite massimo di crediti generabili da non oltrepassare.

La distribuzione del livello di riferimento nazionale su scala regionale si propone che possa attuarsi mediante un’equa ripartizione e la definizione per ogni amministrazione regionale di un quantitativo minimo di assorbimenti da rispettare

(livello di riferimento regionale) e uno massimo da non oltrepassare (tetto massimo rendicontabile) per non rischiare di generare a livello nazionale un numero di quote superiori a quelle che potrebbero essere scambiate successivamente sul mercato internazionale.

La ripartizione del livello di riferimento a scala locale dovrebbe tenere in considerazione:

- la copertura forestale regionale percentuale; - le peculiarità dei popolamenti forestali regionali; - la vocazione alla fornitura di biomasse per energia;

- le problematiche connesse a incendi o altre avversità che caratterizzano la regione;

- le potenzialità di incremento della capacità di assorbimento attraverso la modifica delle politiche forestali regionali;

- la ripartizione del limite massimo imposto ai crediti derivanti dalla gestione forestale (3,5% delle emissioni al 1990) per le varie regioni. Tale modalità di ripartizione condurrebbe ad una penalizzazione delle regioni con una prevalente produzione di legname ad uso energetico, e ad una valorizzazione di quelle regioni caratterizzate da produzioni legnose più orientate all’impiego da opera, in ossequio agli accordi di Durban. Ad esempio una regione vocata alla produzione di legname per fini energetici avrà un livello di riferimento maggiore rispetto ad un’altra regione che registra la stessa percentuale di copertura forestale ma che è prevalentemente finalizzata alla produzione di legname da opera. In questo modo le imprese sarebbero incentivate ad incrementare il loro sink attuando politiche di protezione, conversione di governo, modifica di politiche di gestione forestale ecc…

3.1.4.2.3 Definizione delle attività eleggibili

Per poter rendere le quote di compensazione nazionali completamente intercambiabili con le RMU internazionali, le attività forestali eleggibili devono rispettare le regole definite dal PK.

A tal fine dovrebbero essere ammesse tutte le attività elencate nell’art. 3.3 del PK quali le attività di A, R, e la GF tra le attività riportate nell’art. 3.4 che per il post 2012 non sarà più un’attività addizionale ma dovrà essere riportata obbligatoriamente.

Per quanto riguarda le attività dell’art. 3.3 in Italia c’è ancora incertezza rispetto agli impianti di arboricoltura da legno che mentre in letteratura (Corona et al., 2009; Pettenella et al., 2010) e nel PNR sono contemplati tra le attività eleggibili ai fini di Kyoto, nell’IUTI sono riportate tra le attività di cropland management, attività non eletta dall’Italia fra quelle dell’art. 3.4.

In riferimento alle attività di GF in letteratura (Pettenella et al., 2010; Kelty, 2006) tra i possibili interventi che possono mitigare il cambiamento climatico si ritrovano:

- l’allungamento del turno per permettere una maggiore permanenza dello stock di carbonio nel tempo;

- l’allungamento del periodo che intercorre tra i tagli intercalari;

- la preferenza della cippatura o dell’accatastamento in loco del materiale di risulta in alternativa alla sua combustione;

- la conversione di cedui in alto fusto per la possibilità di avere valori provvigionali più elevati;

- la scelta di una selvicoltura di qualità volta ad ottenere come assortimento finale legname da opera che consenta un prolungarsi nel tempo della funzione carbon sink del prodotto legnoso rispetto alla produzione di legna da ardere;

- la scelta di favorire i popolamenti disetanei e misti.

3.1.4.2.4 Definizione di standard di verifica e monitoraggio

Sempre per restare in linea con quanto definito dal PK, e per rendere le quote di compensazione convertibili in RMU, le modalità di calcolo, di verifica e di monitoraggio degli assorbimenti derivanti dalle attività LULUCF devono seguire le linee guida dettate dall’IPCC.

Per poter rendere meno onerose queste operazioni, e non gravare le aziende forestali di ulteriori costi, potrebbero essere create su base regionale delle tabelle di default per determinare lo stock di carbonio, definite sulla base della tipologia forestale, della forma di governo e trattamento del bosco, delle peculiarità della stazione che ospita il popolamento forestale ecc..

I proprietari forestali potrebbero così decidere di utilizzare queste tabelle, che richiederebbero soltanto alcuni dati caratteristici del popolamento in oggetto, oppure di

ricorrere ad una stima più accurata sulla base di rilievi diretti in campo realizzata da enti certificati a costi ovviamente più elevati.

3.1.4.2.5 Sanzioni per la perdita di stock e per il mancato raggiungimento del livello