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La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

Capo III Della falsità in atti

3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-quater. – Spettacoli o manifestazioni vietati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-quinquies. – Divieto di combattimenti tra animali.

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

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1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo, terzo e quarto comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo, terzo e quarto comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-sexies. – Confisca e pene accessorie.

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

TITOLO X

Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (Il presente titolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.)

Art. 545. – Aborto di donna non consenziente.

Art. 546. – Aborto di donna consenziente.

Art. 547. – Aborto procuratosi dalla donna.

Art. 548. – Istigazione all'aborto.

Art. 549. – Morte o lesione della donna.

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Art. 550. – Atti abortivi su donna ritenuta incinta.

Art. 551. – Causa di onore.

Art. 552. – Procurata impotenza alla procreazione.

Art. 553 – Incitamento a pratiche contro la procreazione.

Art. 554. – Contagio di sifilide e di blenorragia.

Art. 555. – Circostanza aggravante e pena accessoria.

TITOLO XI

Dei delitti contro la famiglia

Capo I

Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556. – Bigamia.

1. Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

2. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 557. – Prescrizione del reato.

1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558. – Induzione al matrimonio mediante inganno.

1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

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Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 558-bis. – Costrizione o induzione al matrimonio. [33]

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necesità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi a danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) quarto comma.

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.) quarto comma.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 559. – Adulterio.

1. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (1) 2. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (1)

3. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (2) 4. Il delitto è punibile a querela del marito. (2)

(1) Sentenza 126-1968 dichiara comma incostituzionale (2) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 560. – Concubinato. (1)

1. La concubina è punita con la stessa pena.

2. Il delitto è punibile a querela della moglie.

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 561. – Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. (1)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

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Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 562. – Pena accessoria e sanzione civile.

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale. (1)

2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. (2)

3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. (2)

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale nella parte riguardante l’autorità maritale.

(2) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 563. – Estinzione del reato. (1)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Capo II

Dei delitti contro la morale familiare

Art. 564. – Incesto.

1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un

ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

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