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Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 347. – Usurpazione di funzioni pubbliche.

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 348. – Abusivo esercizio di una professione.

1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

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3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 349. – Violazione di sigilli.

1. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

2. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 350. – Agevolazione colposa.

1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Art. 351. – Violazione della pubblica custodia di cose.

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 352. – Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.

1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

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Art. 353. – Turbata libertà degli incanti.

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito terzo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) terzo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 353-bis. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 354. – Astensione dagli incanti.

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la

reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 355. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

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1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 356. – Frode nelle pubbliche forniture.

1. Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

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