pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
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Art. 416-ter. – Scambio elettorale politico-mafioso. [31]
1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)
Art. 417. – Misura di sicurezza.
1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.
Art. 418. – Assistenza agli associati.
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Non consentito
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)
Art. 419. – Devastazione e saccheggio.
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero [33] su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
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* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)
Art. 420. – Attentato a impianti di pubblica utilità.
1. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Non consentito
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)
Art. 421. – Pubblica intimidazione.
1. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Non consentito
* FERMO DI P.G.: Non consentito
* MISURE CAUTELARI: Non consentite
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)
TITOLO VI
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Art. 422. – Strage.
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con [la morte].
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)
Art. 423. – Incendio.
1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.
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Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)
Art. 423-bis. – Incendio boschivo.
1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)
Art. 424. – Danneggiamento seguito da incendio.
1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma; terzo comma vedasi procedure art. 423-bis
* FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; terzo comma vedasi procedure art. 423-bis
* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma; terzo comma vedasi procedure art. 423-bis
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)
Art. 425. – Circostanze aggravanti.
1. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
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3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
Art. 426. – Inondazione, frana o valanga.
1. Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Procedure:
* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)
Art. 427. – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
1. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.