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I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma

Art. 307. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente . 3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte do un'unione civile tra persone dello stesso sesso [17], i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 308. – Cospirazione: casi di non punibilità.

1. Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.

Art. 309. – Banda armata: casi di non punibilità.

1. Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

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Art. 310. – Tempo di guerra.

1. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Art. 311. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.

1. Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Art. 312. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

1. Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

2. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la

reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: -

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 313. – Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

2. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

3. Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro [l'Assemblea costituente ovvero contro]

le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.

TITOLO II

Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314. – Peculato.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi [9].

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2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 315. – Malversazione a danno di privati.

[ Agrogato]

(L’articolo è stato abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.)

Art. 316. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. [35]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.);

Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 316-bis. – Malversazione a danno dello Stato.

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 316-ter. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di

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informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. [29] La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

[35]

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) primo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 317. – Concussione.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni [9]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 317-bis. – Pene accessorie.

1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

2. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni. [29]

Art. 318. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni [29].

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Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [9].

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) Art. 319-bis. – Circostanze aggravanti.

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319-ter. – Corruzione in atti giudiziari.

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni [9].

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni [9]; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto [9] a venti anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma e secondo comma prima ipotesi; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma, seconda ipotesi

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319-quater. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi [9].

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2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. [35]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 320. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

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